Art. 25 
 
 
Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita',  definizione
                            e pubblicita' 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione,  in  particolare
giovanile,  con  riguardo  alle  imprese  start-up  innovative,  come
definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato
nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato  in  allegato  al
Documento  di  economia  e  finanza  (DEF)  del   2012   e   con   le
raccomandazioni  e  gli  orientamenti  formulati  dal  Consiglio  dei
Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente  sezione
intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova  cultura
imprenditoriale,  alla  creazione  di  un   ecosistema   maggiormente
favorevole  all'innovazione,  cosi'  come   a   promuovere   maggiore
mobilita'  sociale  e  ad  attrarre  in  Italia  talenti  e  capitali
dall'estero. 
  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di
seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero  una  Societas
Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  cui
azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono  quotate
su  un  mercato  regolamentato  o  su  un  sistema  multilaterale  di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
    a) la  maggioranza  delle  quote  o  azioni  rappresentative  del
capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea  ordinaria  dei
soci sono detenute da persone fisiche; 
    b) e' costituita e svolge attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di
quarantotto mesi; 
    c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
    d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della  start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come
risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
    e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
    f)  ha,  quale  oggetto  sociale  esclusivo,  lo   sviluppo,   la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi  innovativi
ad alto valore tecnologico; 
    g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o
a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
    h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
      1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30
per cento del  maggiore  valore  fra  costo  e  valore  totale  della
produzione della start-up innovativa. Dal computo  per  le  spese  in
ricerca e sviluppo sono escluse  le  spese  per  l'acquisto  di  beni
immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio  approvato  e  sono
descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
di vita, la  loro  effettuazione  e'  assunta  tramite  dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; 
      2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,
in percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo  della  forza  lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero; 
      3)  sia  titolare  o  licenziatario  di  almeno  una  privativa
industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica,  a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta'
vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e  all'attivita'
d'impresa. 
  3. Le societa' gia' costituite alla data di  conversione  in  legge
del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti  dal  comma
2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente  decreto
se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio  del
registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del  codice  civile,
una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che  attesti
il possesso dei requisiti previsti dal  comma  2.  In  tal  caso,  la
disciplina di cui alla presente sezione  trova  applicazione  per  un
periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita  entro  i  due
anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata  costituita  entro  i  quattro
anni precedenti. 
  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale
le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 
  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up
innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato»  e'  una
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e
lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a)  dispone  di  strutture,  anche   immobiliari,   adeguate   ad
accogliere start-up  innovative,  quali  spazi  riservati  per  poter
installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 
    b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle  start-up
innovative,  quali  sistemi  di  accesso  alla  rete  internet,  sale
riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 
    c)  e'  amministrato  o  diretto  da  persone   di   riconosciuta
competenza in materia di impresa e innovazione e  ha  a  disposizione
una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 
    d) ha regolari rapporti di collaborazione con universita', centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative; 
    e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata  ai  sensi  del
comma 7. 
  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al
momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di  conversione  in
legge del presente decreto. 
  7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'
autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
    a)  numero  di  candidature  di  progetti  di  costituzione   e/o
incubazione di start-up innovative  ricevute  e  valutate  nel  corso
dell'anno; 
    b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; 
    c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
    d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; 
    e)  percentuale  di  variazione  del  numero  complessivo   degli
occupati rispetto all'anno, precedente; 
    f) tasso di crescita media  del  valore  della  produzione  delle
start-up innovative incubate; 
    g)  capitale  di  rischio  raccolto  dalle  start-up   innovative
incubate; 
    h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle  start-up  innovative
incubate,  tenendo  conto  del  relativo  settore   merceologico   di
appartenenza. 
  8. Per le  start-up  innovative  di  cui  al  comma  2  e  per  gli
incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188
del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione. 
  9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'
attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese. 
  10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli
incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5. 
  11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio
sito Internet. 
  12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito
della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni: 
    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
    c) oggetto sociale; 
    d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese  l'attivita'
e le spese in ricerca e sviluppo; 
    e) elenco  dei  soci,  con  trasparenza  rispetto  a  fiduciarie,
holding, con autocertificazione di veridicita'; 
    f) elenco delle societa' partecipate; 
    g)  indicazione  dei  titoli  di  studio   e   delle   esperienze
professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
    h) indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,  di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 
    i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
    l) elenco dei diritti di privativa su  proprieta'  industriale  e
intellettuale. 
  13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla
sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a
seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato
elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione: 
    a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
    b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
    c) oggetto sociale; 
    d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
    e) elenco delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo
svolgimento della propria attivita'; 
    f) indicazione delle esperienze professionali del  personale  che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali  dati
sensibili; 
    g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con universita' e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; 
    h)  indicazione  dell'esperienza  acquisita   nell'attivita'   di
sostegno a start-up innovative. 
  14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  al
regime di pubblicita' di cui al comma 10. 
  15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante
legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato
attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti
rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  alla
perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 
  17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.