Art. 26 
 
 
  Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio 
 
  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita
deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli
2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e'
posticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447
o 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugio
dagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  del
capitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  non
inferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   tali
decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura
di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa'
per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  o
2482-ter del codice civile. 
  2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote
fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti  dalla  legge,  puo'
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo  e  terzo,
del codice civile. 
  3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma  2,  anche  in
deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice  civile,  puo'  creare
categorie di quote che  non  attribuiscono  diritti  di  voto  o  che
attribuiscono al socio diritti di voto in  misura  non  proporzionale
alla  partecipazione  da  questi  detenuta  ovvero  diritti  di  voto
limitati a particolari argomenti  o  subordinati  al  verificarsi  di
particolari condizioni non meramente potestative. 
  4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si
applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da
36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del
codice civile, le quote  di  partecipazione  in  start-up  innovative
costituite in forma di societa' a  responsabilita'  limitata  possono
costituire oggetto di offerta al  pubblico  di  prodotti  finanziari,
anche attraverso i  portali  per  la  raccolta  di  capitali  di  cui
all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi
speciali. 
  6. Nelle start-up innovative costituite  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata, il  divieto  di  operazioni  sulle  proprie
partecipazioni stabilito dall'articolo 2474  del  codice  civile  non
trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di
piani di incentivazione che  prevedano  l'assegnazione  di  quote  di
partecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti  dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 
  7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25,  comma
2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo'
altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte  dei  soci  o  di
terzi anche di opera o servizi, l'emissione di  strumenti  finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche  di  diritti  amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479
e 2479-bis del codice civile. 
  8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato  dal  momento
della loro iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal  pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti  di  segreteria  dovuti  per  gli
adempimenti relativi alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese,
nonche' dal pagamento del diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle
camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal  mantenimento  dei
requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica  di
start-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  non
oltre il quarto anno di iscrizione.