Art. 31 
 
Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,
decadenza dei requisiti e attivita' di controllo 
  1. La start-up innovativa non e' soggetta a  procedure  concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27  gennaio  2012,
n. 3. 
  2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro  delle  imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up  innovativa
adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della  legge  27  gennaio
2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa  iscritti
nel medesimo  registro  e'  consentito  esclusivamente  all'autorita'
giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui  al
primo periodo si applica anche ai dati  dei  titolari  di  cariche  o
qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio. 
  3. La disposizione di cui  al  comma  2  si  applica  anche  a  chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di  cui  al
predetto comma. 
  4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti  previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima  della  scadenza  dei  quattro  anni
dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal  comma
3 dell'articolo 25 se  applicabile,  secondo  quanto  risultante  dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle  imprese  di
cui all'articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro
anni  dalla  data  di  costituzione,   cessa   l'applicazione   della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse  le  disposizioni
di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia  dei  contratti  a
tempo determinato  stipulati  dalla  start-up  innovativa  sino  alla
scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa  costituita
in  forma  di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  le   clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2,  3
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente  alle  quote
di partecipazione  gia'  sottoscritte  e  agli  strumenti  finanziari
partecipativi gia' emessi. 
  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di  cui  alla  presente  sezione,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale
spesa pubblica e  repressione  frodi  comunitarie  della  Guardia  di
finanza,  secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   25   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.