Art. 70. 
 
  Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro puo'  rilasciare
in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle
liti, o procure o consensi od  autorizzazioni  riguardanti  gli  atti
necessari alla esecuzione  di  un  solo  affare,  o  delegazioni  per
l'esercizio del diritto di elettorato,  nei  casi  determinati  dalle
leggi politiche od amministrative. 
 
  Rilascera'  pure  i  ricorsi  di   volontaria   giurisdizione,   le
dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai  numeri  1,
2, 3 e 5 dell'art. 1°, e gli  atti  di  autenticazione  di  cui  agli
articoli 47 e 72.