Art. 72. 
 
  L'autenticazione  delle  firme  apposte  in  fine  delle  scritture
private ed in margine dei loro fogli intermedi e'  stesa  di  seguito
alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione  che  le  firme
furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei  testi
e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo. 
 
  Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi bastera' che di
seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma. 
 
  Le scritture  private,  autenticate  dal  notaro,  verranno,  salvo
contrario desiderio delle parti, restituite alle  medesime.  In  ogni
caso pero' debbono essere prima, a  cura  del  notaro,  registrate  a
termini delle leggi sulle tasse di registro.