Art. 32 (L)
Determinazione  delle  variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985,
                           n. 47, art. 8)

  1.  Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le
regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto
approvato,  tenuto  conto  che l'essenzialita' ricorre esclusivamente
quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
    a) mutamento  della  destinazione  d'uso  che implichi variazione
degli  standards  previsti  dal  decreto  ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
    b) aumento  consistente  della  cubatura  o  della  superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
    c) modifiche  sostanziali  di  parametri  urbanistico-edilizi del
progetto   approvato   ovvero   della   localizzazione  dell'edificio
sull'area di pertinenza;
    d) mutamento   delle   caratteristiche  dell'intervento  edilizio
assentito;
    e) violazione   delle   norme  vigenti  in  materia  di  edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
  2.  Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono  sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.
  3.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1,  effettuati su immobili
sottoposti    a    vincolo    storico,   artistico,   architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in  totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 31  e  44.  Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili
sono considerati variazioni essenziali.
 
          Note all'art. 32:
              - Il  decreto  ministeriale  2 aprile  1968, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, reca:
          "Limiti  inderogabili  di densita' edilizia, di altezza, di
          distanza  fra  i  fabbricati  e  rapporti massimi tra spazi
          destinati  agli  insediamenti  residenziali  e produttivi e
          spazi  pubblici  o  riservati alle attivita' collettive, al
          verde  pubblico  o  a  parcheggi da osservare ai fini della
          formazione   dei   nuovi   strumenti  urbanistici  o  della
          revisione  di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
          legge 6 agosto 1967, n. 765".