Art. 37 (L)
Interventi  eseguiti  in  assenza  o in difformita' dalla denuncia di
inizio  attivita' e accertamento di conformita' (art. 4, comma 13 del
 decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985)

  1. La  realizzazione  di interventi edilizi di cui all'articolo 22,
in  assenza della o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita'
comporta  la  sanzione  pecuniaria  pari  al  doppio dell'aumento del
valore  venale  dell'immobile  conseguente  alla  realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
  2. Quando  le  opere  realizzate  in  assenza di denuncia di inizio
attivita'  consistono  in  interventi  di  restauro  e di risanamento
conservativo,  di  cui  alla  lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su
immobili  comunque  vincolati  in  base  a leggi statali e regionali,
nonche'   dalle   altre   norme   urbanistiche  vigenti,  l'autorita'
competente    a   vigilare   sull'osservanza   del   vincolo,   salva
l'applicazione  di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
puo'  ordinare  la  restituzione  in  pristino  a  cura  e  spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
  3. Qualora  gli  interventi  di  cui  al  comma  2 sono eseguiti su
immobili,  anche  non  vincolati,  compresi nelle zone indicate nella
lettera  A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il
dirigente  o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali apposito parere vincolante circa la
restituzione  in  pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di  cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente.  In  tali  casi  non  trova  applicazione  la sanzione
pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
  4. Ove  l'intervento  realizzato  risulti  conforme alla disciplina
urbanistica  ed  edilizia  vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile  dell'abuso  o  il  proprietario  dell'immobile  possono
ottenere   la   sanatoria  dell'intervento  versando  la  somma,  non
superiore  a  5164  euro  e  non  inferiore  a 516 euro stabilita dal
responsabile  del  procedimento  in  relazione  all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.
  5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 23, comma 6, la
denuncia  di  inizio  di  attivita'  spontaneamente effettuata quando
l'intervento  e'  in  corso  di  esecuzione, comporta il pagamento, a
titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
  6. La  mancata  denuncia  di  inizio  dell'attivita'  non  comporta
l'applicazione   delle  sanzioni  previste  dall'articolo  44.  Resta
comunque   salva,   ove  ne  ricorrano  i  presupposti  in  relazione
all'intervento  realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli  31,  33,  34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di
cui all'articolo 36.
 
          Note all'art. 37:
              - Per  il decreto ministeriale 2 aprile 1968 vedi nelle
          note all'art. 32.