Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato (legge 28 febbraio
1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non
sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica
una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio,
anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia e' notificata
all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 36.