Art. 40 (L)
Sospensione  o  demolizione  di  interventi  abusivi  da  parte della
regione  (legge  17 agosto  1942,  n.  1150, art. 26, come sostituito
dall'art.  6,  legge  6 agosto  1967,  n. 765; decreto del Presidente
           della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

  1. In  caso  di  interventi  eseguiti  in  assenza  di  permesso di
costruire  o  in  contrasto  con  questo  o con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora
il  comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione
puo'  disporre  la sospensione o la demolizione delle opere eseguite.
Il  provvedimento  di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilita' dell'intervento.
  2. Il  provvedimento  di sospensione o di demolizione e' notificato
al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al
costruttore  e  al  direttore  dei lavori. Lo stesso provvedimento e'
comunicato inoltre al comune.
  3. La  sospensione  non  puo' avere una durata superiore a tre mesi
dalla  data  della  notifica  entro  i  quali sono adottate le misure
necessarie  per  eliminare  le ragioni della difformita', ovvero, ove
non sia possibile, per la rimessa in pristino.
  4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la
rimessa  in  pristino  o  la  demolizione delle opere e' assegnato un
termine  entro  il  quale  il  responsabile  dell'abuso  e'  tenuto a
procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali,
alla  esecuzione  del  provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale
termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.