Art. 44 (L)
Sanzioni  penali  (legge  28 febbraio  1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge  23 aprile  1985,  n.  146,  art.  3,  convertito,  con
           modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
    a) l'ammenda  fino  a  10329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni  e  modalita' esecutive previste dal presente titolo, in
quanto  applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dal permesso di costruire;
    b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei
casi  di  esecuzione  dei  lavori in totale difformita' o assenza del
permesso  o  di  prosecuzione  degli  stessi  nonostante  l'ordine di
sospensione;
    c) l'arresto  fino  a  due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro
nel  caso  di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come
previsto  dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica
anche  nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico,   artistico,   archeologico,   paesistico,   ambientale,  in
variazione  essenziale,  in  totale  difformita'  o  in  assenza  del
permesso.
  2.  La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'
stata   lottizzazione  abusiva,  dispone  la  confisca  dei  terreni,
abusivamente  lottizzati  e  delle  opere abusivamente costruite. Per
effetto  della  confisca  i  terreni  sono  acquisiti  di  diritto  e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta
la  lottizzazione.  La sentenza definitiva e' titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.