Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
                                 22)

  1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa
finche'  non  siano  stati  esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all'articolo 36.
  2. Nel  caso  di  ricorso  giurisdizionale  avverso  il diniego del
permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata
d'ufficio  dal  presidente del tribunale amministrativo regionale per
una  data  compresa  entro  il  terzo  mese  dalla  presentazione del
ricorso.
  3. Il  rilascio  in  sanatoria del permesso di costruire estingue i
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.