Art. 46 (L)
Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso
in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o
di servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1
non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base
ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa
dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli
atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli
atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita'
giudiziaria.