Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici (legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 45)
1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di
permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate
dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o,
per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero
copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova
del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la
stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di
un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al
precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera
gia' usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera
e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
"Art. 35 ( Procedimento per la sanatoria). - La domanda
di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata al Comune interessato entro il termine
perentorio del 30 novembre 1985. La domanda e' corredata
dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella
misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una
somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1
ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione
venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace
successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
il decorso del termine di centoventi giorni inizia dal
giorno della notificazione o comunicazione alla parte
interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede
la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di
documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato
dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450
metri cubi, devono altresi' essere presentati, entro il
termine stabilito per il versamento della seconda rata
della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e
sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all'esercizio della professione
attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite.
Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di
sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale
certificazione non e' necessaria se non e' oggetto di
richiesta motivata da parte del sindaco;
c) un certificato di residenza, di data non anteriore
a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34,
nonche' copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi
di cui al primo e al secondo comma dell'art. 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data
non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede
dell'impresa e' situata nei locali per i quali si chiede la
concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto
comma dell'art. 34;
e) (lettera soppressa dall'art. 4, del decreto-legge
12 gennaio 1988, n. 2).
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da
eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera
b) del comma precedente anche in deroga alle leggi 9 luglio
1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971,
n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219,
e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono
essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge
2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli
edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono
determinate altresi' le disposizioni per l'adeguamento
antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici
gia' stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione
degli immobili colpiti dal terremoto. Per le costruzioni
realizzate prima della dichiarazione di sismicita' della
zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto
della dichiarazione stessa.
Nei casi di non idoneita' statica delle costruzioni
esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresi'
essere presentato al comune un progetto di completo
adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi
della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre
anni dalla data di presentazione della domanda di
concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di
cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata
al Comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione
dell'intervento di adeguamento.
Nei casi di costruzioni di cui all'art. 1 della legge
5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il
deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e
nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge
medesima. Il certificato di idoneita' statica e' depositato
negli stessi termini quando non occorra procedere
all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al
comma precedente.
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati
sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si
applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per
esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai
sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n.
656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a
vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni
stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso
di inidoneita' sismica delle strutture e da presentarsi al
Comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto,
qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicita'
della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le
disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma.
Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da
completarsi entro tre anni dalla data di presentazione
della domanda di concessione in sanatoria, non occorre
alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella
fattispecie, la certificazione, da presentare al Comune
entro trenta giorni dalla data di ultimazione
dell'intervento, con la quale l'idoneita' sismica della
costruzione viene attestata da un professionista abilitato,
sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto
dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazzione in
sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione,
e' subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico,
soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di
adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta
certificazione di idoneita' sismica entro trenta giorni
dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di
quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito
verra' restituita all'interessato.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono
anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali
il reato e' stato dichiarato estinto per qualsiasi causa.
Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei
termini previsti dalla legge il sindaco, ha facolta' di
fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.
Entro centoventi giorni dalla presentazione della
domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda
a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata
dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo
dell'intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione
d'anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per
cento, e' versata entro i successivi sessanta giorni.
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma
dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui
lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per
l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per
ottenere il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di
partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione
dell'intero comprensorio in sede di stipula della
convenzione.
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della
domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata
dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione
o autorizzazione in sanatoria puo' completare sotto la
propria responsabilita' le opere di cui all'art. 31 non
comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine
l'interessato notifica al comune il proprio intendimento,
allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data
certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i
lavori non prima di trenta giorni dalla data della
notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della
seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il
residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui
fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle
opere di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo
che siano stati espressi i pareri delle competenti
amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere
di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere eseguiti
solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilita'
dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di
autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove
lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore
documentazione; quindi determina in via definitiva
l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il
disposto dell'art. 37, la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria contestualmente alla esibizione da parte
dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario
delle somme a conguaglio nonche' della prova dell'avvenuta
presentazione all'ufficio tecnico erariale della
documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
Il diniego di sanatoria e' notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all'oblazione e' devoluta
alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i
quali possono disporre dei mezzi di prova previsti
dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con
l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il
termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione
della domanda, quest'ultima si intende accolta ove
l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme
eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione
all'ufficio tecnico erariale della documentazione
necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si
prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso
spettanti.
Nelle ipotesi previste nell'art. 32 il termine di cui
al dodicesimo comma del presente articolo decorre
dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello
stesso art. 32.
A seguito della concessione o autorizzazione in
sanatoria viene altresi' rilasciato il certificato di
abitabilita' o agibilita' anche in deroga ai requisiti
fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneita'
di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione
degli incendi e degli infortuni.
Le modalita' di versamento dell'oblazione sono
determinate con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Qualora dall'esame della documentazione risulti un
credito a favore del presentatore della domanda di
concessione in sanatoria, certificato con l'attestazione
rilasciata dal sindaco, interessato puo' presentare istanza
di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente
competente.".