Art. 48 (L)
Aziende  erogatrici  di  servizi pubblici (legge 28 febbraio 1985, n.
                            47, art. 45)

  1.  E'  vietato  a  tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare  le  loro  forniture per l'esecuzione di opere prive di
permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate
dopo  il  30 gennaio  1977  e  per le quali non siano stati stipulati
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
  2.  Il  richiedente  il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio, ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa,  indicante  gli estremi del permesso di costruire, o,
per  le  opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero
copia  della  domanda  di permesso in sanatoria corredata della prova
del  pagamento  delle  somme  dovute a titolo di oblazione per intero
nell'ipotesi  dell'articolo  36  e  limitatamente alle prime due rate
nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
contratto  stipulato  in  difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il
funzionario   della   azienda   erogatrice,  cui  sia  imputabile  la
stipulazione  del  contratto  stesso,  e'  soggetto  ad  una sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di
un  servizio  pubblico,  in  luogo  della  documentazione  di  cui al
precedente  comma,  puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa
dall'azienda  erogante  il  servizio, dalla quale risulti che l'opera
gia' usufruisce di un pubblico servizio.
  3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli  estremi  della  licenza  edilizia  puo'  essere  prodotta  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o  altro  avente  titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di documentazione amministrativa, attestante che l'opera
e'  stata  iniziata  in  data  anteriore  al  30 gennaio  1977.  Tale
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
 
          Note all'art. 48:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1.  L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta  dal medesimo con l'osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  35  della  legge
          28 febbraio 1985, n. 47.
              "Art. 35 ( Procedimento per la sanatoria). - La domanda
          di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere
          presentata   al   Comune   interessato   entro  il  termine
          perentorio  del  30 novembre  1985. La domanda e' corredata
          dalla  prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella
          misura  dovuta  secondo  l'allegata  tabella, ovvero di una
          somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
              Per  le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1
          ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione
          venga  annullata,  ovvero  dichiarata decaduta o inefficace
          successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
          il  decorso  del  termine  di  centoventi giorni inizia dal
          giorno  della  notificazione  o  comunicazione  alla  parte
          interessata del relativo provvedimento.
              Alla domanda devono essere allegati:
                a) una descrizione delle opere per le quali si chiede
          la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
                b) una    apposita    dichiarazione,   corredata   di
          documentazione  fotografica,  dalla  quale risulti lo stato
          dei  lavori  relativi;  quando l'opera abusiva supera i 450
          metri  cubi,  devono  altresi'  essere presentati, entro il
          termine  stabilito  per  il  versamento  della seconda rata
          della  oblazione,  una  perizia  giurata sulle dimensioni e
          sullo  stato delle opere e una certificazione redatta da un
          tecnico    abilitato    all'esercizio   della   professione
          attestante   l'idoneita'   statica  delle  opere  eseguite.
          Qualora  l'opera  per  la quale viene presentata istanza di
          sanatoria   sia   stata   in  precedenza  collaudata,  tale
          certificazione  non  e'  necessaria  se  non  e' oggetto di
          richiesta motivata da parte del sindaco;
                c) un certificato di residenza, di data non anteriore
          a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34,
          nonche'  copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi
          di cui al primo e al secondo comma dell'art. 36;
                d) un   certificato  di  iscrizione  alla  camera  di
          commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura, di data
          non  anteriore  a  tre  mesi,  da  cui  risulti che la sede
          dell'impresa e' situata nei locali per i quali si chiede la
          concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto
          comma dell'art. 34;
                e) (lettera  soppressa dall'art. 4, del decreto-legge
          12 gennaio 1988, n. 2).
              Con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di
          concerto   con  il  Ministro  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile,  sono  determinati entro tre mesi dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          decreto-legge  12 gennaio  1988,  n. 2, gli accertamenti da
          eseguire  al  fine della certificazione di cui alla lettera
          b) del comma precedente anche in deroga alle leggi 9 luglio
          1908,  n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971,
          n.  1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219,
          e  relative  norme  tecniche. Con lo stesso decreto possono
          essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge
          2 febbraio  1974,  n.  64,  riguardanti  le  altezze  degli
          edifici  anche  in  rapporto alla larghezza stradale e sono
          determinate  altresi'  le  disposizioni  per  l'adeguamento
          antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici
          gia'  stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione
          degli  immobili  colpiti  dal terremoto. Per le costruzioni
          realizzate  prima  della  dichiarazione di sismicita' della
          zona,  gli  accertamenti  sono  eseguiti  senza tener conto
          della dichiarazione stessa.
              Nei  casi  di  non  idoneita' statica delle costruzioni
          esistenti  in  zone  non  dichiarate sismiche deve altresi'
          essere   presentato  al  comune  un  progetto  di  completo
          adeguamento redatto da un professionista abilitato ai sensi
          della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre
          anni   dalla   data   di  presentazione  della  domanda  di
          concessione  in sanatoria. In tal caso la certificazione di
          cui  alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata
          al  Comune  entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione
          dell'intervento di adeguamento.
              Nei  casi  di costruzioni di cui all'art. 1 della legge
          5 novembre   1971,  n.  1086,  deve  essere  effettuato  il
          deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e
          nei  modi  prescritti  dagli  articoli  4  e  7 della legge
          medesima. Il certificato di idoneita' statica e' depositato
          negli   stessi   termini   quando   non  occorra  procedere
          all'adeguamento;  negli  altri  casi, nel termine di cui al
          comma precedente.
              Per  le  costruzioni  eseguite  nei  comuni  dichiarati
          sismici  dopo  la realizzazione delle costruzioni stesse si
          applicano  le disposizioni di cui al precedente comma e per
          esse  non  si tiene conto delle disposizioni in materia, ai
          sensi  dell'art.  2  del decreto-legge 20 novembre 1985, n.
          656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780.
              Per  le  costruzioni  eseguite  nelle zone sottoposte a
          vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni
          stesse,  nel  progetto di adeguamento, da redigersi in caso
          di  inidoneita' sismica delle strutture e da presentarsi al
          Comune  prima  dell'inizio dei lavori, si deve tener conto,
          qualunque  sia  la loro volumetria, del grado di sismicita'
          della  zona  su  cui  esse  sorgono,  tenendo  presenti  le
          disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma.
          Per  l'esecuzione  dei  suddetti  lavori di adeguamento, da
          completarsi  entro  tre  anni  dalla  data di presentazione
          della  domanda  di  concessione  in  sanatoria, non occorre
          alcuna   autorizzazione   da   parte   dell'amministrazione
          preposta   alla   tutela   del   vincolo   sismico.   Nella
          fattispecie,  la  certificazione,  da  presentare al Comune
          entro    trenta    giorni   dalla   data   di   ultimazione
          dell'intervento,  con  la  quale  l'idoneita' sismica della
          costruzione viene attestata da un professionista abilitato,
          sostituisce  a  tutti gli effetti il certificato prescritto
          dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
              Il rilascio della concessione o dell'autorizzazzione in
          sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione,
          e'  subordinato,  per  quanto  riguarda il vincolo sismico,
          soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla
          tutela  del  vincolo  stesso sia dell'eventuale progetto di
          adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta
          certificazione  di  idoneita'  sismica  entro trenta giorni
          dalla  data  di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di
          quest'ultima   con  l'attestazione  dell'avvenuto  deposito
          verra' restituita all'interessato.
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti valgono
          anche  per  quelle costruzioni in zona sismica per le quali
          il  reato  e' stato dichiarato estinto per qualsiasi causa.
          Ove  all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei
          termini  previsti  dalla  legge  il sindaco, ha facolta' di
          fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.
              Entro   centoventi  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,  l'interessato integra, ove necessario, la domanda
          a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata
          dell'oblazione     dovuta,     pari     ad     un     terzo
          dell'intero, maggiorato   del  10  per  cento,  in  ragione
          d'anno.  La  terza  e  ultima  rata, maggiorata  del 10 per
          cento, e' versata entro i successivi sessanta giorni.
              Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma
          dell'art.    31,   realizzate   in   comprensori   la   cui
          lottizzazione  sarebbe  dovuta avvenire a norma dell'art. 8
          della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per
          l'oblazione  di  cui all'art. 31 non costituisce titolo per
          ottenere   il   rilascio   della  concessione  edilizia  in
          sanatoria,  che  resta  subordinata  anche  all'impegno  di
          partecipare   pro   quota   agli  oneri  di  urbanizzazione
          dell'intero   comprensorio   in   sede   di  stipula  della
          convenzione.
              Decorsi  centoventi  giorni  dalla  presentazione della
          domanda  e, comunque, dopo il versamento della seconda rata
          dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione
          o  autorizzazione  in  sanatoria  puo'  completare sotto la
          propria  responsabilita'  le  opere  di cui all'art. 31 non
          comprese  tra  quelle  indicate  dall'art.  33.  A tal fine
          l'interessato  notifica  al comune il proprio intendimento,
          allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data
          certa  in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i
          lavori   non  prima  di  trenta  giorni  dalla  data  della
          notificazione.  L'avvenuto  versamento  della prima e della
          seconda  rata,  seguito  da  garanzia  fideiussoria  per il
          residuo,  abilita gli istituti di credito a concedere mutui
          fondiari  ed  edilizi.  I lavori per il completamento delle
          opere  di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo
          che   siano   stati  espressi  i  pareri  delle  competenti
          amministrazioni.  I lavori per il completamento delle opere
          di cui al quarto comma dell'art. 32 possono essere eseguiti
          solo  dopo  che  sia  stata  dichiarata  la  disponibilita'
          dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
              Il  sindaco,  esaminata  la domanda di concessione o di
          autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove
          lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore
          documentazione;   quindi   determina   in   via  definitiva
          l'importo  dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il
          disposto dell'art. 37, la concessione o l'autorizzazione in
          sanatoria   contestualmente   alla   esibizione   da  parte
          dell'interessato  della  ricevuta del versamento all'erario
          delle  somme a conguaglio nonche' della prova dell'avvenuta
          presentazione    all'ufficio    tecnico    erariale   della
          documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
              Il diniego di sanatoria e' notificato al richiedente.
              Ogni  controversia  relativa  all'oblazione e' devoluta
          alla  competenza  dei tribunali amministrativi regionali, i
          quali   possono   disporre  dei  mezzi  di  prova  previsti
          dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
              Fermo  il  disposto  del primo comma dell'art. 40 e con
          l'esclusione  dei  casi  di  cui  all'art.  33,  decorso il
          termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione
          della   domanda,   quest'ultima   si  intende  accolta  ove
          l'interessato  provveda  al  pagamento  di  tutte  le somme
          eventualmente  dovute  a  conguaglio  ed alla presentazione
          all'ufficio    tecnico    erariale   della   documentazione
          necessaria  all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si
          prescrive  l'eventuale  diritto al conguaglio o al rimborso
          spettanti.
              Nelle  ipotesi  previste nell'art. 32 il termine di cui
          al   dodicesimo   comma   del   presente  articolo  decorre
          dall'emissione  del  parere  previsto dal primo comma dello
          stesso art. 32.
              A   seguito   della  concessione  o  autorizzazione  in
          sanatoria  viene  altresi'  rilasciato  il  certificato  di
          abitabilita'  o  agibilita'  anche  in  deroga ai requisiti
          fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
          contrastino  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia di
          sicurezza  statica,  attestata dal certificato di idoneita'
          di  cui  alla  lettera  b) del terzo comma e di prevenzione
          degli incendi e degli infortuni.
              Le   modalita'   di   versamento   dell'oblazione  sono
          determinate  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da
          emanarsi  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge.
              Qualora  dall'esame  della  documentazione  risulti  un
          credito   a   favore  del  presentatore  della  domanda  di
          concessione  in  sanatoria,  certificato con l'attestazione
          rilasciata dal sindaco, interessato puo' presentare istanza
          di  rimborso  all'intendenza  di  finanza  territorialmente
          competente.".