Art. 26 (R)
          Pagamento o deposito dell'indennita' provvisoria
  1.  Trascorso  il  termine  di  trenta  giorni  dalla notificazione
dell'atto   determinativo  dell'indennita'  provvisoria,  l'autorita'
espropriante  ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il
pagamento  delle  indennita'  che  siano  state  accettate, ovvero il
deposito  delle altre indennita' presso la Cassa depositi e prestiti.
(R)     2.  L'autorita'  espropriante  ordina  il  pagamento  diretto
dell'indennita'  al  proprietario,  qualora questi abbia assunto ogni
responsabilita'  in  ordine  ad  eventuali  diritti dei terzi, e puo'
disporre  che  sia  prestata  una  idonea  garanzia  entro un termine
all'uopo  stabilito.  (R)    3.  Se il bene e' gravato di ipoteca, al
proprietario  e'  corrisposta  l'indennita'  previa esibizione di una
dichiarazione   del  titolare  del  diritto  di  ipoteca,  con  firma
autenticata, che autorizza la riscossione della somma. (R)   4. Se il
bene  e'  gravato  da  altri diritti reali, ovvero se sono presentate
opposizioni  al  pagamento  della  indennita',  in assenza di accordo
sulle    modalita'    della    sua   riscossione,   il   beneficiario
dell'espropriazione  deposita  la  somma  presso  la Cassa depositi e
prestiti.  In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformita'
alla pronuncia dell'autorita' giudiziaria, adita su domanda di chi vi
abbia  interesse.  (R)    5.  Qualora  manchino diritti dei terzi sul
bene,  il  proprietario  puo' in qualunque momento percepire la somma
depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo
effettivamente  spettante.  (R)    6.  La  Cassa  depositi e prestiti
provvede  al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennita' di
espropriazione  e  in relazione alle quali non vi sono opposizioni di
terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume
ogni responsabilita' in relazione ad eventuali diritti dei terzi. (R)
  7.  Dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1 e 2 e' data immediata
notizia  al  terzo che risulti titolare di un diritto ed e' curata la
pubblicazione,   per   estratto,   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   o   nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. (R)   8. Il provvedimento dell'autorita'
espropriante  diventa  esecutivo  col  decorso  di  trenta giorni dal
compimento  delle  relative  formalita', se non e' proposta dai terzi
l'opposizione  per l'ammontare dell'indennita' o per la garanzia. (R)
  9.   Se   e'   proposta  una  tempestiva  opposizione,  l'autorita'
espropriante   dispone  il  deposito  delle  indennita'  accettate  o
convenute presso la Cassa depositi e prestiti. (R)   10. Il promotore
dell'espropriazione  esegue  il pagamento dell'indennita' accettata o
determinata  dai  tecnici,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni,
decorrente  dalla  comunicazione  del  decreto  che  ha  ordinato  il
pagamento,  salvo il caso in cui egli abbia proposto, entro lo stesso
termine,  l'opposizione  alla  stima definitiva della indennita'. (R)
  11.   In   seguito  alla  presentazione,  da  parte  del  promotore
dell'espropriazione,  degli  atti  comprovanti  l'eseguito deposito o
pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita' espropriante
emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)