Art. 27 (R)
Pagamento  o  deposito  definitivo  dell'indennita'  a  seguito della
                          perizia di stima
  1. La relazione di stima e' depositata dai tecnici presso l'ufficio
per   le   espropriazioni.   L'autorita'   espropriante  da'  notizia
dell'avvenuto   deposito   mediante   raccomandata   con   avviso  di
ricevimento  e  segnala  la facolta' di prenderne visione ed estrarne
copia.  (R)    2.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
deposito, l'autorita' espropriante, in base alla relazione peritale e
previa  liquidazione  e  pagamento  delle  spese  della  perizia,  su
proposta  del  responsabile  del  procedimento autorizza il pagamento
dell'indennita',  ovvero  ne  ordina  il  deposito  presso  la  Cassa
depositi e prestiti. (R)   3. In seguito alla presentazione, da parte
del  promotore dell'espropriazione, degli arti comprovanti l'eseguito
deposito  o  pagamento dell'indennita' di espropriazione, l'autorita'
espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)