Art. 28 (R)
                Pagamento definitivo della indennita'
  1.  L'autorita'  espropriante  autorizza  il  pagamento della somma
depositata  al  proprietario  od  agli  aventi  diritto,  qualora sia
divenuta    definitiva    rispetto    a   tutti   la   determinazione
dell'indennita'    di    espropriazione,   ovvero   non   sia   stata
tempestivamente  notificata  l'opposizione  al  pagamento o sia stato
concluso   tra   tutte   le   parti   interessate  l'accordo  per  la
distribuzione  dell'indennita'. (R)   2. L'autorizzazione e' disposta
su  istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del
procedimento  successiva  alla  audizione delle parti, da cui risulti
anche   la  mancata  notifica  di  opposizioni  di  terzi.  (R)    3.
Unitamente  all'istanza,  vanno depositati:     a) un certificato dei
registri  immobiliari,  da cui risulta che non vi sono trascrizioni o
iscrizioni  di  diritti o di azioni di terzi;     b) un attestato del
promotore  dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state
notificate opposizioni di terzi. (R)