Art. 29 (L)
 Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento giurisdizionale
  1.  Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano
opposizioni  al  pagamento,  ovvero  le  parti non si siano accordate
sulla  distribuzione,  il  pagamento  delle  indennita'  agli  aventi
diritto  e' disposto dall'autorita' giudiziaria, su domanda di chi ne
abbia interesse. (L)