Art. 29 (L) Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento giurisdizionale 1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennita' agli aventi diritto e' disposto dall'autorita' giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)