Art. 28. Con determinazione dei singoli Ministri, il personale civile puo', entro i limiti dei posti, essere trasferito dai ruoli centrali a quelli provinciali e dipartimentali, o viceversa, della medesima amministrazione appartenenti allo stesso gruppo. I trasferimenti hanno luogo fra gradi equiparati e l'impiegato trasferito e' collocato, nell'ordine di anzianita', al posto che gli spetta secondo la data di nomina al grado gia' ricoperto.