Art. 28. 
 
 
  Con determinazione dei singoli Ministri, il personale civile  puo',
entro i limiti dei posti, essere  trasferito  dai  ruoli  centrali  a
quelli provinciali e  dipartimentali,  o  viceversa,  della  medesima
amministrazione appartenenti  allo  stesso  gruppo.  I  trasferimenti
hanno  luogo  fra  gradi  equiparati  e  l'impiegato  trasferito   e'
collocato, nell'ordine di anzianita', al posto che gli spetta secondo
la data di nomina al grado gia' ricoperto.