Art. 111. 
 
  Possono essere acquistati dal  Ministero  dell'economia  nazionale,
per essere incorporati  al  demanio  forestale  di  Stato  i  terreni
boscati, i pascoli e i prati di montagna. 
 
  Allo stesso scopo possono essere anche  espropriati  dal  Ministero
suddetto: 
 
    a) i terreni boscati o da  rimboschire  in  esecuzione  di  leggi
generali e particolari; 
    b) gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o  adiacenti  ad
una foresta demaniale, allorche' il loro incorporamento nella  stessa
sia giudicato necessario alla sua migliore gestione; 
    c) i terreni,  comunque  coltivati,  la  cui  espropriazione  sia
ritenuta necessaria per la costruzione di strade di  accesso,  piazze
di deposito o altri  impianti,  occorrenti  al  buon  governo  di  un
complesso demaniale; 
    d) le coste, il  cui  rimboschimento,  per  ragioni  di  bonifica
igienica ed  agraria  o  di  difesa  militare,  sia  riconosciuto  di
pubblica utilita'  con  decreto  Reale,  promosso  dal  Ministro  per
l'economia nazionale di concerto con i Ministri competenti. 
 
  Fra i terreni di cui al  presente  articolo  sono  compresi  quelli
costituenti i demani comunali del Mezzogiorno  e  quelli  di  dominio
collettivo nelle altre Provincie.