Art. 111. Possono essere acquistati dal Ministero dell'economia nazionale, per essere incorporati al demanio forestale di Stato i terreni boscati, i pascoli e i prati di montagna. Allo stesso scopo possono essere anche espropriati dal Ministero suddetto: a) i terreni boscati o da rimboschire in esecuzione di leggi generali e particolari; b) gli appezzamenti, comunque coltivati, inclusi o adiacenti ad una foresta demaniale, allorche' il loro incorporamento nella stessa sia giudicato necessario alla sua migliore gestione; c) i terreni, comunque coltivati, la cui espropriazione sia ritenuta necessaria per la costruzione di strade di accesso, piazze di deposito o altri impianti, occorrenti al buon governo di un complesso demaniale; d) le coste, il cui rimboschimento, per ragioni di bonifica igienica ed agraria o di difesa militare, sia riconosciuto di pubblica utilita' con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con i Ministri competenti. Fra i terreni di cui al presente articolo sono compresi quelli costituenti i demani comunali del Mezzogiorno e quelli di dominio collettivo nelle altre Provincie.