Art. 43. (Riduzione del costo del lavoro) 1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate: a) la riduzione del contributo per la tutela di maternita', di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo; b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza: a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.
Note all'art. 43: - Il comma 1 dell'art. 78, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, cosi' recita: "Art. 78. - Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1ยบ luglio 2000 per i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 49, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali". Gli articoli 82 e 83 del gia' citato decreto legislativo n. 151 del 2001, sono i seguenti: "Art. 82 (Oneri derivanti dal trattamento di maternta' delle lavoratrici autonome). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogni iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali. 2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione del'INPS, con proprio decreto stabilisce le variazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennita'". "Art. 83 (Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. 2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'art. 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 5, dell'art. 75, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate. 3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere la riduzione della contribuzione o la totale eliminazione di detto contributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle casse". - Il comma 4 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - legge finanziaria 2000), cosi' recita: 4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi modificate: a) per i datori di lavoro: 1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 per cento; 2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso; 3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito nella misura del 2,48 per cento; 4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito nella misura del 2,22 per cento; 5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto dello 0,57 per cento; b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento". - La lettera o) del comma 1 dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), cosi' recita: "Art. 55. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) - n) (Omissis); o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della 1egge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;". - Il comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente: "7. Al fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui ,la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. - L'art. 60 della gia' citata legge n. 144 del 1999, cosi' recita: "Art. 60 (Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' elevata al 3 per cento. All'onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, della citata legge n. 448 del 1998. All'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, l'ultimo periodo e' soppresso". - Il comma 7 dell'art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - legge finanziaria 2001), cosi' recita: "7. L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250". - La legge 11 novembre 1983, n. 638, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, concernente misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini. a' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, - n. 310 dell'11 novembre 1983.