Art. 44.
                    (Sgravi per i nuovi assunti)

   1.  A  tutti  i  datori  di  lavoro  privati ed agli enti pubblici
economici,  operanti  nelle  regioni  Campania,  Basilicata, Sicilia,
Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  e' riconosciuto, per i nuovi assunti
nell'anno  2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al
31  dicembre  2001  e  per  un  periodo  di  tre  anni  dalla data di
assunzione  del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
totale  dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i   lavoratori   dello  spettacolo  (ENPALS)  a  loro  carico,  sulle
retribuzioni  assoggettate  a  contribuzione  per  il  Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo.  Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa'
cooperative  di  lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i
quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di
lavoro   dipendente.   Ai   fini  della  concessione  delle  predette
agevolazioni,  si  applicano  le condizioni stabilite all'articolo 3,
comma  6,  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31
dicembre  2001  le  date  di cui alla lettera a) del medesimo comma 6
dell'articolo 3.
   2.  L'efficacia  della  misura  di  cui  al comma 1 e' subordinata
all'autorizzazione  ed  ai vincoli della Commissione europea ai sensi
degli  articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni.
   3.  Il  beneficio  di  cui  al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti
della   disciplina  degli  aiuti  di  importanza  minore  di  cui  al
regolamento  (CE)  n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
anche  ai  datori  di  lavoro  operanti  nei  territori delle regioni
Abruzzo    e    Molise,   nonche'   nei   territori   delle   sezioni
circoscrizionali  del  collocamento  nelle  quali  il  tasso medio di
disoccupazione,  calcolato riparametrando il dato provinciale secondo
la  definizione  allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore
alla  media  nazionale  risultante  dalla  medesima rilevazione e che
siano  confinanti  con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I
della  decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di
cui  al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente
concessi,  nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 69/2001.
 
             Note all'art. 44:
                 -  Il  testo  del comma 6 dell'art. 3 della legge 23
          dicembre  1998,  n.  448 (misure di finanza pubblica per la
          stabilita' e lo sviluppo), e' il seguente:
                 "6.   Le   agevolazioni  previste  dal  comma  5  si
          applicano a condizione che:
                   a) l'impresa,   anche   di   nuova   costituzione,
          realizzi  un  incremento  del  numero di dipendenti a tempo
          pieno e indeterminato. Per le imprese gia' costituite al 31
          dicembre  1998,  l'incremento  e'  commisurato al numero di
          dipendenti esistenti al 30 novembre 1998;
                   b) l'impresa   di   nuova   costituzione  eserciti
          attivita'  che  non assorbono neppure in parte attivita' di
          imprese  giuridicamente  preesistenti  ad  esclusione delle
          attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie;
                   c) il  livello  di occupazione raggiunto a seguito
          delle  nuove  assunzioni  non subisca nel corso del periodo
          agevolato;
                   d) l'indicazione  della  base  occupazionale venga
          considerato  al  netto  delle  diminuzioni occupazionali in
          societa'  controllate  ai  sensi  dell'art. 2359 del codice
          civile  o  facenti capo, anche per interposta persona, allo
          stesso  soggetto  e,  in  caso  di  affidamento da parte di
          amministrazioni  pubbliche  di  servizi  o  di imprese o di
          opere  in  concessione  o  appalto,  al netto del personale
          comunque  gia'  occupato  nelle  medesime  attivita'  al 31
          dicembre dell'anno precedente;
                   e) i  nuovi  dipendenti siano iscritti nelle liste
          di collocamento o di mobilita' oppure fruiscano della cassa
          integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
                   f) i   contratti   di   lavoro   siano   a   tempo
          indeterminato;
                   g) siano    osservati   i   contratti   collettivi
          nazionali per i soggetti assunti;
                   h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e
          sulla   sicurezza   dei  lavoratori  previste  dal  decreto
          legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni;
                   i) siano  rispettati i parametri delle prestazioni
          ambientali  come definiti dall'art. 6, comma 6, lettera f),
          del   decreto   20  ottobre  1995,  n.  527,  del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  e
          successive modificazioni".
                 Gli  articoli  87 e seguenti del trattato istitutivo
          della  Comunita'  europea,  concernenti  gli aiuti concessi
          dagli Stati, cosi' recitano:
                 "Art.   87   (ex   art.  92).  -  1.  Salvo  deroghe
          contemplate  dal  presente trattato, sono incompatibili con
          il  mercato  comune,  nella  misura  in  cui incidano sugli
          scambi  tra  Stati  membri, gli aiuti concessi dagli Stati,
          ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
          favorendo  talune  imprese  o  talune produzioni, falsino o
          minaccino di falsare la concorrenza.
                 2. Sono compatibili con il mercato comune:
                   a) gli  aiuti  a  carattere  sociale  concessi  ai
          singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                   b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                   c) gli  aiuti concessi all'economia di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
                 3.  Possono  considerarsi compatibili con il mercato
          comune:
                   a) gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                   b) gli    aiuti    destinati   a   promuovere   la
          realizzazione di un importante progetto di comune interesse
          europeo  oppure  a  porre  rimedio  a  un  grave turbamento
          dell'economia di uno Stato membro;
                   c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regione economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                   d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e
          la  conservazione  del  patrimonio,  quando non alterino le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                   e) le  altre  categorie  di aiuti, determinate con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione".
                 "Art.  88  (ex art. 93). - 1. La Commissione procede
          con  gli  Stati  membri  all'esame permanente dei regimi di
          aiuti  esistenti  in  questi  Stati.  Essa propone a questi
          ultimi  le opportune misure richieste dal graduale sviluppo
          o dal funzionamento del mercato comune.
                 2.  Qualora  la Commissione, dopo aver intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
                 Qualora  lo  Stato  in  causa non si conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
                 A  richiesta  di  uno  Stato  membro,  il Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
                 Tuttavia,  se  il  Consiglio  non  si e' pronunciato
          entro  tre  mesi dalla data della richiesta, la Commissione
          delibera.
                 3.  Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale".
                 "Art.   89   (ex  art.  94).  -  Il  Consiglio,  con
          deliberazione  a  maggioranza qualificata su proposta della
          Commissione  e previa consultazione del Parlamento europeo,
          puo'   stabilire   tutti   i   regolamenti  utili  ai  fini
          dell'applicazione  degli  articoli 87  e  88  e  fissare in
          particolare  le condizioni per l'applicazione dell'art. 88,
          paragrafo  3,  nonche'  le  categorie  di  aiuti  che  sono
          dispensate da tale procedura".
                 -  Il  testo  del  regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione
          degli   articoli  87  e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti
          d'importanza minore (de minimis).
                 -   L'obiettivo   1  di  cui  all'allegato  I  della
          decisione (CE) n. 1999/502 del 1º luglio 1999 (elenco delle
          regioni   interessate   dall'obiettivo   n.   1  dei  Fondi
          strutturali  per  il  periodo  dal  2000  al  2006)  e'  il
          seguente:
                                                          "Allegato I
          ELENCO  DELLE REGIONI NUTS II INTERESSATE DALL'OBIETTIVO n.
          1  DEI FONDI STRUTTURALI PER IL PERIODO DAL 1º GENNAIO 2000
                             AL 31 DICEMBRE 2006.
                 Germania:
                   Brandenburg;
                   Mecklenburg-Vorpommern;
                   Chemnitz;
                   Dresden;
                   Leipzig;
                   Dessau;
                   Halle;
                   Magdeburg;
                   Thüringen.
                 Grecia:
                   Anatoliki Makedonia, Thraki;
                   Kentriki Makedonia;
                   Dytiki Makedonia;
                   Thessalia;
                   Ipiros;
                   Ionia Nisia;
                   Dytiki Ellada;
                   Sterea Ellada;
                   Peloponnisos;
                   Attiki;
                   Vorio Aigaio;
                   Notio Aigaio;
                   Kriti.
                 Spagna:
                   Galicia;
                   Principado de Asturias;
                   Castilla y Leœn;
                   Castilla - La Mancha;
                   Extremadura;
                   Comunidad Valenciana;
                   Andalucia;
                   Regiœn de Murcia;
                   Ceuta y Melilla;
                   Canarias.
                 Francia:
                   Guadeloupe;
                   Martinique;
                   Guyane;
                   Reunion.
                 Irlanda:
                   Border Midlands and Western.
                 Italia:
                   Campania;
                   Puglia;
                   Basilicata;
                   Calabria;
                   Sicilia;
                   Sardegna.
                 Austria:
                   Burgenland.
                 Portogallo:
                   Norte;
                   Centro;
                   Alentejo;
                   Algarve;
                   AÂores;
                   Madeira.
                 Finlandia:
                   Itð-Suomi;
                   Vðli-Suomi [1];
                   Pohjois-Suomi [1].
                 Svezia:
                   Norra Mellansverige [1];
                   Mellersta Norrland [1];
                   øvre Norrland [1].
                 Regno Unito:
                   South Yorkshire;
                   West Wales and The Valleys;
                   Cornwall and Isles of Scilly;
                   Merseyside".