Art. 60.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della presente legge nonche' le risorse del Fondo
unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi
territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli strumenti di
programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono
essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa
allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con
le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della presente legge, eeffettuata in relazione
rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati
o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione.
2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti
gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza,
comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti
quelli sulla relativa localizzazione.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un
apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita' assegnate
alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti
d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano
allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli
interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al
funzionamento dell'istituto per la promozione industriale, di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza tecnica
afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal
presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con
proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi
a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento
delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma
di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative
alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area,
nonche' per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti
territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato
a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo
stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE
17 marzo 2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e
n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e'
altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi
soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle
attivita' previste dalle stesse convenzioni.
Note all'art. 60:
- Il testo dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo) e' il seguente:
"Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e
disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di
insolvenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle
autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti
concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, e' disposta la
ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
e' emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima
legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' di salvaguardia delle
attivita' produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
conto dell'interesse dei creditori, puo' autorizzare la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma
dell'art. 2 del decreto - legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si
applica anche nei confronti delle imprese in
amministrazione straordinaria per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".
- Il titolo del decreto - legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e' il seguente: "Modifiche della legge 1
marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249).
- Il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e' il
seguente:
"6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1
marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la
concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488".
- Il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 5 marzo
2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati) e' il seguente:
"3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, gli
oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto
per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di
programmi di sostegno delle iniziative per la promozione
imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano
sulle disponibilita' del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il titolo della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' il
seguente: "Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive" (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299,
supplemento ordinario).
- Il testo del comma 21 dell'art. 145 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
"21. Gli oneri per il completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle
risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione
degli interventi per le aree depresse di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari
a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003".
- La delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2000, n. 125.
- La delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2002, n. 88.