Art. 60.
         (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

   1.  Gli  stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo  61  della  presente  legge nonche' le risorse del Fondo
unico  per  gli  incentivi  alle imprese di cui all'articolo 52 della
legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  limitatamente  agli  interventi
territorializzati  rivolti  alle  aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.   488,   e   alle   disponibilita'  assegnate  agli  strumenti  di
programmazione  negoziata,  in  fase  di  regionalizzazione,  possono
essere  diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del
Consiglio   dei  ministri  in  maniera  non  delegabile.  La  diversa
allocazione,  limitata  esclusivamente agli interventi finanziati con
le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'articolo  61  della  presente  legge,  eeffettuata  in  relazione
rispettivamente  allo stato di attuazione degli interventi finanziati
o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione.
   2.   Il  CIPE  informa  ogni  quattro  mesi  il  Parlamento  delle
operazioni  effettuate  in  base  al  comma  1. A tal fine i soggetti
gestori  delle  diverse forme di intervento, con la medesima cadenza,
comunicano  al  CIPE  i  dati sugli interventi effettuati, includenti
quelli sulla relativa localizzazione.
   3.  Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un
apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  dicembre  1992, n. 488, le disponibilita' assegnate
alla  programmazione  negoziata  per  patti  territoriali,  contratti
d'area  e  contratti  di  programma, nonche' le risorse che gli siano
allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli
interventi  citati,  nonche' quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8
della   legge   7   agosto  1997,  n.  266.  Gli  oneri  relativi  al
funzionamento  dell'istituto  per  la  promozione industriale, di cui
all'articolo   14,  comma  3,  della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,
riguardanti  le  iniziative  e  le  attivita'  di  assistenza tecnica
afferenti  le  autorizzazioni  di spesa di cui al Fondo istituito dal
presente  comma,  gravano  su  detto  Fondo. A tal fine provvede, con
proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
   4.   Il   3   per   cento   degli  stanziamenti  previsti  per  le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi
a  favore  dei  beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del
Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definiti  i  criteri  e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
   5.  Ai  fini  del riequilibrio socio-economico e del completamento
delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma
di  infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443,  puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   6.  Per  le  attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative
alle  istruttorie  dei  patti  territoriali  e  dei contratti d'area,
nonche'  per  quelle  di  assistenza tecnico-amministrativa dei patti
territoriali,  il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato
a  corrispondere  i  compensi  previsti dalle convenzioni a suo tempo
stipulate  dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme  disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE
17  marzo  2000,  n.  31,  e  21  dicembre  2001,  n. 123, pubblicate
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e
n.  88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e'
altresi'  autorizzato,  aggiornando  le  condizioni operative per gli
importi  previsti  dalle  convenzioni,  a  stipulare  con  gli stessi
soggetti  contratti  a  trattativa privata per il completamento delle
attivita' previste dalle stesse convenzioni.
 
          Note all'art. 60:
              -  Il  testo dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
          lo sviluppo) e' il seguente:
              "Art.  52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e
          disposizioni  concernenti  le  grandi  imprese  in stato di
          insolvenza).  - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
          dell'art.  7,  comma  9,  del  decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  123,  si  applicano,  a decorrere dal 1999, alle
          autorizzazioni  legislative  di spesa ed ai rifinanziamenti
          concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   previo   parere   delle
          commissioni   parlamentari   competenti,   e'  disposta  la
          ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
          interventi.
              3.  Il  decreto  legislativo previsto dall'art. 1 della
          legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          e'  emanato  entro  il  30 settembre  1999,  sulla base dei
          principi  e  dei  criteri direttivi indicati nella medesima
          legge.
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  al  fine  di consentire il
          perseguimento   delle   finalita'   di  salvaguardia  delle
          attivita'  produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
          conto  dell'interesse  dei  creditori,  puo' autorizzare la
          prosecuzione  dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
          anno,  oltre  i  termini di cui al primo e al secondo comma
          dell'art.  2  del  decreto  - legge 30 gennaio 1979, n. 26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
          n.  95,  e  successive  modificazioni.  Detta previsione si
          applica    anche    nei    confronti   delle   imprese   in
          amministrazione  straordinaria  per  le  quali  la scadenza
          dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".
              -  Il  titolo  del  decreto - legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992,  n.  488,  e'  il  seguente: "Modifiche della legge 1
          marzo   1986,   n.  64,  in  tema  di  disciplina  organica
          dell'intervento  straordinario nel Mezzogiorno" (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249).
              - Il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto
          1997,  n.  266  (Interventi  urgenti  per l'economia) e' il
          seguente:
              "6.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle agevolazioni di cui alla legge 1
          marzo   1986,   n.   64,   sono  utilizzate  dal  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per la
          concessione  dei  benefici  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  -  legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488".
              - Il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 5 marzo
          2001,   n.  57  (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e
          regolazione dei mercati) e' il seguente:
              "3.  A  decorrere  dall'esercizio finanziario 2001, gli
          oneri  per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto
          per  la  promozione  industriale (IPI) assume sulla base di
          programmi  di  sostegno  delle iniziative per la promozione
          imprenditoriale  sull'intero  territorio  nazionale gravano
          sulle disponibilita' del Fondo unico per gli incentivi alle
          imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448".
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il titolo della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' il
          seguente:  "Delega  al Governo in materia di infrastrutture
          ed  insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi
          per  il  rilancio  delle  attivita' produttive" (pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   27 dicembre  2001,  n.  299,
          supplemento ordinario).
              -  Il  testo  del  comma  21  dell'art. 145 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
              "21.  Gli  oneri  per il completamento del programma di
          metanizzazione  del  Mezzogiorno,  di cui all'art. 11 della
          legge  28 novembre  1980, n. 784, sono posti a carico delle
          risorse  stanziate dalla presente legge per la prosecuzione
          degli  interventi  per  le aree depresse di cui all'art. 1,
          comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari
          a  lire  150  miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
          2003".
              -  La delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2000, n. 125.
              -  La  delibera  CIPE  21 dicembre  2001,  n.  123,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2002, n. 88.