Art. 61.
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)

   1.  A  decorrere  dall'anno 2003 e' istituito il Fondo per le aree
sottoutilizzate,  coincidenti  con  l'ambito  territoriale delle aree
depresse  di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
confluiscono  le  risorse  disponibili autorizzate dalle disposizioni
legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita'  di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche'  la  dotazione  aggiuntiva  di 400 milioni di euro per l'anno
2003,  di  650  milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di
euro per l'anno 2005.
   2.  A  decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo
11,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
   3.  Il  Fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli  interventi
previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui  al  comma 1, con
apposite  delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale
di   destinazione   territoriale  delle  risorse  disponibili  e  per
finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono  finalizzate le
   risorse  stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di
   cui  all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque
   realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di
   cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei
   metodi  indicati  all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.
   448;
b) per  gli  incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
   l'efficacia  complessiva  dell'intervento  e  la  sua  rapidita' e
   semplicita',  sulla  base dei risultati ottenuti e degli indirizzi
   annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a
   rispondere alle esigenze del mercato.

   4.  Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi  di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
   5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita'
di   attuazione   degli   interventi   previsti   dalle  disposizioni
legislative  di  cui  al  comma  1,  anche  al fine di dare immediata
applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino
all'adozione  delle  delibere  di  cui  al  presente  comma,  ciascun
intervento   resta  disciplinato  dalle  disposizioni  di  attuazione
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
   6.  Al  fine  di  dare  attuazione al comma 3, il CIPE effettua un
monitoraggio  periodico  della domanda rivolta ai diversi strumenti e
del  loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle
azioni   di  monitoraggio  gia'  in  atto,  di  specifici  contributi
dell'ISTAT  e  delle  Camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura.  Entro  il  30  giugno  di ogni anno il CIPE approva una
relazione   sugli   interventi   effettuati   nell'anno   precedente,
contenente  altresi'  elementi  di  valutazione sull'attivita' svolta
nell'anno  in  corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze trasmette tale relazione al
Parlamento.
   7.  Partecipano  in  via  ordinaria  alle  riunioni  del CIPE, con
diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di
presidente  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, e il
presidente  della  Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del
CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono
trasmesse  al  Parlamento  e di esse viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni.
   8.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti,
le   occorrenti   variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,
competenza  e  cassa  tra  le  pertinenti unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
   9.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti  di revoca totale o
parziale  delle  agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
23  giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1995,  n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
della  legge  7  agosto  1997,  n. 266, sono utilizzate dal Ministero
delle  attivita'  produttive  per  la  copertura  degli oneri statali
relativi   alle   iniziative   imprenditoriali   comprese  nei  patti
territoriali  e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per  il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari
al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate
del  Centro-Nord,  ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe
previste  dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce   la  Comunita'  europea,  nonche'  alle  aree  ricomprese
nell'obiettivo  2,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
   10.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca totale o
parziale  delle  agevolazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero
delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato  decreto-legge  n.  415 del 1992, anche, nel limite del 30 per
cento  delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti
di  programma.  Per  il finanziamento di nuovi contratti di programma
una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree
depresse  del  Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo  1,  di cui al
citato  regolamento  (CE)  n.  1260/1999,  e una quota pari al 15 per
cento  alle  aree  sottoutilizzate  del Centro-Nord, ricomprese nelle
aree  ammissibili  alle  deroghe  previste  dal  citato  articolo 87,
paragrafo  3,  lettera  c),  del Trattato che istituisce la Comunita'
europea,  nonche'  alle  aree  ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al
predetto regolamento.
   11.  All'articolo  18  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 1, einserito il seguente:
   "1-bis.   Sono   esclusi  dal  finanziamento  i  progetti  che  si
riferiscono  a  settori  esclusi  o  sospesi  dal  CIPE,  con propria
delibera,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da
disposizioni comunitarie "
   12.  All'articolo  23  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 3, einserito il seguente:
   "3-bis.  La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ad  effettuare,  con  le
modalita'  da  esso  stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di
cui  all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i
mutui  di  cui  al  presente  decreto.  Alle  predette  operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15
della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I
ricavi  rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo
fondo  per  essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto.  Dell'entita'  e  della  destinazione dei ricavi suddetti la
societa' informa quadrimestralmente il CIPE".
   13.  Nei  limiti  delle  risorse  di cui al comma 3 possono essere
concesse  agevolazioni  in  favore  delle imprese operanti in settori
ammissibili  alle  agevolazioni  ai  sensi  del  decreto-legge del 22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre  1992,  n.  488,  ed aventi sede nelle aree ammissibili alle
deroghe  previste  dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del
Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del  Consiglio,  del  21  giugno  1999, che investono, nell'ambito di
programmi  di  penetrazione  commerciale,  in  campagne pubblicitarie
localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione
e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento
che  eccedono  il  totale  delle  spese  pubblicitarie dell'esercizio
precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita'
regionale,  nel  rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui
al  regolamento  (CE)  n.  69/2001  della Commissione, del 12 gennaio
2001.  Il  CIPE,  con  propria  delibera  da  sottoporre al controllo
preventivo   della   Corte   dei  conti,  stabilisce  le  risorse  da
riassegnare  all'unita'  previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  ed  indica  la  data  da  cui decorre la facolta' di
presentazione  e  le modalita' delle relative istanze. I soggetti che
intendano  avvalersi  dei  contributi di cui al presente comma devono
produrre  istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta
giorni  a  comunicare  il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine
cronologico  delle  domande  pervenute.  Qualora  l'utilizzazione del
contributo    esposta    nell'istanza    non    risulti   effettuata,
nell'esercizio  di  imposta  cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato  decade  dal  diritto al contributo e non puo' presentare
una  nuova  istanza  nei  dodici  mesi  successivi  alla  conclusione
dell'esercizio fiscale.
 
          Note all'art. 61:
              -  Il testo del comma 3, lettera f), dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-e) (Omissis).
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale".
              -  Il  testo dell'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n.
          208  (Attivazione  delle  risorse  preordinate  dalla legge
          finanziaria   per   l'anno  1998,  al  fine  di  realizzare
          interventi  nelle  aree  depresse.  Istituzione di un Fondo
          rotativo  per  il finanziamento dei programmi di promozione
          imprenditoriale nelle aree depresse), e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Per  assicurare la prosecuzione degli
          interventi  di  cui all'art. 1 del decreto - legge 25 marzo
          1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa complessiva
          di  lire 12.200 miliardi per il periodo 1999 - 2004, di cui
          lire  1.700  miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi
          per  ciascuno  degli  anni  dal  2000  al 2004. A decorrere
          dall'anno 1999, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera  d),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  come
          sostituito  dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
          Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'art. 19
          del  decreto  legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  e sono
          ripartite    dal    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione  economica (CIPE), sentite le indicazioni di
          priorita' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  tenuto  conto,  nella destinazione delle medesime
          risorse,  della  necessita'  di completare le opere situate
          nelle  aree  depresse,  commissariate ai sensi dell'art. 13
          del  decreto  - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, per le
          quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di
          attualita' e di cantierabilita'.
              2.   Al  fine  di  consentire  il  completamento  degli
          interventi di cui all'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n.
          526,  realizzati  nelle  aree  depresse,  ricompresi tra le
          opere  commissariate  di  cui  al  comma  1,  e  al fine di
          riattivare  l'operativita' della legge 27 febbraio 1985, n.
          49,  con  particolare  riferimento  alla  promozione e allo
          sviluppo   di   piccole  e  medie  imprese  cooperative  di
          produzione  e lavoro nelle aree depresse, e' autorizzata la
          spesa  di  lire  2.550  milioni  per  l'anno 1999 e di lire
          73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
              3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,
          pari  a  lire  1.702.550  milioni  per  l'anno 1999, a lire
          2.173.100  milioni  per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a
          lire  2.100  miliardi  per  ciascuno degli anni dal 2002 al
          2004,  si  provvede  per  gli  anni  1999  e 2000, mediante
          utilizzo   delle  proiezioni  per  i  medesimi  anni  dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998
          -  2000,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1998,  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          Ministero.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              4.  Per  consentire la concessione e l'erogazione delle
          agevolazioni  previste  dall'art. 1, comma 2, del decreto -
          legge    22 ottobre   1992,   n.   415,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, con
          riferimento  alle istanze presentate nel 1998, il Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  e'
          autorizzato   ad   utilizzare,  nei  limiti  delle  risorse
          assegnate  dal  CIPE,  le  disponibilita'  esistenti  nelle
          sezioni   del   Fondo   di  cui  all'art.  14  della  legge
          17 febbraio  1982,  n.  46.  Le  somme  utilizzate  per  le
          predette  finalita'  saranno  reintegrate  a  valere  sulle
          risorse stanziate dai commi 1 e 2.
              5.  E' istituito un Fondo rotativo per il finanziamento
          dei  programmi  di  promozione  imprenditoriale  nelle aree
          depresse.  Per  tale  finalita'  e' autorizzata la spesa di
          lire  50  miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a
          far  confluire  nel  Fondo  i  cofinanziamenti  dell'Unione
          europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree
          depresse. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  e  sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento del Fondo. Le disponibilita' del
          Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  anche per il riordino e l'attivita' del sistema
          nazionale   di   promozione   imprenditoriale  tra  cui  le
          occorrenze  relative  alla costituzione di una societa' per
          azioni  incaricata del predetto riordino, e per l'attivita'
          delle  agenzie  regionali  e  locali,  sentita  la predetta
          Conferenza  unificata.  A  tale  Fondo  possono accedere le
          societa' e le agenzie di promozione e le altre societa' che
          presentano  progetti,  anche  di  carattere  generale, e le
          relative   istruttorie   sono   svolte   con  le  modalita'
          corrispondenti  a  quelle  previste  per  l'attuazione  del
          predetto  decreto  - legge n. 415 del 1992, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  488  del  1992. All'onere
          derivante  dall'attuazione  del  presente comma si provvede
          mediante  riduzione  di  lire  50  miliardi per il 1998 del
          Fondo  di  cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile
          1993,  n.  96,  considerando corrispondentemente ridotte le
          altre finalizzazioni".
              -  Il  testo dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2002), e' il
          segente:
              "Art.  73  (Assegnazione di fondi). - 1. I fondi di cui
          alla  legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla
          presente  legge,  sono  assegnati  a  progetti  selezionati
          secondo  criteri  di  avanzamento progettuale e di coerenza
          programmatica,  con  particolare riferimento alle priorita'
          della programmazione comunitaria 2000 - 2006, e con ricorso
          a  metodi  premiali; tali criteri e metodi sono attuati con
          le procedure di cui all'art. 19, comma 5 - bis, del decreto
          legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
              2.  Il limite di impegno quindicennale, di cui all'art.
          50,  comma  1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  per  la  costruzione  della  superstrada  a  pedaggio
          Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto".
              -  Il  testo del comma 6 - bis dell'art. 11 - ter della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' il seguente:
              "6   -   bis.  Le  disposizioni  che  comportano  nuove
          o maggiori  spese  hanno effetto entro i limiti della spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data".
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto - legge 23 giugno
          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1995,  n.  341  (Misure  dirette ad accelerare il
          completamento  degli interventi pubblici e la realizzazione
          dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente:
              "Art.  1  (Agevolazioni  in  forma automatica). - 1. Ai
          fini  dell'immediato  avvio dell'intervento ordinario nelle
          aree   depresse,   le   somme   individuate   dal  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          per  consentire  l'erogazione  di  incentivi industriali in
          forma   automatica   nelle  aree  depresse  del  territorio
          nazionale  ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita
          sezione   del   fondo   di  cui  all'art.  14  della  legge
          17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del
          decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla
          legge   7 aprile   1995,   n.   104,   per  essere  versate
          trimestralmente  all'entrata  del  bilancio  dello Stato in
          relazione agli interventi di cui al comma 2.
              2.  Ai  sensi  dell'art.  9, comma 3, del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          nel  rispetto  dei  principi  e  degli  indirizzi stabiliti
          dall'Unione  europea per gli incentivi nelle aree depresse,
          nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al comma 1, individua
          l'ammontare  massimo  dell'agevolazione, la tipologia degli
          investimenti   ammissibili   alle   agevolazioni  in  forma
          automatica,   detta   le   modalita'   e  le  procedure  di
          attuazione,  approvando  altresi'  un  apposito  modello di
          documento   dal   quale  dovra'  risultare  in  particolare
          l'investimento  da effettuare e l'importo del beneficio. Il
          documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
          sara'  utilizzato  dal beneficiario delle agevolazioni, che
          si  avvale  del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
          1991,  n.  413,  e  successive  modificazioni, solo dopo la
          liquidazione  finale  delle agevolazioni stesse, effettuata
          sulla   base  di  una  verifica  di  regolarita'  meramente
          formale,  per il pagamento di imposte che affluiscono sullo
          stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
          di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
          di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
          della  riscossione,  ai quali viene concessa una tolleranza
          di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
          3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le
          norme   attuative   sulla   regolazione   contabile  per  i
          concessionari della riscossione.
              3.  Il  documento  di  cui  al comma 2 e' presentato al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          ai   fini   della  prenotazione  delle  risorse.  L'importo
          dell'agevolazione  in  forma  automatica  e' pari al 60 per
          cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite
          dalla  Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma
          automatica  esclude  ogni  possibilita'  di  richiedere  ed
          ottenere,  a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti,
          altre  agevolazioni.  La  limitazione  del 60 per cento non
          vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite
          da    disposizioni   normative   finalizzate   a   favorire
          specialmente    l'occupazione,    sempre    nel    rispetto
          dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
              4.  Ai  fini  della  fruizione dell'agevolazione, entro
          diciotto   mesi  dalla  presentazione  del  documento  come
          prevista   dal   comma  3,  l'investimento  deve  risultare
          effettuato  ed  interamente pagato l'importo delle relative
          spese.
              5.  Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al
          soggetto   beneficiario   delle   agevolazioni   in   forma
          automatica,  che  abbia  rilasciato false dichiarazioni, il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
          due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
              6.  Nel  periodo intercorrente tra la presentazione del
          documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e' tenuto
          ad  acquisire  la  documentazione  antimafia  ai  sensi del
          decreto  legislativo  8  agosto  1994, n. 490, e successive
          modificazioni".
              - Il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto
          1997,  n.  266  (Interventi  urgenti per l'economia), e' il
          seguente:
              "2.  Al  fine  di sviluppare le attivita' produttive di
          piccole  e  medie  imprese  nel  territorio  nazionale sono
          concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione
          europea  in  materia  di  aiuti  statali alle imprese e nei
          corrispondenti  limiti  compatibili con gli stanziamenti di
          bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi
          in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non
          cumulabili   per   il   medesimo   investimento  con  altre
          agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo
          previsti  affluiscono  al  fondo  di  cui all'art. 14 della
          legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo
          pari all'autorizzazione di cui al comma 5".
              -  Il  testo dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
          Trattato   che  istituisce  la  Comunita'  europea,  e'  il
          seguente:
              "3.  Possono  considerarsi  compatibili  con il mercato
          comune:
                a) - b) (Omissis);
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse".
              -  Il testo dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (CE)
          n.  1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 (Regolamento
          CE  n.  1260/1999  del Consiglio del 21 giugno 1999 recante
          disposizioni   generali   sui  Fondi  strutturali),  e'  il
          seguente:
                                                      "Obiettivo n. 2
              1. Le  regioni  in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono
          quelle  aventi  problemi  strutturali  la cui riconversione
          economica  e  sociale  deve  essere  favorita conformemente
          all'art. 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono
          sufficientemente   significative.   Esse   comprendono,  in
          particolare,  le  zone in fase di mutazione socio-economica
          nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in
          declino, le zone urbane in difficolta' e le zone dipendenti
          dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.
              2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
          interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
          piu'  gravemente  colpite  e  nell'ambito  geografico  piu'
          appropriato.  La popolazione delle zone di cui al paragrafo
          1  rappresenta  al  massimo il 18% della popolazione totale
          della  Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
          massimale  di  popolazione  per  Stato  membro in base agli
          elementi seguenti:
                a) popolazione  totale  delle  regioni  NUTS  III  di
          ciascuno  Stato  membro,  conformi  ai  criteri  di  cui ai
          paragrafi 5 e 6;
                b) gravita'   dei   problemi  strutturali  a  livello
          nazionale  in  ciascuno  Stato  membro  rispetto agli altri
          Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
          disoccupazione  totale  e  della  disoccupazione  di  lunga
          durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
                c) necessita'  di  fare  in  modo  che ciascuno Stato
          membro   contribuisca  equamente  allo  sforzo  globale  di
          concentrazione  di  cui  al  presente  comma;  la riduzione
          massima   della  popolazione  delle  zone  cui  si  applica
          l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
          popolazione  delle  zone  cui  si  applicano, nel 1999, gli
          obiettivi  n.  2  e  n.  5b  di cui al regolamento (CEE) n.
          2052/88.
              La  Commissione  trasmette  agli  Stati membri tutte le
          informazioni  di  cui dispone riguardo ai criteri di cui ai
          paragrafi 5 e 6.
              3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
          gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
          zone significative che rappresentano:
                a) le   regioni  di  livello  NUTS  III,  o  le  zone
          maggiormente  colpite all'interno di tali regioni, conformi
          ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
                b) le  zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
          o  8  o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
          paragrafo 9.
              Gli   Stati  membri  trasmettono  alla  Commissione  le
          statistiche  e  le  altre  informazioni,  riferite  al piu'
          appropriato  livello geografico, che le sono necessarie per
          valutare le proposte.
              4.  Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
          3,  la  Commissione,  in stretta concertazione con lo Stato
          membro  interessato  definisce  l'elenco  delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2,  tenendo conto delle priorita'
          nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
              Le  zone  conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
          coprono  almeno  il 50% della popolazione delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2 in ciascuno Stato membro, salvo
          eccezione    debitamente    giustificata   da   circostanze
          oggettive.
              5.  Le  zone  in  fase di mutazione socio-economica nel
          settore  dell'industria,  di  cui  al  paragrafo 1, debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
                b) tasso   di  occupazione  nel  settore  industriale
          rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla
          media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di  riferimento a
          decorrere dal 1985;
                c) flessione  constatata dell'occupazione nel settore
          industriale  rispetto  all'anno  di riferimento di cui alla
          lettera b).
              6.  Le  zone  rurali  di  cui  al  paragrafo  1 debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a) densita'  di  popolazione inferiore a 100 abitanti
          per  km2,  oppure  tasso  di  occupazione  in  agricoltura,
          rispetto  all'occupazione  complessiva, pari o superiore al
          doppio  della  media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di
          riferimento a decorrere dal 1985; oppure
                b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria   registrato  negli  ultimi  tre  anni,  oppure
          diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
              7.  Le  zone  urbane  di  cui  al paragrafo 1 sono zone
          densamente  popolate,  conformi  ad  almeno uno dei criteri
          seguenti:
                a) tasso  di disoccupazione di lunga durata superiore
          alla media comunitaria;
                b) elevato  livello  di poverta', comprese condizioni
          abitative precarie;
                c) situazione ambientale particolarmente degradata;
                d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
                e) basso livello d'istruzione della popolazione.
              8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
          sono  zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
          settore  dalla  pesca  rispetto all'occupazione complessiva
          raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
          problemi    socio-economici   strutturali   connessi   alla
          ristrutturazione   del   settore,  la  quale  comporta  una
          diminuzione  significativa del numero di posti di lavoro in
          detto settore.
              9.  L'intervento  comunitario  puo' estendersi ad altre
          zone,  con  popolazione  o  superficie  significative,  che
          rientrano in una delle seguenti tipologie:
                a) zone  conformi  ai  criteri di cui al paragrafo 5,
          contigue  ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
          di  cui  al  paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
          conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
          contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
                b) zone   rurali   aventi   problemi  socio-economici
          conseguenti  all'invecchiamento  o  alla  diminuzione della
          popolazione attiva del settore agricolo;
                c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
          verificabili,  hanno  o  corrono  il rischio di avere gravi
          problemi   strutturali   oppure   un   elevato   tasso   di
          disoccupazione  causato da una ristrutturazione in corso, o
          prevista,  di una o piu' attivita' determinanti nei settori
          agricolo, industriale o dei servizi.
              10.  Una  zona  puo' essere ammissibile soltanto ad uno
          degli obiettivi n. 1 o n. 2.
              11.  L'elenco  delle  zone  e'  valido per sette anni a
          decorrere dal 1 gennaio 2000.
              Su  proposta  di  uno  Stato  membro e in caso di grave
          crisi  in  una  regione,  la  Commissione  puo'  modificare
          l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto
          dei  paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
          popolazione  interessata all'interno di ciascuna regione di
          cui all'art. 13, paragrafo 2.".
              -  Il  testo  del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
          22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge
          1  marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di  disciplina organica
          dell'intervento   straordinario   nel  Mezzogiorno)  e'  il
          seguente:
              "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo   del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono  le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
                a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in "equivalente
          sovvenzione  netto  secondo  i criteri e nei limiti massimi
          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
                b) la  graduazione  dei  livelli  di sovvenzione deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale  e  per  tipologia  di  iniziative che concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree   depresse  del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni  delle  aree  montane,  nei  settori  a maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
                c) le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
                d) gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai  maggiori  importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
              - Il testo dell'obiettivo 1 del gia' citato regolamento
          (CE) n. 1260/1999 e' il seguente:
                                                      "Obiettivo n. 1
              1.  L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti
          al  livello II della nomenclatura delle unita' territoriali
          statistiche  (NUTS  II) il cui prodotto interno lordo (PIL)
          pro  capite,  misurato sulla base degli standard del potere
          d'acquisto  e  calcolato con riferimento ai dati comunitari
          disponibili  degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo
          1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria.
              Esso   concerne  inoltre  le  regioni  ultraperiferiche
          (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
          Canarie),  tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
          rientranti  nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
          6  dell'atto  di  adesione  dell'Austria, della Finlandia e
          della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
              2.  La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
          1,  primo  comma,  stabilisce l'elenco delle regioni cui si
          applica  l'obiettivo  n.  1, salvo il disposto dell'art. 6,
          paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
              Tale  elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
          gennaio 2000.".
              -   Il  testo  dell'art.  18  del  decreto  legislativo
          21 aprile        2000,        n.       185       (Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'art.  45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
          cosi'  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  18  (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
          finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
          CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative
          nei  settori  della  produzione di beni, della fornitura di
          servizi  e  del commercio e la cui realizzazione avvenga in
          forma di ditta individuale.
              1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si
          riferiscono  a  settori  esclusi  o  sospesi  dal CIPE, con
          propria  delibera,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie.
              2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
                a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni
          al netto dell'IVA;
                b) si  riferiscono  a  settori  esclusi o sospesi dal
          CIPE o da disposizioni comunitarie.".
              -  Il  testo  dell'art.  23  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  n.  185/2000,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  23  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  Alla
          societa'   Sviluppo  Italia  S.p.a.,  costituita  ai  sensi
          dell'art.  1  del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
          e'  affidato  il  compito  di  provvedere alla selezione ed
          erogazione   delle   agevolazioni,   anche  finanziarie,  e
          all'assistenza  tecnica  dei  progetti  e  delle iniziative
          presentate   ai   fini   della   concessione  delle  misure
          incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
              2.  Nell'attuazione  delle attribuzioni di cui al comma
          1,  la  societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a. stipula apposita
          convenzione  triennale  con il Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  sentito  il Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica,  entro  il
          sessantesimo  giorno  dalla data di emanazione del presente
          decreto.
              3.  La  societa'  di  cui  al  comma 1 e' autorizzata a
          stipulare  contratti  di  finanziamento  con  i beneficiari
          delle misure previste dal presente decreto.
              3-bis.  La  societa'  di  cui  al  comma  1 puo' essere
          autorizzata  dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
          effettuare,  con le modalita' da esso stabilite ed a valere
          sulle risorse del fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
          legge  23 dicembre  1999,  n. 488, una o piu' operazioni di
          cartolarizzazione  dei  crediti maturati con i mutui di cui
          al   presente   decreto.   Alle   predette   operazioni  di
          cartolarizzazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  15  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  e
          successive   modificazioni.   I  ricavi  rinvenienti  dalle
          predette  operazioni  affluiscono  al  medesimo  fondo  per
          essere  riutilizzati  per gli interventi di cui al presente
          decreto.  Dell'entita'  e  della  destinazione  dei  ricavi
          suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.
              4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli
          18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
              -  Il  titolo  del  regolamento  (CE)  n. 69/2001 della
          Commissione,   del   12 gennaio   2001,   e'  il  seguente:
          Regolamento  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e
          88  del  trattato  CE  agli  aiuti d'importanza minore ("de
          minimis") (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 010 del
          13 gennaio 2001).