Art. 61.
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il Fondo per le aree
sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree
depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni
legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno
2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di
euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con
apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale
di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per
finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le
risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di
cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque
realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di
cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei
metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e
semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi
annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a
rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita'
di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni
legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata
applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino
all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun
intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e
del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle
azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi
dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una
relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta
nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al
Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con
diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il
presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del
CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono
trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero
delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali
relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari
al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate
del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero
delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per
cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti
di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma
una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree
depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al
citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle
aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al
predetto regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 1, einserito il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si
riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria
delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da
disposizioni comunitarie "
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 3, einserito il seguente:
"3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal
Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le
modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di
cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i
mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I
ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo
fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi suddetti la
societa' informa quadrimestralmente il CIPE".
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere
concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori
ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di
programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie
localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione
e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento
che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita'
regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui
al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da
riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di
presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che
intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono
produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta
giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine
cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare
una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione
dell'esercizio fiscale.
Note all'art. 61:
- Il testo del comma 3, lettera f), dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-e) (Omissis).
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale".
- Il testo dell'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n.
208 (Attivazione delle risorse preordinate dalla legge
finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare
interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo
rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione
imprenditoriale nelle aree depresse), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui all'art. 1 del decreto - legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa complessiva
di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999 - 2004, di cui
lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi
per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere
dall'anno 1999, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'art. 19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono
ripartite dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di
priorita' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime
risorse, della necessita' di completare le opere situate
nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'art. 13
del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le
quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di
attualita' e di cantierabilita'.
2. Al fine di consentire il completamento degli
interventi di cui all'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n.
526, realizzati nelle aree depresse, ricompresi tra le
opere commissariate di cui al comma 1, e al fine di
riattivare l'operativita' della legge 27 febbraio 1985, n.
49, con particolare riferimento alla promozione e allo
sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di
produzione e lavoro nelle aree depresse, e' autorizzata la
spesa di lire 2.550 milioni per l'anno 1999 e di lire
73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,
pari a lire 1.702.550 milioni per l'anno 1999, a lire
2.173.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a
lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al
2004, si provvede per gli anni 1999 e 2000, mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998
- 2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per consentire la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto -
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con
riferimento alle istanze presentate nel 1998, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad utilizzare, nei limiti delle risorse
assegnate dal CIPE, le disponibilita' esistenti nelle
sezioni del Fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46. Le somme utilizzate per le
predette finalita' saranno reintegrate a valere sulle
risorse stanziate dai commi 1 e 2.
5. E' istituito un Fondo rotativo per il finanziamento
dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di
lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione
europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree
depresse. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' di funzionamento del Fondo. Le disponibilita' del
Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche per il riordino e l'attivita' del sistema
nazionale di promozione imprenditoriale tra cui le
occorrenze relative alla costituzione di una societa' per
azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attivita'
delle agenzie regionali e locali, sentita la predetta
Conferenza unificata. A tale Fondo possono accedere le
societa' e le agenzie di promozione e le altre societa' che
presentano progetti, anche di carattere generale, e le
relative istruttorie sono svolte con le modalita'
corrispondenti a quelle previste per l'attuazione del
predetto decreto - legge n. 415 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del
Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le
altre finalizzazioni".
- Il testo dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e' il
segente:
"Art. 73 (Assegnazione di fondi). - 1. I fondi di cui
alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla
presente legge, sono assegnati a progetti selezionati
secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza
programmatica, con particolare riferimento alle priorita'
della programmazione comunitaria 2000 - 2006, e con ricorso
a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con
le procedure di cui all'art. 19, comma 5 - bis, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'art.
50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, per la costruzione della superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto".
- Il testo del comma 6 - bis dell'art. 11 - ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e' il seguente:
"6 - bis. Le disposizioni che comportano nuove
o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data".
- Il testo dell'art. 1 del decreto - legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai
fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle
aree depresse, le somme individuate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
per consentire l'erogazione di incentivi industriali in
forma automatica nelle aree depresse del territorio
nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita
sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate
trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti
dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua
l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli
investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma
automatica, detta le modalita' e le procedure di
attuazione, approvando altresi' un apposito modello di
documento dal quale dovra' risultare in particolare
l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il
documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che
si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la
liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata
sulla base di una verifica di regolarita' meramente
formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo
stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza
di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le
norme attuative sulla regolazione contabile per i
concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo
dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per
cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite
dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma
automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed
ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti,
altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non
vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite
da disposizioni normative finalizzate a favorire
specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto
dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro
diciotto mesi dalla presentazione del documento come
prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare
effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative
spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al
soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma
automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del
documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto
ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni".
- Il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il
seguente:
"2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di
piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono
concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei
corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di
bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi
in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non
cumulabili per il medesimo investimento con altre
agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo
previsti affluiscono al fondo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo
pari all'autorizzazione di cui al comma 5".
- Il testo dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e' il
seguente:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) - b) (Omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse".
- Il testo dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 (Regolamento
CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali), e' il
seguente:
"Obiettivo n. 2
1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono
quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione
economica e sociale deve essere favorita conformemente
all'art. 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono
sufficientemente significative. Esse comprendono, in
particolare, le zone in fase di mutazione socio-economica
nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in
declino, le zone urbane in difficolta' e le zone dipendenti
dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu'
appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo
1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale
della Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
massimale di popolazione per Stato membro in base agli
elementi seguenti:
a) popolazione totale delle regioni NUTS III di
ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai
paragrafi 5 e 6;
b) gravita' dei problemi strutturali a livello
nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri
Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga
durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
c) necessita' di fare in modo che ciascuno Stato
membro contribuisca equamente allo sforzo globale di
concentrazione di cui al presente comma; la riduzione
massima della popolazione delle zone cui si applica
l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli
obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88.
La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le
informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai
paragrafi 5 e 6.
3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
zone significative che rappresentano:
a) le regioni di livello NUTS III, o le zone
maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi
ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
paragrafo 9.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le
statistiche e le altre informazioni, riferite al piu'
appropriato livello geografico, che le sono necessarie per
valutare le proposte.
4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato
membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorita'
nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo
eccezione debitamente giustificata da circostanze
oggettive.
5. Le zone in fase di mutazione socio-economica nel
settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
b) tasso di occupazione nel settore industriale
rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla
media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a
decorrere dal 1985;
c) flessione constatata dell'occupazione nel settore
industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla
lettera b).
6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) densita' di popolazione inferiore a 100 abitanti
per km2, oppure tasso di occupazione in agricoltura,
rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al
doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di
riferimento a decorrere dal 1985; oppure
b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure
diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone
densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri
seguenti:
a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore
alla media comunitaria;
b) elevato livello di poverta', comprese condizioni
abitative precarie;
c) situazione ambientale particolarmente degradata;
d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
e) basso livello d'istruzione della popolazione.
8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva
raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
problemi socio-economici strutturali connessi alla
ristrutturazione del settore, la quale comporta una
diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in
detto settore.
9. L'intervento comunitario puo' estendersi ad altre
zone, con popolazione o superficie significative, che
rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5,
contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
b) zone rurali aventi problemi socio-economici
conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della
popolazione attiva del settore agricolo;
c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi
problemi strutturali oppure un elevato tasso di
disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o
prevista, di una o piu' attivita' determinanti nei settori
agricolo, industriale o dei servizi.
10. Una zona puo' essere ammissibile soltanto ad uno
degli obiettivi n. 1 o n. 2.
11. L'elenco delle zone e' valido per sette anni a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave
crisi in una regione, la Commissione puo' modificare
l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto
dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di
cui all'art. 13, paragrafo 2.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge
1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il
seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo".
- Il testo dell'obiettivo 1 del gia' citato regolamento
(CE) n. 1260/1999 e' il seguente:
"Obiettivo n. 1
1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti
al livello II della nomenclatura delle unita' territoriali
statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL)
pro capite, misurato sulla base degli standard del potere
d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari
disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo
1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche
(dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e
della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si
applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6,
paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
gennaio 2000.".
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 18 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative
nei settori della produzione di beni, della fornitura di
servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in
forma di ditta individuale.
1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si
riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con
propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni
al netto dell'IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal
CIPE o da disposizioni comunitarie.".
- Il testo dell'art. 23 del gia' citato decreto
legislativo n. 185/2000, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Alla
societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed
erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e
all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative
presentate ai fini della concessione delle misure
incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma
1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita
convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro il
sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente
decreto.
3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a
stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari
delle misure previste dal presente decreto.
3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di
cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui
al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle
predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
- Il titolo del regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, e' il seguente:
Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis") (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 010 del
13 gennaio 2001).