Art. 62.
(Incentivi agli investimenti)
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle
disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle
aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, nonche' di favorire la
prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire
all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e
pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni
utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di
imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo
anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia
delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito
automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli
investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le
tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti
con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti
necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di
regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti,
l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli
ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti
fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono
altresi' approvati il modello di comunicazione e il termine per la
sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I
soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli
ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi
e' consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo
stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno
2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e
l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai
contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi
delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entita' massima
della predetta misura e' determinata con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della
utilizzazione dei contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito
l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza
presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del
2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a),
sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi e' consentita fino a concorrenza del
35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e,
rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni
successivi;
c) a decorrere dal 1 gennaio 2003 il contributo di cui al citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma
di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da
effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate
dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il
periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato,
il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita'
fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del
Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura
della intensita' fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per
gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo
della presente lettera, eattribuito un contributo nelle forme di
credito d'imposta secondo le stesse modalita' di cui al primo
periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006.
L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni
di cui alla lettera 1,), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002,
e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla
lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima
lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo
all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non
accolta, nonche' gli altri dati di cui alla medesima istanza,
integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto
dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al
periodo precedente conservano l'ordine di priorita' conseguito con
la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del
citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che
intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1 gennaio 2003
contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato
dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002,
integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto
dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi
delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi
del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai
soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza
viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso,
l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento,
e' consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a
quello nel quale e' presentata l'istanza e, in ogni caso, nel
rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in
progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione
dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte
nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate
nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a
quello nel quale la decadenza si e' verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate
ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed
e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10
del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello
stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione
annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati
gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi
investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata,
l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite
di intensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento
ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della
predetta dichiarazione.
2. E' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740
milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per
l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per
l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non
superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,
l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti
d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate
successivamente al 30 settembre 2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in
violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le
riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre
2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle predette disposizioni.
Note all'art. 62:
- Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (legge finanziaria 2001), gia' modificato da ultimo
dall'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nella aree
svantaggiate). - 1. Alle imprese che operano nei settori
delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi,
del turismo, del commercio, delle costruzioni, della
produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della
trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni, che, fino
alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del citato Trattato, nonche' nelle aree
delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e'
attribuito un contributo nella forma di credito di imposta
nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per
l'anno 2002 e pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di
euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno
2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di
euro per l'anno 2008. Ai fini dell'individuazione dei
predetti settori, salvo per il settore della pesca e
dell'acquacoltura, si rinvia alla disciplina di attuazione
delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le
aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la
misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste
dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non e'
cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o
con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano,
in via telematica, al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli
elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare
complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione
regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di
disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione
degli investimenti successivamente alla data di
presentazione della medesima istanza e comunque entro sei
mesi dalla predetta data.
1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via
telematica e con procedura automatizzata, certificazione
della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
l'ordine cronologico di presentazione, alle domande
presentate nell'anno precedente e non accolte per
esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle
delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di
presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione delle domande, il diniego del contributo per
la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
si intende concesso decorsi trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. (abrogato).
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche
tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni
telematiche previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, come sostituito dall'art. 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435.
1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a
pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito
Internet, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare
totale dei contributi concessi, nonche' quello delle
risorse finanziarie residue.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella approvata
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i
"coefficienti di ammortamento , destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa
struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei
beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono
agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
altri investimenti agevolati.
3. (abrogato).
4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore
di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
localizzazione .
5. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai
nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e
va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art.
63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita'
che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla
Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione,
ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle
norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che
deriva dall'applicazione del presente comma e' versato
entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie
di investimento per le imprese agricole e per quelle della
prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli
aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di
sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n.
1257/1999 e di quanto previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni
per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresi'
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.".
- Si trascrive il testo dell'art. 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, contenente talune deroghe ai principi di
incompatibilita' con il mercato comune degli aiuti concessi
dagli Stati membri mediante risorse statali che falsano o
minacciano di falsare la concorrenza:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) (omissis);
e) (omissis).".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come
modificato da ultimo dall'art. 1 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265:
"Art. 7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).
- 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1
ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e' concesso un credito di imposta. Sono
esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura
di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per
ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori
con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in
ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il
30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno
occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre
2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a
25 anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attivita' di
lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
siano portatori di handicap individuati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali
anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato
diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
comunque assegnata, il credito d'imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni,
nonche' dai successivi decreti legislativi attuativi di
direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le
disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il
datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le
agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo
accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far
luogo al recupero delle minori imposte versate o del
maggiore credito riportato e per l'applicazione delle
relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti
delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
10. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano
in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i
datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
da destinare a unita' produttive ubicate nei territori
individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle
regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito
d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a L.
400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la
disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore
credito di imposta di cui al presente comma si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purche' non venga superato il limite massimo
di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di societa' cooperative sono
equiparati ai lavoratori dipendenti.".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), vedi nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato da ultimo
dall'art. 7 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32:
"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (abrogato).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art.
3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662), come modificato da ultimo dall'art. 3 del decreto
legislativo 26 gennaio 2001, n. 32:
"Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 2. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il
sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con
le modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di
versamento mediante delega, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei
predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in
sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto
d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni
amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".