Art. 62.
                    (Incentivi agli investimenti)

   1.   Al   fine  di  assicurare  una  corretta  applicazione  delle
disposizioni  in  materia  di agevolazioni per gli investimenti nelle
aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n.   388,   e   successive  modificazioni,  nonche'  di  favorire  la
prevenzione     di     comportamenti     elusivi,     di    acquisire
all'amministrazione  i  dati  necessari  per  adeguati  monitoraggi e
pianificazioni  dei  flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni
utilizzi  dei  contributi,  attribuiti  nella  forma  di  crediti  di
imposta:
a) i   soggetti   che  hanno  conseguito  il  diritto  al  contributo
   anteriormente  alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia
   delle  entrate,  a  pena  di  decadenza  dal contributo conseguito
   automaticamente,  i  dati  occorrenti  per  la  ricognizione degli
   investimenti  realizzati  e, in particolare, quelli concernenti le
   tipologie  degli  investimenti,  gli identificativi dei contraenti
   con  i  quali  i  soggetti  interessati  intrattengono  i rapporti
   necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di
   regolazione  finanziaria  delle  spese relative agli investimenti,
   l'ammontare  degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli
   ancora  da  utilizzare,  nonche' ogni altro dato utile ai predetti
   fini.  Tali  dati  sono  stabiliti con provvedimento del direttore
   dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data
   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, con il quale sono
   altresi' approvati il modello di comunicazione e il termine per la
   sua  effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I
   soggetti  di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli
   ulteriori  utilizzi  del  contributo  a  decorrere  dalla  data di
   entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
   dal  10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi
   e'  consentita  nella  misura  non  superiore  al  rapporto tra lo
   stanziamento  in  bilancio,  pari a 450 milioni di euro per l'anno
   2003  e  a  250  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2004, e
   l'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  conseguenti  ai
   contributi  maturati  e  non  utilizzati, risultante dalla analisi
   delle  comunicazioni  di  cui  al primo periodo. L'entita' massima
   della   predetta  misura  e'  determinata  con  provvedimento  del
   Ministero  dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
   Ufficiale   entro  il  termine  stabilito  per  la  ripresa  della
   utilizzazione dei contributi;
b) i  soggetti  che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito
   l'assenso  dell'Agenzia  delle  entrate relativamente alla istanza
   presentata  ai  sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del
   2000   effettuano   la  comunicazione  di  cui  alla  lettera  a),
   sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo
   a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
   la  riprendono  a  decorrere  dal 10 aprile 2003. La ripresa della
   utilizzazione  dei contributi e' consentita fino a concorrenza del
   35  per  cento  del  suo  ammontare  complessivo nell'anno 2003 e,
   rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni
   successivi;
c) a  decorrere  dal  1  gennaio  2003 il contributo di cui al citato
   articolo  8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma
   di  credito  di  imposta,  esclusivamente  per gli investimenti da
   effettuare   nelle   aree   ammissibili   alle   deroghe  previste
   dall'articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato che
   istituisce  la Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni
   Abruzzo  e  Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
   87,  paragrafo  3,  lettera c), dello stesso Trattato, individuate
   dalla  Carta  italiana  degli  aiuti  a finalita' regionale per il
   periodo  2000-2006.  Nelle  aree  ammissibili alla deroga ai sensi
   dell'articolo  87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato,
   il  contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita'
   fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
   regionale  per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del
   Molise  ammesse  alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
   3,  lettera  c),  del  Trattato, il contributo spetta nella misura
   della  intensita'  fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per
   gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe
   previste  dall'articolo  87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
   Trattato,  diverse  da quelle di cui al primo e al secondo periodo
   della  presente  lettera, eattribuito un contributo nelle forme di
   credito  d'imposta  secondo  le  stesse  modalita' di cui al primo
   periodo,  nei  limiti  di  30  milioni di euro annui fino al 2006.
   L'efficacia   delle   disposizioni   del   periodo  precedente  e'
   subordinata,  ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
   istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione
   da parte della Commissione europea;
d) i  soggetti  che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni
   di  cui alla lettera 1,), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per
   esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002,
   e  che  comunque  intendono  conseguire  il contributo di cui alla
   lettera  c),  a  decorrere  dalla  data  prevista  nella  medesima
   lettera,   rinnovano  l'istanza,  esponendo  un  importo  relativo
   all'investimento  non superiore a quello indicato nell'istanza non
   accolta,  nonche'  gli  altri  dati  di cui alla medesima istanza,
   integrati   con   gli   ulteriori   elementi   stabiliti   con  il
   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate previsto
   dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al
   periodo precedente conservano l'ordine di priorita' conseguito con
   la  precedente  istanza  non accolta, ai sensi del comma 1-ter del
   citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;
e) le  istanze  presentate  per  la  prima  volta  dai  soggetti  che
   intendono  effettuare  investimenti a decorrere dal 1 gennaio 2003
   contengono  le  indicazioni  di  cui  al  comma  1-bis  del citato
   articolo   8   della  legge  n.  388  del  2000,  come  modificato
   dall'articolo  10  del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2002,
   integrate   con   gli   ulteriori   elementi   stabiliti   con  il
   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate previsto
   dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi
   delle  lettere  d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi
   del  contributo  suddivisi,  secondo  la pianificazione scelta dai
   soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza
   viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso,
   l'utilizzo  del  contributo, in relazione al singolo investimento,
   e'  consentito  esclusivamente  entro il secondo anno successivo a
   quello  nel  quale  e'  presentata  l'istanza e, in ogni caso, nel
   rispetto  di  limiti  di  utilizzazione  minimi e massimi pari, in
   progressione,  al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione
   dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;
g) qualora  le  utilizzazioni  del  contributo pianificate ed esposte
   nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate
   nei  limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il
   soggetto  interessato  decade dal diritto al contributo e non puo'
   presentare  una  nuova  istanza prima dei dodici mesi successivi a
   quello nel quale la decadenza si e' verificata;
h) l'Agenzia  delle  entrate,  con riferimento alle istanze rinnovate
   ovvero  presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed
   e),  provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo
   8  della  legge  n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10
   del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2002,  nei  limiti dello
   stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno
   degli anni dal 2003 al 2006;
i) i  soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo
   8  della  legge  n.  388  del  2000,  indicano nella dichiarazione
   annuale  dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati
   gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi
   investimenti  effettuati suddivisi per area regionale interessata,
   l'ammontare  del contributo utilizzato in compensazione, il limite
   di  intensita'  di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento
   ritenuto   utile  indicato  nelle  istruzioni  dei  modelli  della
   predetta dichiarazione.

   2.  E'  abrogato  il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
   3.  Al  comma  1  dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  come  modificato  dall'articolo  10,  comma  1, lettera b), del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite
dalle  seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740
milioni  di  euro  per  l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
2005,  1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per
l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
   4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per
l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
   5.  I  contribuenti  titolari  di  reddito  d'impresa  o di lavoro
autonomo  che  hanno  dichiarato  ricavi  o compensi di ammontare non
superiore  a  5.164.569  euro  sospendono,  a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,
l'effettuazione  della  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del
decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti
d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo   risultante   da   dichiarazioni   integrative,  presentate
successivamente al 30 settembre 2002.
   6.  In  caso  di  effettuazione della compensazione del credito in
violazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  5  non si applicano le
riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13
del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
   7.  Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre
2002,  n.  253;  restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono  fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle predette disposizioni.
 
          Note all'art. 62:
              - Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388  (legge  finanziaria  2001),  gia' modificato da ultimo
          dall'art.  1  del  decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
          convertito  con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
          n.  265,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  8  (Agevolazione per gli investimenti nella aree
          svantaggiate).  -  1.  Alle imprese che operano nei settori
          delle  attivita'  estrattive e manifatturiere, dei servizi,
          del   turismo,  del  commercio,  delle  costruzioni,  della
          produzione  e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
          acqua   calda,   della  pesca  e  dell'acquacoltura,  della
          trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
          di  cui  all'allegato  I  del  Trattato  che  istituisce la
          Comunita'  europea,  e  successive modificazioni, che, fino
          alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
          31 dicembre  2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
          ammissibili  alle  deroghe previste dall'art. 87, paragrafo
          3, lettere a) e c), del citato Trattato, nonche' nelle aree
          delle  regioni  Abruzzo  e  Molise ammissibili alle deroghe
          previste  dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c), del
          citato  Trattato,  individuate  dalla  Carta italiana degli
          aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo 2000-2006, e'
          attribuito  un contributo nella forma di credito di imposta
          nei  limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per
          l'anno 2002 e pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
          1.740  milioni  di  euro  per l'anno 2004, 1.511 milioni di
          euro  per  l'anno  2005,  1.250  milioni di euro per l'anno
          2006,  700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di
          euro  per  l'anno  2008.  Ai  fini  dell'individuazione dei
          predetti  settori,  salvo  per  il  settore  della  pesca e
          dell'acquacoltura,  si rinvia alla disciplina di attuazione
          delle   agevolazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le
          aree  ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87,
          paragrafo  3,  lettere a) e c), il credito compete entro la
          misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste
          dalla  Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
          il   periodo   2000-2006.   Il  credito  d'imposta  non  e'
          cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o
          con  altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
          fruiscono del credito di imposta.
              1-bis.  Per fruire del contributo le imprese inoltrano,
          in   via   telematica,   al  Centro  operativo  di  Pescara
          dell'Agenzia   delle   entrate  un'istanza  contenente  gli
          elementi     identificativi    dell'impresa,    l'ammontare
          complessivo   dei  nuovi  investimenti  e  la  ripartizione
          regionale  degli  stessi,  nonche'  l'impegno,  a  pena  di
          disconoscimento  del beneficio, ad avviare la realizzazione
          degli    investimenti    successivamente   alla   data   di
          presentazione  della  medesima istanza e comunque entro sei
          mesi dalla predetta data.
              1-ter.   L'Agenzia   delle  entrate  rilascia,  in  via
          telematica  e  con  procedura automatizzata, certificazione
          della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
          le  istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
          l'ordine   cronologico   di   presentazione,  alle  domande
          presentate   nell'anno   precedente   e   non  accolte  per
          esaurimento  dei  fondi  stanziati  e, tra queste, a quelle
          delle  piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
          I  del  regolamento  (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
          12 gennaio  2001,  e  successivamente,  secondo l'ordine di
          presentazione,  alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
          comunica  in  via  telematica,  entro  trenta  giorni dalla
          presentazione  delle domande, il diniego del contributo per
          la  mancanza  di  uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
          ovvero  per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
          si   intende   concesso   decorsi   trenta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
          da parte dell'Agenzia delle entrate.
              1-quater. (abrogato).
              1-quinquies.    Con    provvedimento    del   Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite le specifiche
          tecniche  per  la  trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
          1-bis, 1-ter e 1-quater.
              1-sexies.   Per   le   modalita'   delle   trasmissioni
          telematiche  previste dal presente articolo si applicano le
          disposizioni  contenute  nell'art. 3 del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322, come sostituito dall'art. 3 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
          n. 435.
              1-septies.   L'Agenzia   delle   entrate   provvede   a
          pubblicare,   con  cadenza  semestrale,  sul  proprio  sito
          Internet,  il  numero  delle istanze pervenute, l'ammontare
          totale   dei  contributi  concessi,  nonche'  quello  delle
          risorse finanziarie residue.
              2.  Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
          di  beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
          macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella approvata
          con  decreto  del  Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   27  del  2 febbraio  1989,  concernente  i
          "coefficienti  di  ammortamento  ,  destinati  a  strutture
          produttive  gia'  esistenti  o che vengono impiantate nelle
          aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
          costo  complessivo  eccedente  le cessioni e le dismissioni
          effettuate  nonche'  gli  ammortamenti  dedotti nel periodo
          d'imposta,  relativi  a  beni  d'investimento  della stessa
          struttura  produttiva.  Sono  esclusi  gli ammortamenti dei
          beni   che   formano  oggetto  dell'investimento  agevolato
          effettuati  nel  periodo  d'imposta  della  loro entrata in
          funzione.   Per   gli   investimenti   effettuati  mediante
          contratti  di  locazione  finanziaria,  si  assume il costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
          non  comprende  le  spese  di  manutenzione.  Per le grandi
          imprese,   come   definite   ai   sensi   della   normativa
          comunitaria,  gli  investimenti  in  beni  immateriali sono
          agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
          altri investimenti agevolati.
              3. (abrogato).
              4.   All'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997,  n.  466,  sono  aggiunte,  in  fine, le
          seguenti  parole:  "differenziabile in funzione del settore
          di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
          localizzazione .
              5.  Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai
          nuovi  investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e
          va  indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
          non  concorre  alla  formazione  del reddito ne' della base
          imponibile    dell'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art.
          63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
          sensi  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, a
          decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
              6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita'
          che  riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
          a   discipline   comunitarie  specifiche,  ivi  inclusa  la
          disciplina   multisettoriale   dei   grandi   progetti,  e'
          riconosciuto  nel  rispetto  delle condizioni sostanziali e
          procedurali  definite dalle predette discipline dell'Unione
          europea  e  previa  autorizzazione  della Commissione delle
          Comunita'   europee.   Il   Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  procede  all'inoltro  alla
          Commissione  della  richiesta di preventiva autorizzazione,
          ove  prescritta,  nonche'  al  controllo del rispetto delle
          norme    sostanziali    e   procedurali   della   normativa
          comunitaria.
              7.  Se  i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione  entro  il  secondo periodo d'imposta successivo a
          quello  della  loro  acquisizione o ultimazione, il credito
          d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli investimenti
          agevolati  il  costo  dei  beni non entrati in funzione. Se
          entro  il  quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
          quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
          a  terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa   ovvero   destinati  a  strutture  produttive
          diverse  da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
          il  credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli
          investimenti  agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
          periodo  di  imposta  in cui si verifica una delle predette
          ipotesi  vengono  acquisiti  beni della stessa categoria di
          quelli  agevolati,  il  credito  d'imposta e' rideterminato
          escludendo  il  costo  non  ammortizzato degli investimenti
          agevolati  per  la  parte  che  eccede  i costi delle nuove
          acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
          le  disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
          esercitato  il  riscatto.  Il  minore credito d'imposta che
          deriva  dall'applicazione  del  presente  comma  e' versato
          entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
          redditi   dovuta   per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si
          verificano le ipotesi ivi indicate.
              7-bis.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie
          di  investimento per le imprese agricole e per quelle della
          prima  trasformazione  e  commercializzazione  ammesse agli
          aiuti,  in  osservanza  di  quanto  previsto  dal  piano di
          sviluppo  rurale  di  cui  al  citato  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  e  di  quanto  previsto dall'art. 17 del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
              8.  Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica   e   con  il  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, verranno emanate disposizioni
          per  l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
          la  corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
          verifiche,   da   effettuare   dopo   almeno   dodici  mesi
          dall'attribuzione  del  credito  di  imposta, sono altresi'
          finalizzate   alla   valutazione   della   qualita'   degli
          investimenti   effettuati,   anche   al  fine  di  valutare
          l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri
          strumenti aventi analoga finalita'.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 87, paragrafo 3,
          lettere  a)  e c), del Trattato che istituisce la Comunita'
          europea,   contenente   talune   deroghe   ai  principi  di
          incompatibilita' con il mercato comune degli aiuti concessi
          dagli  Stati  membri mediante risorse statali che falsano o
          minacciano di falsare la concorrenza:
              "3.  Possono  considerarsi  compatibili  con il mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) (omissis);
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) (omissis);
                e) (omissis).".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  (legge finanziaria 2001), come
          modificato   da   ultimo   dall'art.  1  del  decreto-legge
          24 settembre  2002,  n.  209, convertito con modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 265:
              "Art.  7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).
          - 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1
          ottobre  2000  e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
          dei  lavoratori  dipendenti con contratto di lavoro a tempo
          indeterminato  e'  concesso  un  credito  di  imposta. Sono
          esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              2.  Il  credito di imposta e' commisurato, nella misura
          di  lire  800.000  per  ciascun  lavoratore  assunto  e per
          ciascun  mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori
          con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato rilevato in
          ciascun   mese   rispetto  al  numero  dei  lavoratori  con
          contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  mediamente
          occupati  nel  periodo  compreso tra il 1 ottobre 1999 e il
          30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
          annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
          tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato,  compresi i
          lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
          risulta   inferiore   o  pari  al  numero  complessivo  dei
          lavoratori   dipendenti  mediamente  occupati  nel  periodo
          compreso  tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
          le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
          parziale,   il   credito   d'imposta   spetta   in   misura
          proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle del
          contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
          ai  datori  di  lavoro  operanti  nel  settore agricolo che
          incrementano  il  numero  dei  lavoratori  operai, ciascuno
          occupato per almeno 230 giornate all'anno.
              3. L'incremento della base occupazionale va considerato
          al  netto  delle  diminuzioni occupazionali verificatesi in
          societa'  controllate  o  collegate ai sensi dell'art. 2359
          del  codice  civile  o  facenti  capo, anche per interposta
          persona,  allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
          la  qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre
          2000,   ogni   lavoratore  dipendente  assunto  costituisce
          incremento   della   base   occupazionale.   I   lavoratori
          dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a tempo parziale si
          assumono  nella  base occupazionale in misura proporzionale
          alle   ore   prestate   rispetto  a  quelle  del  contratto
          nazionale.
              4.   Il   credito  d'imposta,  che  non  concorre  alla
          formazione  del  reddito  e  del  valore  della  produzione
          rilevante  ai  fini  dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive  ne' ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e'  utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001,
          esclusivamente   in  compensazione  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
              5.  Il  credito  d'imposta  di  cui al comma 1 spetta a
          condizione che:
                a) i  nuovi  assunti  siano  di  eta' non inferiore a
          25 anni;
                b) i  nuovi  assunti  non abbiano svolto attivita' di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
          siano  portatori  di  handicap  individuati  ai sensi della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104;
                c) siano  osservati  i contratti collettivi nazionali
          anche  con  riferimento  ai  soggetti  che  non  hanno dato
          diritto al credito d'imposta;
                d) siano  rispettate  le  prescrizioni sulla salute e
          sulla   sicurezza   dei  lavoratori  previste  dal  decreto
          legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e  dal  decreto
          legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  e  loro successive
          modificazioni,  nonche'  dai successivi decreti legislativi
          attuativi  di direttive comunitarie in materia di sicurezza
          ed igiene del lavoro.
              6.  Nel  caso  di  impresa  subentrante  ad altra nella
          gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
          comunque    assegnata,    il   credito   d'imposta   spetta
          limitatamente  al  numero  di  lavoratori  assunti  in piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita.
              7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
          non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
          importo  superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
          e  contributiva  in  materia  di  lavoro dipendente, ovvero
          violazioni  alla  normativa  sulla salute e sulla sicurezza
          dei    lavoratori,   prevista   dal   decreto   legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626,  e  dal  decreto  legislativo
          14 agosto  1996,  n.  494, e loro successive modificazioni,
          nonche'  dai  successivi  decreti  legislativi attuativi di
          direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del
          lavoro,  commesse  nel  periodo  in  cui  si  applicano  le
          disposizioni  del presente articolo e qualora siano emanati
          provvedimenti   definitivi  della  magistratura  contro  il
          datore  di  lavoro  per  condotta  antisindacale  ai  sensi
          dell'art.  28  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  le
          agevolazioni  sono  revocate.  Dalla  data  del  definitivo
          accertamento  delle violazioni, decorrono i termini per far
          luogo  al  recupero  delle  minori  imposte  versate  o del
          maggiore  credito  riportato  e  per  l'applicazione  delle
          relative sanzioni.
              8.  Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
          cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
              9.  Entro  il  31 dicembre  2001 il Governo provvede ad
          effettuare  la  verifica  ed  il monitoraggio degli effetti
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo,
          identificando   la  nuova  occupazione  generata  per  area
          territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
              10.  Le  disposizioni  di cui all'art. 4 della legge 23
          dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, restano
          in   vigore  per  le  assunzioni  intervenute  nel  periodo
          compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i
          datori  di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio
          2001  e  il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di
          lavoratori  dipendenti  con contratto a tempo indeterminato
          da  destinare  a  unita'  produttive  ubicate nei territori
          individuati   nel  citato  art.  4  e  nelle  aree  di  cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CE)  n. 1260/1999, del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999,  nonche'  in quelle delle
          regioni  Abruzzo  e  Molise,  spetta  un  ulteriore credito
          d'imposta.  L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a L.
          400.000  per  ciascun  nuovo dipendente, compete secondo la
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo.  All'ulteriore
          credito  di  imposta di cui al presente comma si applica la
          regola   de   minimis   di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione  delle  Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
          marzo  1996,  e  ad  esso  sono  cumulabili  altri benefici
          eventualmente    concessi    ai    sensi   della   predetta
          comunicazione  purche' non venga superato il limite massimo
          di lire 180 milioni nel triennio.
              11. Ai  fini  delle  agevolazioni previste dal presente
          articolo,  i  soci  lavoratori di societa' cooperative sono
          equiparati ai lavoratori dipendenti.".
              - Per  il  testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
          luglio   1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni), vedi nota all'art. 7.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
          norme  tributarie,  a  norma  dell'art. 3, comma 133, della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662), come modificato da ultimo
          dall'art. 7 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32:
              "Art.  13  (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza:
                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
                b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.
              2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta deve essere
          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno.
              3.   Quando   la   liquidazione  deve  essere  eseguita
          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
              4. (abrogato).
              5.  Le  singole  leggi  e  atti  aventi  forza di legge
          possono  stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2,  comma 2, del
          decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione
          ai   fini   fiscali   e  contributivi  delle  procedure  di
          liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art.
          3,  comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
          662),  come  modificato  da  ultimo dall'art. 3 del decreto
          legislativo 26 gennaio 2001, n. 32:
              "Art.  2  (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
          controlli  automatici).  -  2.  L'iscrizione a ruolo non e'
          eseguita,  in  tutto  o  in  parte, se il contribuente o il
          sostituto  d'imposta  provvede a pagare le somme dovute con
          le  modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo
          9   luglio  1997,  n.  241,  concernente  le  modalita'  di
          versamento   mediante   delega,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  comunicazione, prevista dai commi 3 dei
          predetti   articoli   36-bis   e   54-bis,   ovvero   della
          comunicazione  definitiva contenente la rideterminazione in
          sede  di  autotutela  delle  somme  dovute,  a  seguito dei
          chiarimenti   forniti  dal  contribuente  o  dal  sostituto
          d'imposta.   In   tal   caso,  l'ammontare  delle  sanzioni
          amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".