Art. 63.
(Incentivi alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un
contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo
negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi
trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209
del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo
ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla
misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro
indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale,
un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di
eta' superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario
complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo
periodo, se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali
di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del
2000, e' attribuito un ulteriore contributo di 300 euro nel limite
finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere
sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di
lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1 gennaio
2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui
alla lettera a) per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento
della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media
riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e'
attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche'
quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo
della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse
dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli
anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al
secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari
complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al
contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite
finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE
in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a
valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel
resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n.
388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai
tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento
della base occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo,
puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli
di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b),
possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In
entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono
essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date,
in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro
devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati
stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,
emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base
occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza
e la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale
nonche' gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I
contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai
sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottate espressamente
dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento
dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in
funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della
proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in
considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel
corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione
delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti
di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata
dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.
Note all'art. 63:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali per le assunzioni). - 1. L'incremento del numero
dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio
2002 secondo le modalita' dell'art. 7 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di
incremento occupazionale entro la quale puo' maturare
mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al
predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio al 31
dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31
dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del
numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura
massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta
maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del
presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal
1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del
totale. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei
crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei
lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.".
- Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e' riportato in note all'art. 62.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in
Gazzetta Ufficiale n. 174, supplemento ordinario del 28
luglio 1997) reca: "Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del
regolamento di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1988,
n. 311 (Regolamento recante incentivi fiscali per le
piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 4, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449):
"Art. 6 (Procedura di comunicazione e di riconoscimento
del credito di imposta). - 1. All'atto del ricevimento
delle richieste di cui all'art. 5, il Centro di servizio
delle imposte dirette e indirette di Pescara provvede ad
ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di
spedizione predisponendo apposito elenco. A parita' di data
di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento
nell'elenco, vengono scelte le richieste con date di
assunzione piu' remote; nel caso sussista la coincidenza,
ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni
a tempo indeterminato.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste,
il Centro di servizio previa verifica della completezza e
della regolarita' delle stesse accerta la sussistenza delle
disponibilita' finanziarie entro le quali e' ammissibile il
riconoscimento del credito d'imposta dandone comunicazione
alle imprese richiedenti mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
Dalla data di ricevimento della comunicazione le
imprese utilizzano il credito d'imposta per i versamenti
delle imposte con le modalita' previste dall'art. 4 del
presente regolamento.
3. L'incompleta compilazione del modello costituisce
causa di non riconoscimento del credito d'imposta, se
l'impresa invitata a regolarizzare la richiesta non
ottempera entro quindici giorni dal ricevimento
dell'invito. In tale caso, ai fini della predisposizione
dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione
della integrazione della richiesta.
4. Se la richiesta e' priva di uno dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero se risultano
esauriti i fondi disponibili, il Centro di servizio
comunica all'impresa il diniego del beneficio entro il
predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
5. Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto
al credito d'imposta esclusivamente nei limiti delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
comunica, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi
disponibili.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo):
"1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti
rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalita'
dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
costituisce la misura massima di incremento occupazionale
entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al
credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il
periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni
effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo
se l'incremento mensile del numero dei lavoratori
dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo
precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e
il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono
essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote
non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa
luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli
incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il
7 luglio 2002.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e'
riportato nelle note all'art. 62.