Art. 63.
                     (Incentivi alle assunzioni)

   1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un
contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli  incrementi  occupazionali  che rientrano nella misura massima
   prevista  dall'articolo  2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
   209,  determinano  anche  per l'anno 2003 il diritto al contributo
   negli  importi  stabiliti  dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
   2000,  n.  388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi
   trova  applicazione  il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209
   del  2002.  Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo
   ad  un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla
   misura  di  cui  al  primo periodo attribuisce ai datori di lavoro
   indicati  nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale,
   un  contributo  di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di
   eta'  superiore  ai  quarantacinque  anni,  nel limite finanziario
   complessivo  di  125  milioni  di euro. Nei casi di cui al secondo
   periodo,  se  l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali
   di  cui  al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del
   2000, e' attribuito un ulteriore contributo di 300 euro nel limite
   finanziario  complessivo  fissato  con  deliberazione  del CIPE in
   attuazione  degli  articoli 60 e 61 della presente legge, a valere
   sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di
   lavoro  diversi  da quelli di cui alla lettera a), e dal 1 gennaio
   2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui
   alla lettera a) per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento
   della  base  occupazionale, rispetto alla base occupazionale media
   riferita  al  periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e'
   attribuito  il  contributo  di 100 euro ovvero di 150 euro nonche'
   quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo
   della  lettera  a),  a  valere,  per  l'anno  2003,  sulle  stesse
   dotazioni  finanziarie  di cui alla medesima lettera a) e, per gli
   anni  dal  2004  al  2006,  relativamente  ai contributi di cui al
   secondo   periodo   della   lettera   a),  nei  limiti  finanziari
   complessivi  di  125  milioni  di  euro annui, e, relativamente al
   contributo  di  cui  al terzo periodo della lettera a), nel limite
   finanziario  complessivo  annuo fissato con deliberazione del CIPE
   in  attuazione  degli  articoli  60  e  61 della presente legge, a
   valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel
   resto,  le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n.
   388  del  2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai
   tempi  di  rilevazione delle assunzioni che determinano incremento
   della base occupazionale.

   2.  Il  contributo  di  cui al comma 1, lettera a), primo periodo,
puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli
di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b),
possono  essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In
entrambi  i  casi  previsti  dal  primo periodo, i contributi possono
essere  fruiti,  solo  mediante  compensazione  ai  sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date,
in caso di incapienza.
   3.  Per  maturare  il  diritto  ai  contributi  di cui al comma 1,
lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro
devono,  in  ogni  caso,  inoltrare  al  centro  operativo di Pescara
dell'Agenzia  delle  entrate una istanza preventiva contenente i dati
stabiliti  con  provvedimento  del  direttore della medesima Agenzia,
emanato  entro  il  31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base
occupazionale  di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza
e  la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale
nonche'  gli  identificativi  del  datore di lavoro e dell'assunto. I
contributi  di  cui  al  periodo  precedente possono essere fruiti ai
sensi  del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottate espressamente
dall'Agenzia  delle  entrate  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate,
d'intesa  con  il  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in
funzione  dei  dati  raccolti  ai  sensi  del  primo  periodo,  della
proiezione   degli  effetti  finanziari  sugli  anni  successivi,  in
considerazione  dei  limiti  di  spesa progressivamente impegnati nel
corso  dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione
delle   istanze  trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  dell'articolo  6  del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
   4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti
di  utilizzazione  dei  crediti  di imposta previsti dall'articolo 2,
comma  1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
relativamente  ai  quali  non  operano  i limiti finanziari di cui al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
   5.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo,  pari  a  725  milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante  corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata
dall'articolo  10,  comma  1,  lettera b), del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.
 
          Note all'art. 63:
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  2  del
          decreto-legge   24 settembre  2002,  n.  209  (Disposizioni
          urgenti   in   materia   di  razionalizzazione  della  base
          imponibile,  di  contrasto all'elusione fiscale, di crediti
          di   imposta   per   le  assunzioni,  di  detassazione  per
          l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
          riscossione e di imposta di bollo):
              "Art.   2  (Disposizioni  in  materia  di  agevolazioni
          fiscali  per  le  assunzioni). - 1. L'incremento del numero
          dei  lavoratori  dipendenti rilevato alla data del 7 luglio
          2002  secondo  le  modalita'  dell'art.  7  della  legge 23
          dicembre  2000,  n.  388,  costituisce la misura massima di
          incremento  occupazionale  entro  la  quale  puo'  maturare
          mensilmente  il  diritto  al  credito  d'imposta  di cui al
          predetto  articolo,  per  il  periodo  dal  1  luglio al 31
          dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31
          dicembre  2002  rilevano  solo  se l'incremento mensile del
          numero  dei  lavoratori  dipendenti  non  supera  la misura
          massima  di cui al periodo precedente. I crediti di imposta
          maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del
          presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal
          1  gennaio  2003  in  quote  non  superiori  a un terzo del
          totale.  In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei
          crediti  d'imposta  relativi agli incrementi del numero dei
          lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.".
              - Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388 e' riportato in note all'art. 62.
              - Il  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241 (in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  174,  supplemento ordinario del 28
          luglio   1997)   reca:   "Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni.".
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  6  del
          regolamento  di  cui al decreto ministeriale 3 agosto 1988,
          n.  311  (Regolamento  recante  incentivi  fiscali  per  le
          piccole  e  medie  imprese,  ai sensi dell'art. 4, comma 6,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449):
              "Art. 6 (Procedura di comunicazione e di riconoscimento
          del  credito  di  imposta).  -  1. All'atto del ricevimento
          delle  richieste  di  cui all'art. 5, il Centro di servizio
          delle  imposte  dirette  e indirette di Pescara provvede ad
          ordinarle  cronologicamente  in  elenco  secondo la data di
          spedizione predisponendo apposito elenco. A parita' di data
          di  spedizione  delle  richieste,  ai fini dell'inserimento
          nell'elenco,  vengono  scelte  le  richieste  con  date  di
          assunzione  piu'  remote; nel caso sussista la coincidenza,
          ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni
          a tempo indeterminato.
              2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste,
          il  Centro  di servizio previa verifica della completezza e
          della regolarita' delle stesse accerta la sussistenza delle
          disponibilita' finanziarie entro le quali e' ammissibile il
          riconoscimento  del credito d'imposta dandone comunicazione
          alle  imprese  richiedenti mediante raccomandata con avviso
          di ricevimento.
              Dalla   data  di  ricevimento  della  comunicazione  le
          imprese  utilizzano  il  credito d'imposta per i versamenti
          delle  imposte  con  le  modalita' previste dall'art. 4 del
          presente regolamento.
              3.  L'incompleta  compilazione  del modello costituisce
          causa  di  non  riconoscimento  del  credito  d'imposta, se
          l'impresa   invitata   a  regolarizzare  la  richiesta  non
          ottempera    entro    quindici   giorni   dal   ricevimento
          dell'invito.  In  tale  caso, ai fini della predisposizione
          dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione
          della integrazione della richiesta.
              4.  Se  la  richiesta  e'  priva  di  uno dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  ovvero  se  risultano
          esauriti   i  fondi  disponibili,  il  Centro  di  servizio
          comunica  all'impresa  il  diniego  del  beneficio entro il
          predetto  termine  di  trenta  giorni dal ricevimento della
          richiesta.
              5. Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto
          al   credito  d'imposta  esclusivamente  nei  limiti  delle
          disponibilita'   finanziarie   previste   dalla  legge.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          comunica, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi
          disponibili.".
              - Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
          del  decreto  legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni
          urgenti   in   materia   di  razionalizzazione  della  base
          imponibile,  di  contrasto all'elusione fiscale, di crediti
          di   imposta   per   le  assunzioni,  di  detassazione  per
          l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
          riscossione e di imposta di bollo):
              "1. L'incremento  del  numero dei lavoratori dipendenti
          rilevato  alla  data del 7 luglio 2002 secondo le modalita'
          dell'art.   7   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388,
          costituisce  la  misura massima di incremento occupazionale
          entro  la  quale  puo'  maturare  mensilmente il diritto al
          credito  d'imposta  di  cui  al  predetto  articolo, per il
          periodo  dal  1  luglio  al 31 dicembre 2002. Le assunzioni
          effettuate  dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo
          se   l'incremento   mensile   del   numero  dei  lavoratori
          dipendenti  non  supera la misura massima di cui al periodo
          precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e
          il  31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono
          essere  utilizzati  a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote
          non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa
          luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli
          incrementi  del numero dei lavoratori effettuati a tutto il
          7 luglio 2002.".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,  come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b) del
          decreto-legge   8  luglio  2002,  n.  138,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  e'
          riportato nelle note all'art. 62.