Art. 63. (Incentivi alle assunzioni) 1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di eta' superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito un ulteriore contributo di 300 euro nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli; b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a) per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e' attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche' quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli; c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n. 388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale. 2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza. 3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale nonche' gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottate espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Note all'art. 63: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo): "Art. 2 (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni). - 1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalita' dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.". - Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato in note all'art. 62. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in Gazzetta Ufficiale n. 174, supplemento ordinario del 28 luglio 1997) reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1988, n. 311 (Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449): "Art. 6 (Procedura di comunicazione e di riconoscimento del credito di imposta). - 1. All'atto del ricevimento delle richieste di cui all'art. 5, il Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara provvede ad ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di spedizione predisponendo apposito elenco. A parita' di data di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento nell'elenco, vengono scelte le richieste con date di assunzione piu' remote; nel caso sussista la coincidenza, ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste, il Centro di servizio previa verifica della completezza e della regolarita' delle stesse accerta la sussistenza delle disponibilita' finanziarie entro le quali e' ammissibile il riconoscimento del credito d'imposta dandone comunicazione alle imprese richiedenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della comunicazione le imprese utilizzano il credito d'imposta per i versamenti delle imposte con le modalita' previste dall'art. 4 del presente regolamento. 3. L'incompleta compilazione del modello costituisce causa di non riconoscimento del credito d'imposta, se l'impresa invitata a regolarizzare la richiesta non ottempera entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito. In tale caso, ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione della integrazione della richiesta. 4. Se la richiesta e' priva di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero se risultano esauriti i fondi disponibili, il Centro di servizio comunica all'impresa il diniego del beneficio entro il predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 5. Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto al credito d'imposta esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione comunica, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi disponibili.". - Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo): "1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalita' dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.". - Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' riportato nelle note all'art. 62.