Art. 64.
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste
all'articolo 62, comma 1, lettera h), e' garantita alle regioni o
agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di
compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario
attraverso misure compensative determinate con successivo
provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti
interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia
delle entrate - struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di
spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti
d'imposta concessi per gli esercizi pregressi e' istituito, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito
Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.