Art. 64.
       (Misure compensative per le regioni e gli enti locali)

   1.  A  valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste
all'articolo  62,  comma  1,  lettera h), e' garantita alle regioni o
agli  enti  locali  cui  sono  attribuiti tributi erariali o quote di
compartecipazione  agli  stessi  l'invarianza  del gettito tributario
attraverso    misure    compensative   determinate   con   successivo
provvedimento   ministeriale   da   emanare  d'intesa  con  gli  enti
interessati  anche  sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia
delle entrate - struttura di gestione.
   2.  Allo  scopo  di  quantificare  le minori entrate di tributi di
spettanza  delle  regioni  e degli enti locali conseguenti ai crediti
d'imposta  concessi  per  gli  esercizi  pregressi  e' istituito, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, un apposito
Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.