Art. 65.
                  (Operazioni sui titoli di Stato)

   1.  Ai  fini  dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22
dicembre  1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483,
possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri
titoli  di  Stato  per un ammontare di pari valore di mercato, previa
intesa  fra  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e la Banca
d'Italia.  Modalita'  e termini dell'operazione sono disciplinati con
apposita convenzione.
   2.  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta in corso alla data del
concambio,  la  perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di
cui al predetto concambio e' integralmente deducibile anche in deroga
al  limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni,  e  comunque  non oltre il ventesimo periodo d'imposta
successivo.
   3.  A  copertura  della  minusvalenza  di cui al comma 2, la Banca
d'Italia  puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti
con  la  rivalutazione  dell'oro, per le quote accertate al 1 gennaio
1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente
riconosciuto  dell'oro  e'  pari  al  valore iscritto in bilancio, al
netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
   4.  E'  abrogata  la  lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del
citato testo unico.
 
          Note all'art. 65:
              - Il testo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n.
          887   e   successive  modificazioni  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 1985) e' il seguente:
              "Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato
          all'Amministrazione  delle  poste e delle telecomunicazioni
          ed  all'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato per il
          pareggio    dei   relativi   bilanci   restano   stabilite,
          rispettivamente,    in    L.    1.990.865.950.000   ed   in
          L. 1.798.020.984.000.
              E'   altresi'   autorizzata   la   concessione  di  una
          anticipazione   di   lire   835.500   milioni   in   favore
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          a  fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983
          e 1984.
              Le   riduzioni   previste   per   i  viaggi  in  regime
          concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10
          punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.
              Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente
          legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la
          graduale  soppressione,  in non piu' di tre anni, sia delle
          linee  a  scarso  traffico,  il cui esercizio non abbia una
          funzione  integrativa  dei servizi svolti sulle linee della
          rete  fondamentale,  sia degli impianti passivi posti sulle
          linee della stessa rete.
              Il   predetto  piano  deve  anche  prevedere,  entro  i
          suddetti  limiti  di  tempo,  la  soppressione di eventuali
          ulteriori   obblighi  di  esercizio  non  indispensabili  a
          garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.
              Il  Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
          del   tesoro,  d'intesa  con  la  regione  interessata,  e'
          autorizzato  a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero
          il  riscatto  delle  concessioni  le  cui linee ferroviarie
          risultano  essenziali  al  fine  di  rendere funzionale nel
          breve  periodo  l'assetto  definitivo di reti integrate nel
          sistema  ferroviario  nazionale,  assumendo  per il 1985 la
          gestione  commissariale  governativa  anche delle autolinee
          sostitutive  ed integrative esistenti. Il relativo onere e'
          valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.
              Il  Ministro  dei  trasporti  e' altresi' autorizzato a
          procedere   ad  una  ulteriore  revisione  triennale  della
          sovvenzione  annua  di  esercizio,  oltre  quella  prevista
          dall'art.  1  della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le
          ferrovie  esercitate  in  regime  di  concessione  che, non
          ammesse  a  fruire  dei benefici di cui alla legge 8 giugno
          1978,  n.  297,  abbiano  ottenuto  gli  acconti  di cui al
          decreto-legge  13  marzo  1980,  n. 66, convertito in legge
          dalla  legge  16  maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della
          legge  7  agosto  1982,  n.  526, provvedendo allo scomputo
          degli  acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire
          200  miliardi  a  tutto  il 1984, e' ripartito nel triennio
          1985-1987  in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e
          di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
              A  parziale  copertura degli oneri derivanti per l'anno
          1985  dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire
          40    miliardi,    con   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1984,    all'uopo    utilizzando   la   voce   "Risanamento
          tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o
          in gestione commissariale governativa .
              Gli  interventi  finanziari dello Stato e di altri enti
          pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi
          di  trasporto  in  regime  di  concessione  ed  in gestione
          governativa   non   sono  considerati  contributi  ai  fini
          dell'applicazione  delle  disposizioni di cui agli articoli
          28,  secondo  comma,  e  29,  ultimo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di
          cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50
          miliardi  per  anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato
          al   finanziamento  di  accordi,  stipulati  fra  l'Azienda
          autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  e gli enti locali,
          aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione
          di    progetti    di   trasporto   integrato   nelle   aree
          metropolitane.
              La  convenzione  approvata  dal  Ministro dei trasporti
          equivale  all'intesa  di  cui all'art. 81, terzo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616  ed  ha diretta efficacia di variazione degli strumenti
          urbanistici.   A   tal   fine  si  adottano  le  misure  di
          pubblicita',  nazionali  o  locali,  in  relazione  al  suo
          contenuto.
              Per  il  finanziamento  degli  interventi  previsti dal
          piano  decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di
          telecomunicazioni,  a  cura  delle  aziende  dipendenti dal
          Ministero   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni,  si
          provvede  con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti
          sui  fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del
          decreto  legislativo  luogotenenziale  22 novembre 1945, n.
          822,  per  l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel
          periodo 1985-1994.
              Le  anticipazioni,  di  cui  al  comma  precedente, non
          possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987,
          il    limite   di   200   miliardi   di   lire   a   favore
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e  di  300  miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato
          per i servizi telefonici.
              Negli  anni successivi i predetti limiti sono stabiliti
          dalla legge finanziaria.
              L'ammortamento  delle singole anticipazioni della Cassa
          depositi  e prestiti e' assunto a carico del bilancio dello
          Stato  ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del
          3,70  per  cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire
          26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno
          1987,   si   provvede  mediante  apposito  stanziamento  da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.
              Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12
          febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo
          comma  dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato da lire
          12.450  miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art. 7, primo
          comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' ulteriormente
          aumentato  di  lire  15.900 miliardi. Conseguentemente, gli
          importi  stabiliti  al  primo  e al terzo comma dell'art. 2
          della  citata  legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati,
          rispettivamente,  di lire 14.500 miliardi, per gli impianti
          fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile.
              Detta maggiore  occorrenza  di  lire  15.900  miliardi,
          nonche'  l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'art. 7
          della  legge  26 aprile  1983,  n.  130, sono destinati, ai
          sensi  dell'art.  3,  ultimo comma, della legge 12 febbraio
          1981,  n. 17, secondo necessita', alla revisione dei prezzi
          e  al completamento delle opere e delle forniture previste,
          ai  fini  dell'integrale realizzazione del programma di cui
          al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n.
          1881.
              Al  finanziamento  della maggiore  occorrenza  di  lire
          15.900  miliardi  si provvede con operazioni di credito cui
          si  applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli
          4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.
              L'Azienda   autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  e'
          autorizzata  ad  assumere,  anche in via immediata, impegni
          fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
          15.900 miliardi di lire.
              I   pagamenti  non  possono  superare  i  limiti  degli
          stanziamenti  che sono iscritti nel bilancio della predetta
          Azienda,  i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai
          precedenti commi, restano determinati come segue:
                a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
                b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
                c) lire   12.900   miliardi   per  gli  anni  1988  e
          successivi.
              Per   provvedere   alla   realizzazione  del  programma
          triennale  1979-1981,  predisposto  dall'Azienda  nazionale
          autonoma  delle  strade  (ANAS)  in attuazione dell'art. 41
          della  legge  21  dicembre  1978, n. 843, l'importo di lire
          3.500  miliardi, gia' autorizzato con l'art. 17 della legge
          7  agosto  1982,  n.  526,  e' ulteriormente elevato a lire
          5.500 miliardi.
              L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta nello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro in ragione di
          lire  500  miliardi  per ciascuno degli anni finanziari dal
          1985  al  1988  ed  e'  versata  all'ANAS in relazione alle
          effettive  esigenze  di  cassa dell'Azienda connesse con la
          realizzazione del predetto programma.
              Lo  stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un
          importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio,
          puo'  essere  destinato  dall'ANAS  a maggior finanziamento
          degli  interventi  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  5
          della legge 12 agosto 1982, n. 531.
              Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della
          presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui
          ai   commi  precedenti  e'  presentato  al  Parlamento  per
          acquisire    il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  che  deve essere espresso entro i successivi
          trenta giorni.
              Per  il finanziamento del programma triennale di cui al
          ventiduesimo  comma,  l'ANAS  e'  autorizzata  a  contrarre
          prestiti  con  la  Banca europea per gli investimenti (BEI)
          oppure,  previo  parere  del  consiglio  di amministrazione
          dell'Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il
          credito  ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia
          all'interno  che  all'estero  per l'ammontare netto di lire
          1.500  miliardi  per l'esecuzione dei programmi costruttivi
          durante il triennio 1985-1987.
              Le  operazioni  di  credito sono contratte nelle forme,
          alle  condizioni  e  con le modalita' stabilite in apposite
          convenzioni,  da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti,
          previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
              L'onere  dei  suddetti prestiti e' assunto a carico del
          bilancio  dello  Stato  mediante  iscrizione delle relative
          rate   di  ammortamento,  per  capitale  ed  interessi,  in
          appositi  capitoli  dello stato di previsione del Ministero
          del  tesoro.  Il  ricavo  netto  dei prestiti contratti sul
          mercato  interno  ed  il  controvalore in lire dei prestiti
          contratti  all'estero sono portati a scomputo degli importi
          annualmente   iscritti   nello   stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del
          presente  articolo  e del secondo e terzo comma dell'art. 7
          della legge 30 marzo 1981, n. 119.
              Il  Ministro  del tesoro, tenuto conto delle condizioni
          del  mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno
          ed   estero  attraverso  operazioni  di  trasformazione  di
          scadenze,  di  scambio  o sostituzione di titoli di diverso
          tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei
          mercati  finanziari.  Il  Ministro del tesoro puo' altresi'
          autorizzare  gli  enti pubblici economici e le societa' per
          azioni  a  prevalente  capitale  pubblico  ad effettuare le
          stesse  operazioni per il loro indebitamento sull'interno e
          sull'estero.
              Per  promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e'  autorizzato,  anche  in deroga alle norme di
          contabilita'    generale    dello    Stato,   ad   emettere
          temporaneamente   tranche   di  prestiti  vigenti  mediante
          ricorso  ad operazioni di pronti contro termine od altre in
          uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni,
          in  considerazione  del  loro  carattere  transitorio,  non
          modificano  la  consistenza  dei  relativi prestiti e danno
          luogo  alla  movimentazione  di  un  apposito  conto  della
          gestione  di  tesoreria.  I  conseguenti effetti finanziari
          vengono  imputati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
          ovvero  gravano  sugli oneri del debito fluttuante, secondo
          le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica.  Con le
          stesse  modalita'  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato a procedere a
          operazioni di prestito sul mercato interbancario".
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  2 della legge 26
          novembre  1993,  n.  483 (Disciplina del conto intrattenuto
          dal  Tesoro  presso  la  Banca  d'Italia per il servizio di
          tesoreria   e   modifica  della  disciplina  della  riserva
          obbligatoria degli enti creditizi) e' il seguente:
              "1.  Il  debito del Tesoro sul conto corrente presso la
          Banca  d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta
          alla   fine   del  mese  in  cui  e'  stato  completato  il
          collocamento dei titoli di cui all'art. 3, viene trasferito
          il   giorno  successivo  in  apposito  conto  di  transito,
          all'interesse  annuo  dell'1  per cento, e convertito entro
          trenta   giorni   in   titoli  di  Stato,  per  un  importo
          corrispondente,  da  assegnare alla Banca d'Italia al tasso
          annuo dell'1 per cento, con cedola annuale".
              - Il  testo  del  comma 1 dell'art. 102 del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917 e successive
          modificazioni  (Approvazione  del testo unico delle imposte
          sui redditi) e' il seguente:
              "1.  La  perdita  di un periodo di imposta, determinata
          con  le  stesse  norme  valevoli  per la determinazione del
          reddito,  puo'  essere computata in diminuzione del reddito
          complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
          il  quinto,  per  l'intero  importo  che trova capienza nel
          reddito  complessivo  di  ciascuno  di  essi. La perdita e'
          diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai  sensi  degli  articoli  63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta
          differenza  potra' tuttavia essere computata in diminuzione
          del  reddito  complessivo  in  misura  tale  che  l'imposta
          corrispondente  al reddito imponibile risulti compensata da
          eventuali  crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
          di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
          al precedente art. 94".
              - Il  testo  del comma 1 dell'art. 104 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.  917/1986  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.   Nella  determinazione  del  reddito  della  Banca
          d'Italia  e  dell'Ufficio  italiano  dei cambi non si tiene
          conto:
                a) degli  utili  e dei proventi da versare allo Stato
          in  ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari,
          statutarie,  a deliberazioni del Comitato interministeriale
          per  il  credito  e  il  risparmio  o  a convenzioni con il
          Ministero del tesoro;
                b) (lettera abrogata);
                c) delle  plusvalenze  e  sopravvenienze  relative  a
          valute  estere,  titoli,  crediti e debiti in valuta estera
          iscritte  in  bilancio  in  base  all'andamento dei cambi e
          accantonate in apposito fondo del passivo".