Art. 65.
(Operazioni sui titoli di Stato)
1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483,
possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri
titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa
intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia. Modalita' e termini dell'operazione sono disciplinati con
apposita convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di
cui al predetto concambio e' integralmente deducibile anche in deroga
al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta
successivo.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca
d'Italia puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti
con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1 gennaio
1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente
riconosciuto dell'oro e' pari al valore iscritto in bilancio, al
netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
4. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del
citato testo unico.
Note all'art. 65:
- Il testo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n.
887 e successive modificazioni (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 1985) e' il seguente:
"Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il
pareggio dei relativi bilanci restano stabilite,
rispettivamente, in L. 1.990.865.950.000 ed in
L. 1.798.020.984.000.
E' altresi' autorizzata la concessione di una
anticipazione di lire 835.500 milioni in favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983
e 1984.
Le riduzioni previste per i viaggi in regime
concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10
punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la
graduale soppressione, in non piu' di tre anni, sia delle
linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una
funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della
rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle
linee della stessa rete.
Il predetto piano deve anche prevedere, entro i
suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali
ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a
garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
del tesoro, d'intesa con la regione interessata, e'
autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero
il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie
risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel
breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel
sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la
gestione commissariale governativa anche delle autolinee
sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere e'
valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.
Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a
procedere ad una ulteriore revisione triennale della
sovvenzione annua di esercizio, oltre quella prevista
dall'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le
ferrovie esercitate in regime di concessione che, non
ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno
1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al
decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge
dalla legge 16 maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della
legge 7 agosto 1982, n. 526, provvedendo allo scomputo
degli acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire
200 miliardi a tutto il 1984, e' ripartito nel triennio
1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e
di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno
1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire
40 miliardi, con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento
tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o
in gestione commissariale governativa .
Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti
pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi
di trasporto in regime di concessione ed in gestione
governativa non sono considerati contributi ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di
cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50
miliardi per anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato
al finanziamento di accordi, stipulati fra l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali,
aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione
di progetti di trasporto integrato nelle aree
metropolitane.
La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti
equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti
urbanistici. A tal fine si adottano le misure di
pubblicita', nazionali o locali, in relazione al suo
contenuto.
Per il finanziamento degli interventi previsti dal
piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di
telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si
provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti
sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n.
822, per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel
periodo 1985-1994.
Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non
possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987,
il limite di 200 miliardi di lire a favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici.
Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti
dalla legge finanziaria.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa
depositi e prestiti e' assunto a carico del bilancio dello
Stato ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del
3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire
26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno
1987, si provvede mediante apposito stanziamento da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del
tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12
febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo
comma dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato da lire
12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art. 7, primo
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' ulteriormente
aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli
importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'art. 2
della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati,
rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti
fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile.
Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi,
nonche' l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'art. 7
della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai
sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio
1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione dei prezzi
e al completamento delle opere e delle forniture previste,
ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui
al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n.
1881.
Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire
15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui
si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli
4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e'
autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni
fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
15.900 miliardi di lire.
I pagamenti non possono superare i limiti degli
stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta
Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, restano determinati come segue:
a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e
successivi.
Per provvedere alla realizzazione del programma
triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire
3.500 miliardi, gia' autorizzato con l'art. 17 della legge
7 agosto 1982, n. 526, e' ulteriormente elevato a lire
5.500 miliardi.
L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta nello
stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di
lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal
1985 al 1988 ed e' versata all'ANAS in relazione alle
effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la
realizzazione del predetto programma.
Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un
importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio,
puo' essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento
degli interventi derivanti dall'attuazione dell'art. 5
della legge 12 agosto 1982, n. 531.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui
ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per
acquisire il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi
trenta giorni.
Per il finanziamento del programma triennale di cui al
ventiduesimo comma, l'ANAS e' autorizzata a contrarre
prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI)
oppure, previo parere del consiglio di amministrazione
dell'Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia
all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire
1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi
durante il triennio 1985-1987.
Le operazioni di credito sono contratte nelle forme,
alle condizioni e con le modalita' stabilite in apposite
convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti,
previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico del
bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative
rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul
mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti
contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi
annualmente iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del
presente articolo e del secondo e terzo comma dell'art. 7
della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni
del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno
ed estero attraverso operazioni di trasformazione di
scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso
tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei
mercati finanziari. Il Ministro del tesoro puo' altresi'
autorizzare gli enti pubblici economici e le societa' per
azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le
stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e
sull'estero.
Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato, ad emettere
temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in
uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni,
in considerazione del loro carattere transitorio, non
modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno
luogo alla movimentazione di un apposito conto della
gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari
vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato
ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Con le
stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato a procedere a
operazioni di prestito sul mercato interbancario".
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge 26
novembre 1993, n. 483 (Disciplina del conto intrattenuto
dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di
tesoreria e modifica della disciplina della riserva
obbligatoria degli enti creditizi) e' il seguente:
"1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta
alla fine del mese in cui e' stato completato il
collocamento dei titoli di cui all'art. 3, viene trasferito
il giorno successivo in apposito conto di transito,
all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro
trenta giorni in titoli di Stato, per un importo
corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso
annuo dell'1 per cento, con cedola annuale".
- Il testo del comma 1 dell'art. 102 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi) e' il seguente:
"1. La perdita di un periodo di imposta, determinata
con le stesse norme valevoli per la determinazione del
reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel
reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita e'
diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta
differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da
eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
al precedente art. 94".
- Il testo del comma 1 dell'art. 104 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986 cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Nella determinazione del reddito della Banca
d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene
conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato
in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari,
statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio o a convenzioni con il
Ministero del tesoro;
b) (lettera abrogata);
c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a
valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera
iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e
accantonate in apposito fondo del passivo".