Art. 66.
(Sostegno della filiera agroalimentare)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione
regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con
deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli
operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati
alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere
interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle
iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da
parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di
aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari
in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla
comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03
del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del
21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.