Art. 67.
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la
promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel
Mezzogiorno, e' estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di
euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non
ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al
comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere
di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive
modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 67:
- Il titolo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, e' il seguente: "Misure straordinarie per la
promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile
nel Mezzogiorno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1985, n. 306).
- Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' il
seguente:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - (Art.
3, legge n. 646/1950; art. unico, legge n. 13/1955; art. 1,
legge n. 105/1955; art. unico, legge n. 760/1956; art.
unico, legge n. 2523/1952). Il presente testo unico si
applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle
singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della
provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di
Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio
di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di
Roma compresi nella zona della bonifica di Latina,
all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni
di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
(Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n.
634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di
bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di
quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
testo unico sara' limitata al solo territorio di quel
comune facente parte dei comprensori medesimi.
(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2,
legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da
leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle
che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori
indicati nel presente articolo".