Art. 67.
      (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

   1.  La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive  modificazioni,  concernente  misure  straordinarie per la
promozione   e  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'  giovanile  nel
Mezzogiorno,  e'  estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di
euro  annui,  anche  ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non
ricadenti  nelle  delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
   2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al
comma  1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere
di  cui  al  decreto-legge  30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986, n. 44, e successive
modificazioni,  a  tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su
proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
 
          Note all'art. 67:
              - Il titolo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1986,  n.  44, e' il seguente: "Misure straordinarie per la
          promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile
          nel   Mezzogiorno"  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 1985, n. 306).
              -  Il  testo  dell'art.  1  del testo unico delle leggi
          sugli  interventi  nel  Mezzogiorno  di  cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Sfera territoriale di applicazione). - (Art.
          3, legge n. 646/1950; art. unico, legge n. 13/1955; art. 1,
          legge  n.  105/1955;  art.  unico,  legge n. 760/1956; art.
          unico,  legge  n.  2523/1952).  Il  presente testo unico si
          applica,  qualora  non  sia  prescritto  diversamente dalle
          singole   disposizioni,   alle   regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
          alle  province  di  Latina  e di Frosinone, ai comuni della
          provincia  di  Rieti  gia'  compresi nell'ex circondario di
          Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio
          di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di
          Roma   compresi   nella  zona  della  bonifica  di  Latina,
          all'Isola  d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni
          di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
              (Art.  3,  comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n.
          634/1957).   Qualora   il  territorio  dei  comprensori  di
          bonifica  di  cui  al  precedente  comma comprenda parte di
          quello  di  un  comune  con popolazione superiore ai 10.000
          abitanti  alla  data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
          testo  unico  sara'  limitata  al  solo  territorio di quel
          comune facente parte dei comprensori medesimi.
              (Articolo  unico,  legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2,
          legge  n.  853/1971).  Gli  interventi comunque previsti da
          leggi  in  favore  del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle
          che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
          intendono,  in  ogni  caso,  estesi  a  tutti  i  territori
          indicati nel presente articolo".