Art. 68.
   (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

   1.  Al  fine  di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti  a  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  zootecnico  e in
particolare   nel   comparto   suinicolo,   causata   dalla  malattia
vescicolare  dei  suini,  nell'ambito  delle  disponibilita'  di  cui
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della
legge  27  marzo  2001,  n.  122,  e'  destinato, per l'anno 2003, un
importo  di  5  milioni  di  euro,  in  conformita'  all'articolo 87,
paragrafo  2,  lettera  b),  del  Trattato istitutivo della Comunita'
europea,   e  successive  modificazioni,  a  sostegno  delle  imprese
costrette  a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione
delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
   2.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce
alle  regioni  colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il
limite  di  cui  al  comma  1,  gli  importi  per l'attivazione degli
interventi  di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento
presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
   3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in
   cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di
   protezione,   in   cui  sono  stati  effettuati  gli  abbattimenti
   obbligatori,  e  i  territori  limitrofi individuati quali aree di
   sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i  costi  imputabili  all'abbattimento  del bestiame e al relativo
   smaltimento;
3) gli  oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta'
   di  sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi
   di  attesa  imposti o raccomandaci dalle autorita' competenti, con
   priorita' per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per  quanto  concerne  i beneficiari: le imprese i cui allevamenti
   ricadono  nelle  zone  indicate  alla  lettera  a)  e per le quali
   l'autorita'  sanitaria  abbia  previsto  un  idoneo  programma  di
   prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto
   sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l'entita'  del  contributo,  fino  al  cento per cento delle spese
   sostenute  per  gli  interventi  indicati  alla lettera b) entro i
   limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.

   4.  All'articolo  129,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
   "a-bis)  interventi  strutturali e di sostegno per fronteggiare le
conseguenze  della  malattia  scrapie  negli  allevamenti  ovini: 2,5
milioni di euro;".
 
          Note all'art. 68:
              -  Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 27 marzo
          2001,   n.   122,   recante  "Disposizioni  modificative  e
          integrative   alla  normativa  che  disciplina  il  settore
          agricolo e forestale" e' il seguente:
              "1.  Lo  stanziamento  previsto  dall'art.  2, comma 2,
          della  legge  23 dicembre  1999, n. 499, e' incrementato di
          lire  89  miliardi  per  l'anno 2000 e di lire 100 miliardi
          annue  per  ciascuno  degli  anni 2001 e 2002, destinate al
          cofinanziamento  delle  azioni  e  dei  programmi  previsti
          dall'art.  2,  comma  7,  della  medesima  legge n. 499 del
          1999".
              -  Il  testo dell'art. 87, paragrafo 2, lettera b), del
          Trattato istitutivo delle Comunita' europee e' il seguente:
              "2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) (Omissis);
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali".
              -  Il testo dell'art. 129 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, legge finanziaria 2001, cosi' come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.   129   (Emergenze   nel   settore   agricolo   e
          zootecnico).   -   1.   Per   fare  fronte  alle  emergenze
          determinatesi  nel  settore agricolo e zootecnico a seguito
          delle   malattie   e   della   crisi  di  mercato  da  esse
          determinata,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono
          stabilite  le  modalita' per l'attivazione degli interventi
          in base ai seguenti tetti di spesa:
                a) interventi   strutturali   e   di  indennizzo  per
          assicurare   l'agibilita'   degli  allevamenti  bovini  che
          operano  nella  linea vacca-vitello, nonche' di prevenzione
          in  allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di
          sorveglianza  istituite  dall'autorita' sanitaria a seguito
          della   accertata   presenza  di  influenza  catarrale  dei
          ruminanti:  euro  10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e
          2003;
                a-bis) interventi   strutturali  e  di  sostegno  per
          fronteggiare  le  conseguenze  della malattia scrapie negli
          allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;
                b) interventi  strutturali  e  di  prevenzione  dalla
          encefalopatia  spongiforme  bovina  negli allevamenti anche
          con  riguardo  al  sostegno  dei sistemi di tracciabilita',
          nonche'  delle  razze da carne italiana e delle popolazioni
          bovine   autoctone:   lire   10  miliardi  per  il  2001  e
          20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                c) interventi  strutturali  e  di  prevenzione  e  di
          indennizzo  negli  impianti  avicoli  e  di fauna selvatica
          colpiti  dall'influenza  aviaria:  lire  20 miliardi per il
          2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                d) interventi  strutturali  negli  impianti  viticoli
          colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001
          e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali
          conseguenti  alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire
          6  miliardi  per  il  2001 e 25 miliardi per ciascuno degli
          anni 2002 e 2003;
                f)  interventi  strutturali negli impianti frutticoli
          colpiti  dalla  malattia  della sharka: lire 5 miliardi per
          ciascuno degli anni 2001 e 2002".