Art. 68.
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in
particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia
vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilita' di cui
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della
legge 27 marzo 2001, n. 122, e' destinato, per l'anno 2003, un
importo di 5 milioni di euro, in conformita' all'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese
costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione
delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce
alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il
limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli
interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento
presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in
cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di
protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti
obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di
sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo
smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta'
di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi
di attesa imposti o raccomandaci dalle autorita' competenti, con
priorita' per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti
ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali
l'autorita' sanitaria abbia previsto un idoneo programma di
prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto
sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l'entita' del contributo, fino al cento per cento delle spese
sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i
limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.
4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le
conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5
milioni di euro;".
Note all'art. 68:
- Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 27 marzo
2001, n. 122, recante "Disposizioni modificative e
integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale" e' il seguente:
"1. Lo stanziamento previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di
lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi
annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al
cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti
dall'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del
1999".
- Il testo dell'art. 87, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato istitutivo delle Comunita' europee e' il seguente:
"2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) (Omissis);
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali".
- Il testo dell'art. 129 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, legge finanziaria 2001, cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 129 (Emergenze nel settore agricolo e
zootecnico). - 1. Per fare fronte alle emergenze
determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito
delle malattie e della crisi di mercato da esse
determinata, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi
in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di indennizzo per
assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che
operano nella linea vacca-vitello, nonche' di prevenzione
in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di
sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito
della accertata presenza di influenza catarrale dei
ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
a-bis) interventi strutturali e di sostegno per
fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli
allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla
encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche
con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita',
nonche' delle razze da carne italiana e delle popolazioni
bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e
20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione e di
indennizzo negli impianti avicoli e di fauna selvatica
colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il
2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli
colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001
e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali
conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire
6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli
colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002".