Art. 68. (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini) 1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformita' all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il programma regionale deve contenere: a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza; b) per quanto concerne gli interventi finanziabili: 1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini; 2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento; 3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta' di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandaci dalle autorita' competenti, con priorita' per le imprese ricadenti in zona di protezione; c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorita' sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia; d) l'entita' del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2. 4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;".
Note all'art. 68: - Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, recante "Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale" e' il seguente: "1. Lo stanziamento previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999". - Il testo dell'art. 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo delle Comunita' europee e' il seguente: "2. Sono compatibili con il mercato comune: a) (Omissis); b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali". - Il testo dell'art. 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 129 (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico). - 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa: a) interventi strutturali e di indennizzo per assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che operano nella linea vacca-vitello, nonche' di prevenzione in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito della accertata presenza di influenza catarrale dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003; a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro; b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita', nonche' delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; c) interventi strutturali e di prevenzione e di indennizzo negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002".