Art. 69
                    (Misure in materia agricola)

   1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti:
"ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione
della Commissione delle Comunita' europee".
   2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  dopo  le  parole:  "di  Trento  e  di Bolzano" sono inserite le
seguenti:  "nonche'  ai  sensi di regimi di aiuto nazionali approvati
con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
   3.  Dopo  il  comma  3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
   "3-bis.  Per  le  domande  di  cui al comma 3 relative a regimi di
aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente
incaricato,  ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita'
dei  requisiti  dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa
comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero
delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine
di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
   4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
1  38,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  dopo  le  parole:  "85  milioni  di  euro per l'anno 2002 e 175
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il
seguente  periodo:  "A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del
Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali  e'  determinato
l'ammontare  delle  risorse  destinate  agli  investimenti realizzati
nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'articolo  87,
paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del  Trattato  che  istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni".
   5.  Dopo  il  comma  5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
   "5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita'
annuale.  L'Agenzia  delle  entrate,  con  riferimento alle richieste
rinnovate  ovvero  presentate  per  la  prima  volta, provvede a dare
attuazione  al  comma  1-ter  dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, in
base   all'ordine   cronologico  di  presentazione  delle  domande  a
decorrere dal 1 gennaio di ogni anno".
   6.  Al  fine  di  dare  attuazione all'articolo 47, comma 6, della
legge  28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo,
la  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto
di   servizi   per  il  mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  mutui
ventennali  per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta'
coltivatrice  di  cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni.
   7.  All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441,  le  parole:  "e'  prorogato  di  un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "e' prorogato di due anni".
   8.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  ai  decreti
legislativi  18  maggio  2001  n.  227 e n. 228, un importo pari a 30
milioni  di  euro  per  l'anno  2003  e' destinato all'Agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti
di  cui  al  regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile
1970,  ed  al  regolamento  (CE)  n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995.
   9.  Per  l'attuazione  degli  interventi  autorizzati  dall'Unione
europea  nel  settore  bieticolo-saccarifero  e' destinata per l'anno
2003  la  somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede,
quanto  a  5,165  milioni  di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della
legge  23  dicembre  2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro,
nell'ambito  delle  risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi
18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
   10.  Alla  legge  14  febbraio  1992,  n.  185,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione
   di quella zootecnica";
b) all'articolo  3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole:
   "esclusa quella zootecnica".

   11.  All'articolo  3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio
1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite
le seguenti: "lettere a) e b)".
   12.  Le  disponibilita'  finanziarie accertate al 31 dicembre 2002
sul  fondo  per  lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di
cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere successivamente
riassegnate  alla  pertinente unita' previsionale di base dello stato
di  previsione  del Ministero delle politiche agricole e forestali ai
fini  di  trasferimento  al  fondo  di cui all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   13.  Al  comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n.  138,  convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,   dopo   le   parole:  "e'  esteso"  e'  inserita  la  seguente:
"esclusivamente".
   14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del
settore   ittico   con   le   misure   comunitarie  e  consentire  il
consolidamento  della  riforma  della politica comune della pesca, il
periodo   di   vigenza   del   VI   Piano  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura  2000-2002,  di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,  e  successive  modificazioni,  e'  prorogato sino al 31 dicembre
2003.
   15.  In  conseguenza  di quanto previsto dal comma 14, le relative
dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono fmalizzate agli interventi
di cui alla proroga del medesimo comma 14.
   16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge
17  febbraio  1982,  n.  41,  e successive modificazioni, si provvede
all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
   17.  All'articolo  67  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, e'
aggiunto il seguente comma:
   "2-bis.  Agli  investimenti  finanziati  ai  sensi  del comma 2 si
applicano  i  limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai
regimi  di  aiuti  di  cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni".
   18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
2000,   n.   388,  dopo  le  parole:  "interventi  strutturali  e  di
prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".
 
          Note all'art. 69:
              -  Il  testo  dell'art.  11  del decreto-legge 8 luglio
          2000,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  2002,  n.  178,  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   11   (Contributi   per   gli   investimenti  in
          agricoltura).  - 1. Il contributo nella forma di credito di
          imposta  di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente
          alle  imprese  agricole  di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  che effettuano, in
          tutto  il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
          dell'art.   51   del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del
          Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di
          aiuto  nazionali  approvati con decisione della Commissione
          delle  Comunita'  europee  nel  settore  della  produzione,
          commercializzazione  e trasformazione dei prodotti agricoli
          di  cui  all'allegato  I  del  Trattato  che  istituisce la
          Comunita' europea e successive modificazioni.
              2.  Le  tipologie  degli  investimenti  ammissibili  al
          contributo  di  cui  al  comma  1 sono determinate ai sensi
          dell'art.  8,  comma  7-bis,  della citata legge n. 388 del
          2000.
              3.  Le  imprese  agricole sono ammesse al contributo di
          cui  al  comma  1  qualora  abbiano  presentato  domanda su
          investimenti  ammissibili  ad  agevolazione  ai  sensi  del
          citato  regolamento  (CE)  n.  1257/1999 a valere sui bandi
          emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  nonche'  ai sensi di regimi di aiuto nazionali
          approvati  con  decisione della Commissione delle Comunita'
          europee   e   purche'   la   domanda   sia  stata  istruita
          favorevolmente dall'ente incaricato.
              3-bis.  Per  le  domande  di  cui al comma 3 relative a
          regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state
          presentate  all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
          verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti
          il  credito  d'imposta  con  la  normativa comunitaria puo'
          essere  richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle
          politiche  agricole  e  forestali,  che si esprime entro il
          termine  di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
          delle domande.
              4.  Per  le  imprese agricole soggette a determinazione
          del  reddito  ai  sensi  dell'art. 29 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  il calcolo degli
          ammortamenti   dedotti   e'   effettuato   sulla  base  dei
          coefficienti   di   ammortamento   previsti   dal   decreto
          ministeriale  31 dicembre  1988  del Ministro delle finanze
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  27  del 2 febbraio 1989, e la determinazione
          degli   investimenti   dismessi   o   ceduti   si  effettua
          considerando   il   valore   di   acquisto   ridotto  degli
          ammortamenti  calcolati  applicando i medesimi coefficienti
          del  citato  decreto  ministeriale  31  dicembre  1988  del
          Ministro delle finanze.
              5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato
          nei  limiti  massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
          l'anno  2002  e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003  e  2004.  A decorrere dal 1 gennaio 2003, con decreto
          del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'
          determinato   l'ammontare   delle  risorse  destinate  agli
          investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
          previste  dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c), del
          Trattato  che istituisce la Comunita' europea, e successive
          modificazioni.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del
          presente  articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro
          per  l'anno  2002  e 155 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
          entrate  di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per
          l'anno  2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere
          sulle  risorse  iscritte  sull'unita'  previsionale di base
          6.1.2.7  "Devoluzione  di  proventi  -  capitolo 3860 dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze;  quanto  a  20  milioni  di  euro per l'anno 2004,
          mediante  utilizzo  delle  risorse resesi disponibili dalla
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 4
          dell'art. 10.
              5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha
          validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
          alle  richieste  rinnovate  ovvero  presentate per la prima
          volta,  provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art.
          8   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  introdotto
          dall'art.  10  del  presente  decreto,  in  base all'ordine
          cronologico  di presentazione delle domande a decorrere dal
          1 gennaio di ogni anno.
              6.  Per  quanto non diversamente disposto, si applicano
          le  disposizioni  dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, come modificato dall'art. 10.
              7.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio".
              -  Il  testo  dell'art.  8,  comma  1-ter,  della legge
          23 dicembre  2000,  n. 388, cosi' come modificato dall'art.
          10 del decreto-legge 8 luglio 2000, n. 138, convertito, con
          modficazioni,  dalla  legge  8 agosto  2002,  n. 178, e' il
          seguente:
              "1-ter.   L'Agenzia  delle  entrate  rilascia,  in  via
          telematica  e  con  procedura automatizzata, certificazione
          della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
          le  istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
          l'ordine   cronologico   di   presentazione,  alle  domande
          presentate   nell'anno   precedente   e   non  accolte  per
          esaurimento  dei  fondi  stanziati  e, tra queste, a quelle
          delle  piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
          I  del  regolamento  (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
          12 gennaio  2001,  e  successivamente,  secondo l'ordine di
          presentazione,  alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
          comunica  in  via  telematica,  entro  trenta  giorni dalla
          presentazione  delle domande, il diniego del contributo per
          la  mancanza  di  uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
          ovvero  per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
          si   intende   concesso   decorsi   trenta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
          da parte dell'Agenzia delle entrate".
              -  Il  testo  dell'art.  47,  commi  6  e 7 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  legge finanziaria 2002, e' il
          seguente:
              "6.   La  Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  concedere
          finanziamenti   volti   a   garantire   l'integrita'  e  il
          miglioramento   delle  aziende  agricole,  con  particolare
          riferimento  agli  interventi  di  cui alla legge 14 agosto
          1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.
              7.  Restano  a carico dello Stato gli oneri connessi al
          pagamento  degli interessi relativi ai finanziamenti di cui
          al  comma  6  fino  al limite di 2 milioni di euro annui, a
          decorrere dal 2002.".
              -   La   legge   14 agosto   1971,   n.   817,  recante
          "Disposizioni  per il rifinanziamento delle provvidenze per
          lo  sviluppo  della proprieta' coltivatrice", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261.
              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma 1, del decreto-legge
          22 ottobre  2001,  n.  381,  convertito, con modificazioni,
          nella legge 21 dicembre 2001, n. 441, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre
          1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge
          6  novembre  1991,  n.  352, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di due
          anni.".
              -  Il  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  227,
          recante:   "Orientamento   e  modernizzazione  del  settore
          forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
          57",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
              -  Il  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,
          recante:   "Orientamento   e  modernizzazione  del  settore
          agricolo,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
          57",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
              -  Il  regolamento  (CEE)  n.  729/70 del Consiglio del
          21 aprile  1970,  relativo  al finanziamento della politica
          agricola  comune,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          della Comunita' europea 28 aprile 1970, n. L 94.
              -  Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del
          7 luglio  1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
          regolamento   (CEE)   n.  729/70  per  quanto  riguarda  la
          procedura  di  liquidazione  dei  conti  del FEAOG, sezione
          "garanzia",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita' europea 8 luglio 1995, n. L 158.
              -  Il  testo  dell'art.  145,  comma  36,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  legge finanziaria 2001, e' il
          seguente:
              "36.   Per   l'assegnazione   dei  contributi  relativi
          all'acquisto  di  macchine  agricole,  di  cui all'art. 17,
          comma   34,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e'
          autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10
          miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.".
              -  La  legge  14 febbraio  1992, n. 185, recante "Nuova
          disciplina   del   Fondo   di  solidarieta'  nazionale"  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  del 2 marzo 1992, n. 51. Il testo degli articoli
          2  e  3,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  2  (Procedure  di  trasferimento alle regioni di
          disponibilita'  del  Fondo di solidarieta' nazionale). - 1.
          Per  far  fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o
          da  avversita'  atmosferiche  di carattere eccezionale alle
          infrastrutture,  alle strutture aziendali o alla produzione
          agricola  delle  zone  interessate,  le regioni competenti,
          attuata   la  procedura  di  delimitazione  del  territorio
          colpito   e   di   accertamento   dei   danni  conseguenti,
          deliberano,  entro il termine perentorio di sessanta giorni
          dalla   cessazione  dell'evento  dannoso,  la  proposta  di
          declaratoria   della   eccezionalita'  dell'evento  stesso,
          nonche',  tenendo  conto  della  natura  dell'evento  e dei
          danni,  l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
          quelle  previste  dall'art.  3  e  la relativa richiesta di
          spesa.
              2.  Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo
          accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara
          entro   trenta   giorni   dalla   richiesta  delle  regioni
          interessate   l'esistenza   di   eccezionale   calamita'  o
          avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma,
          lettera  a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e
          le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1
          del presente articolo.
              3.   Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni e le province autonome, di cui all'art.
          12  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei
          fabbisogni  di  spesa, dispone trimestralmente, con proprio
          decreto,  il  piano  di  riparto,  distinto  per oggetto di
          spesa,  delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire
          alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali
          delle  somme  assegnate si provvede mediante giro conto. Il
          decreto  di  cui  all'art.  3,  terzo  comma,  della  legge
          15 ottobre  1981,  n.  590,  deve  essere  emanato,  con le
          modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.
              4.  Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione
          e  la  ripartizione  tra  i  diversi  tipi  di  intervento,
          stabilite  col  decreto  di  cui al comma 3, delle somme ad
          esse  trasferite.  Alle  modifiche  di  destinazione che si
          rendessero   necessarie   nel   corso  della  procedura  di
          erogazione   si   provvede,   d'intesa   con   la   regione
          interessata,  con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste".
              "Art.   3   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita'   produttiva).   -   1.  Hanno  titolo  agli
          interventi  di cui al presente articolo e agli articoli 4 e
          5,  le  aziende  agricole,  singole ed associate, ricadenti
          nelle   zone  delimitate,  che  abbiano  subito  danni  non
          inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.
          Sono  esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle
          agevolazioni  predette  i danni alle produzioni ammissibili
          all'assicurazione   agevolata,  relativamente  agli  eventi
          determinati  dal  decreto  di  cui all'art. 9, comma 2. Nel
          calcolo  della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le
          perdite  derivanti  da precedenti eventi calamitosi, subiti
          dalla  stessa  azienda,  nel corso dell'annata agraria, che
          non   siano   stati  oggetto  di  precedenti  benefici.  La
          produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di
          danno  non  e'  comprensiva  dei  contributi  o delle altre
          integrazioni concessi dall'Unione europea.
              2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle
          aree  colpite,  a  favore  delle aziende agricole di cui al
          comma   1,   delle  aziende  zootecniche  e  delle  aziende
          apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:
                a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
          del  danno  accertato  sulla  base  della  produzione lorda
          vendibile  ordinaria  del  triennio  precedente,  al  netto
          dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del
          15  per  cento.  In  alternativa  al  contributo  in  conto
          capitale  ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo'
          essere  richiesta  l'erogazione di un prestito quinquennale
          fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della
          produzione   lorda   vendibile   ordinaria   del   triennio
          precedente,  al  netto  dell'ordinario  rischio  di impresa
          stabilito  nella  misura  del  15  per cento, da erogare al
          tasso  agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma,
          numero  5),  lettera a) e b) del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre l985;
                b) prestiti   ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze  di  conduzione  dell'anno in cui si e' verificato
          l'evento  e  per  l'anno  successivo,  da  erogare  con  le
          modalita'  di  cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964,
          n.  38,  al  tasso  agevolato previsto dall'articolo unico,
          primo  comma,  numero  5),  lettere a) e b) del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 novembre 1985,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
          1985;  nell'ammontare  del  prestito  sono comprese le rate
          delle  operazioni  di credito agrario in scadenza nell'anno
          in cui si e' verificato l'evento;
                c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
          per  il  ripristino  delle  strutture  aziendali  e  per la
          ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;
                d) [i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c)
          sono  stabiliti  con  decreto  del Ministro delle politiche
          agricole   e   forestali,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano];
                d-bis)   concessione   a  favore  delle  associazioni
          riconosciute   dei   produttori   ortofrutticoli   e  delle
          cooperative   frutticole,   singole   o   consorziate,  del
          contributo  di  cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981,
          n.  590,  secondo  i parametri e con le modalita' stabilite
          con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali.
              2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta,
          di  lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione
          dei  prodotti  agricoli e delle associazioni dei produttori
          riconosciute  che  abbiano subito danni economici a seguito
          della  riduzione dei conferimenti delle imprese associate e
          della  conseguente minore commercializzazione in misura non
          inferiore  al 35 per cento rispetto al triennio precedente.
          sono   concessi   prestiti   agevolati,   ad   ammortamento
          quinquennale,  a  copertura dei costi fissi che non trovano
          compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita'
          del  prestito  e'  contenuta  nel  limite percentuale delle
          minori entrate.
              2-ter.  I  limiti contributivi di cui alle lettere a) e
          c)  del  comma  2  sono  stabiliti con decreto del Ministro
          delle  politiche  aricole  e  forestali, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.   Le   regioni,  compatibilmente  con  le  finalita'
          primarie  della  presente  legge,  possono  adottare misure
          volte:
                a) al  ripristino  delle  strade interpoderali, delle
          opere  di  approvvigionamento  idrico  nonche'  delle  reti
          idrauliche   e   degli   impianti  irrigui,  ancorche'  non
          ricadenti  in comprensori di bonifica, con onere di spesa a
          totale carico del fondo;
                b) al  ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
          di  bonifica  montana,  ivi  compresi i lavori diretti alla
          migliore  efficienza delle opere da ripristinare, con onere
          di spesa a totale carico del fondo.
              4.  Le  domande di intervento debbono essere presentate
          alle   autorita'  regionali  competenti  entro  il  termine
          perentorio   di   quarantacinque   giorni   dalla  data  di
          pubblicazione    del   decreto   di   declaratoria   e   di
          individuazione  delle  zone interessate, di cui all'art. 2,
          comma 2.
              5.  Nel  caso  che le aziende di cui al comma 1 abbiano
          subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in
          conto  capitale  sono aumentati del 10 per cento e il tasso
          degli  interessi  passivi  a  carico  del  beneficiario sui
          prestiti  e  mutui  agevolati viene ridotto di un punto. Le
          stesse  misure  si  applicano  nel  caso  in  cui la stessa
          azienda  sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due
          o   piu'  anni  consecutivi,  a  partire  dagli  interventi
          riguardanti il secondo anno".
              - Il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
          910,     recante    "Provvedimenti    per    lo    sviluppo
          dell'agricoltura   nel   quinquennio   1966-1970",   e'  il
          seguente:
              "Art.  12  (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
          agricola).  -  Il  fondo  di  cui  al  capo III della legge
          25 luglio  1952,  n.  949,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  assume  la  denominazione  di  "fondo per lo
          sviluppo  della  meccanizzazione  in  agricoltura" e la sua
          durata  e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato
          alla  concessione  di  prestiti  per l'acquisto di macchine
          agricole  e  connesse  attrezzature,  ivi  comprese  quelle
          destinate  a  centri dimostrativi od operativi di meccanica
          agraria   aventi   per  scopo  l'assistenza  tecnica  e  la
          formazione  professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
          associazioni  di  produttori  agricoli  che  svolgano  tali
          attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
          o  a  scuole  statali  di  meccanica  agraria  ad indirizzo
          professionale.  A  carico del Fondo possono essere altresi'
          concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
          la   copertura  di  colture  di  pregio,  ivi  compresa  la
          floricoltura.
              Le  provvidenze  di cui al primo comma sono estese, per
          giudizio  dei  competenti organi territoriali del Ministero
          dell'agricoltura  e  delle foreste, anche ai mezzi agricoli
          per  trasporto  di  persone, animali e cose, a favore delle
          aziende  silvo-pastorali  che  operano strettamente in zone
          carenti di rete viaria.
              Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
          diversi  da  quelli  indicati  al  primo  comma,  quando le
          relative  domande  presentate ai termini della citata legge
          n.  949  siano state prodotte in data anteriore all'entrata
          in vigore della presente legge.
              L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
          poste  in essere posteriormente all'entrata in vigore della
          presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
              Per  gli  acquisti  effettuati  da coltivatori diretti,
          singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
          misura  del  90  per cento della spesa ammissibile. Saranno
          tenute  in particolare considerazione le domande presentate
          da cooperative di coltivatori diretti.
              Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
          e   mezzadri,   di   macchine   operatrici  e  attrezzature
          meccaniche  per  una  spesa  non superiore ad un milione di
          lire,  possono  essere concessi, in alternativa ai prestiti
          di  cui  al  comma precedente, contributi in conto capitale
          nella misura massima del 25 per cento.
              Per  i  prestiti  concessi  con  le  disponibilita' del
          "Fondo  gli  istituti  ed  enti  daranno atto dell'avvenuto
          acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
          relativa    al    competente    ufficio    del    Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  che  ha  rilasciato il
          preventivo   nullaosta  per  la  concessione  dei  prestiti
          medesimi.
              Sulle   anticipazioni   accordate   per  l'acquisto  di
          macchine   agricole  nell'anno  successivo  all'entrata  in
          vigore  della presente legge potra' essere accreditata agli
          istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da
          stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
          stipulate,  una  somma  non superiore al 20 per cento delle
          anticipazioni  medesime,  da  impiegare  per  la  sollecita
          erogazione  dei  prestiti  nelle  more degli acereditamenti
          disposti dalla Tesoreria".
              -   Il  testo  dell'art.  127,  comma  3,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  legge finanziaria 2001, e' il
          seguente:
              "3.  I valori delle produzioni assicurabili con polizze
          agevolate  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali,  da  adottare  entro  il
          31 dicembre  di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
          delle  rilevazioni  dei  prezzi  unitari  di  mercato  alla
          produzione,  effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
          informazioni  sul  mercato  agricolo  (ISMEA).  Al  fine di
          sostenere  la  competitivita'  delle  imprese e favorire la
          riduzione  delle  conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e'
          istituito  presso  l'ISMEA  un Fondo per la riassicurazione
          dei  rischi.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
          del fondo."
              -  La  legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante "Piano per
          la  razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima",
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 24 febbraio
          1982, n. 53.
              - Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n.
          41 e' il seguente:
              "Art.  3  (Comitato nazionale per la conservazione e la
          gestione   delle   risorse  biologiche  del  mare).  -  Per
          l'elaborazione  e  l'aggiornamento  del  piano  di  cui  al
          precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la
          pesca  marittima,  istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
          963,   si   costituisce   in  "Comitato  nazionale  per  la
          conservazione  e  la  gestione delle risorse biologiche del
          mare ; a tal fine la Commissione e' integrata da:
                a) un  rappresentante  del  Ministro  per  la ricerca
          scientifica e tecnologica;
                b) un   rappresentante  per  ciascuna  delle  regioni
          Sicilia, Sardegna e Friuli - Venezia Giulia;
                c) cinque    rappresentanti   delle   altre   regioni
          designati  dalla Commissione interregionale di cui all'art.
          13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
                d) un rappresentante delle industrie conserviere;
                e) un  rappresentante  designato  dal Comitato per il
          coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art.
          6.
              Il  presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni
          rappresentanti   di   associazioni   e   di  organizzazioni
          interessate alla materia.
              Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
          funzioni  di  segreteria del Comitato e dei relativi gruppi
          di  lavoro  sono  affidate  al segretario della Commissione
          consultiva  centrale  per la pesca marittima, coadiuvato da
          due impiegati di livello inferiore al VII.
              Il  regolamento interno del Comitato e' approvato entro
          tre  mesi  dalla entrata in vigore della presente legge con
          decreto  del  Ministro della Marina mercantile, su proposta
          dello stesso Comitato.".
              -  Il  testo dell'art. 67 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, legge finanziaria 2002, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  67  (Programmazione negoziata in agricoltura). -
          1.  I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica  (CIPE) ad iniziative di
          programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della
          pesca  sono  assegnati  al  finanziamento  di  nuovi  patti
          territoriali   e  contratti  di  programma  riguardanti  il
          settore medesimo.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  per  le  attivita'
          produttive,  di  concerto  con  il Ministro delle politiche
          agricole   e   forestali,  sono  predisposti  contratti  di
          programma  ed emanati bandi di gara per patti territoriali,
          attivabili  e finanziabili su tutto il territorio nazionale
          previa   delibera   del   CIPE   secondo  cli  orientamenti
          comunitari  in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura,
          nei  limiti  delle  risorse  rese disponibili attraverso le
          revoche di cui al comma 1.
              2-bis.  Agli investimenti finanziati ai sensi del comma
          2   si   applicano   i   limiti  previsti  dalle  decisioni
          comunitarie  relative ai regimi di aiuti di cui all'art. 11
          del  decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138. convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  8 agosto  2002,  n.  178,  e
          successive modificazioni.
              3.  (Aggiunge  un  periodo all'art. 124, comma 1, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388).".