Art. 69
(Misure in materia agricola)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti:
"ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione
della Commissione delle Comunita' europee".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le
seguenti: "nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati
con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di
aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente
incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita'
dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa
comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero
delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine
di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
1 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il
seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato
l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita'
annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste
rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare
attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, in
base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a
decorrere dal 1 gennaio di ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo,
la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto
di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui
ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta'
coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni.
7. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441, le parole: "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "e' prorogato di due anni".
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti
legislativi 18 maggio 2001 n. 227 e n. 228, un importo pari a 30
milioni di euro per l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti
di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile
1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995.
9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione
europea nel settore bieticolo-saccarifero e' destinata per l'anno
2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede,
quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro,
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi
18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione
di quella zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole:
"esclusa quella zootecnica".
11. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio
1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite
le seguenti: "lettere a) e b)".
12. Le disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002
sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di
cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai
fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "e' esteso" e' inserita la seguente:
"esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del
settore ittico con le misure comunitarie e consentire il
consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il
periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e
dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.
41, e successive modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre
2003.
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative
dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono fmalizzate agli interventi
di cui alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede
all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
17. All'articolo 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si
applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai
regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni".
18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di
prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".
Note all'art. 69:
- Il testo dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio
2000, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (Contributi per gli investimenti in
agricoltura). - 1. Il contributo nella forma di credito di
imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente
alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in
tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di
aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione
delle Comunita' europee nel settore della produzione,
commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e successive modificazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al
contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi
dell'art. 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del
2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di
cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su
investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del
citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi
emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali
approvati con decisione della Commissione delle Comunita'
europee e purche' la domanda sia stata istruita
favorevolmente dall'ente incaricato.
3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a
regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state
presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti
il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo'
essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle
politiche agricole e forestali, che si esprime entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
delle domande.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione
del reddito ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli
ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei
coefficienti di ammortamento previsti dal decreto
ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione
degli investimenti dismessi o ceduti si effettua
considerando il valore di acquisto ridotto degli
ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti
del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del
Ministro delle finanze.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato
nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2003, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali e'
determinato l'ammontare delle risorse destinate agli
investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive
modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro
per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per
l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere
sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base
6.1.2.7 "Devoluzione di proventi - capitolo 3860 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004,
mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4
dell'art. 10.
5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha
validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima
volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art.
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto
dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal
1 gennaio di ogni anno.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano
le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall'art. 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 8, comma 1-ter, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dall'art.
10 del decreto-legge 8 luglio 2000, n. 138, convertito, con
modficazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' il
seguente:
"1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via
telematica e con procedura automatizzata, certificazione
della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
l'ordine cronologico di presentazione, alle domande
presentate nell'anno precedente e non accolte per
esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle
delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di
presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione delle domande, il diniego del contributo per
la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
si intende concesso decorsi trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
da parte dell'Agenzia delle entrate".
- Il testo dell'art. 47, commi 6 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria 2002, e' il
seguente:
"6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere
finanziamenti volti a garantire l'integrita' e il
miglioramento delle aziende agricole, con particolare
riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto
1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al
pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui
al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a
decorrere dal 2002.".
- La legge 14 agosto 1971, n. 817, recante
"Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per
lo sviluppo della proprieta' coltivatrice", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 dicembre 2001, n. 441, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre
1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge
6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di due
anni.".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
recante: "Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante: "Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
- Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del
21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica
agricola comune, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea 28 aprile 1970, n. L 94.
- Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del
7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
"garanzia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 8 luglio 1995, n. L 158.
- Il testo dell'art. 145, comma 36, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, e' il
seguente:
"36. Per l'assegnazione dei contributi relativi
all'acquisto di macchine agricole, di cui all'art. 17,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10
miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.".
- La legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 2 marzo 1992, n. 51. Il testo degli articoli
2 e 3, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 2 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1.
Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o
da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle
infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione
agricola delle zone interessate, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'art. 3 e la relativa richiesta di
spesa.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo
accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara
entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni
interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e
le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei
fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio
decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di
spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire
alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali
delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il
decreto di cui all'art. 3, terzo comma, della legge
15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le
modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione
e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento,
stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad
esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si
rendessero necessarie nel corso della procedura di
erogazione si provvede, d'intesa con la regione
interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste".
"Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Hanno titolo agli
interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e
5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti
nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non
inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.
Sono esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle
agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili
all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi
determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel
calcolo della percentuale dei danni sono comprese le
perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti
dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che
non siano stati oggetto di precedenti benefici. La
produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di
danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre
integrazioni concessi dall'Unione europea.
2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle
aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al
comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende
apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto
dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del
15 per cento. In alternativa al contributo in conto
capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo'
essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale
fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della
produzione lorda vendibile ordinaria del triennio
precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa
stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al
tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma,
numero 5), lettera a) e b) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre l985;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato
l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le
modalita' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964,
n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico,
primo comma, numero 5), lettere a) e b) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate
delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno
in cui si e' verificato l'evento;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
per il ripristino delle strutture aziendali e per la
ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;
d) [i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c)
sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano];
d-bis) concessione a favore delle associazioni
riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle
cooperative frutticole, singole o consorziate, del
contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981,
n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta,
di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori
riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito
della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e
della conseguente minore commercializzazione in misura non
inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente.
sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento
quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano
compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita'
del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle
minori entrate.
2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e
c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche aricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni, compatibilmente con le finalita'
primarie della presente legge, possono adottare misure
volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle
opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti
idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non
ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a
totale carico del fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla
migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere
di spesa a totale carico del fondo.
4. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria e di
individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 2,
comma 2.
5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano
subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in
conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso
degli interessi passivi a carico del beneficiario sui
prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le
stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa
azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due
o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi
riguardanti il secondo anno".
- Il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, recante "Provvedimenti per lo sviluppo
dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970", e' il
seguente:
"Art. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola). - Il fondo di cui al capo III della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed
integrazioni, assume la denominazione di "fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua
durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato
alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine
agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle
destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica
agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la
formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tali
attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo
professionale. A carico del Fondo possono essere altresi'
concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
la copertura di colture di pregio, ivi compresa la
floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per
giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli
per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle
aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone
carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
diversi da quelli indicati al primo comma, quando le
relative domande presentate ai termini della citata legge
n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata
in vigore della presente legge.
L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti,
singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno
tenute in particolare considerazione le domande presentate
da cooperative di coltivatori diretti.
Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature
meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di
lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti
di cui al comma precedente, contributi in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilita' del
"Fondo gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto
acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
relativa al competente ufficio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti
medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di
macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge potra' essere accreditata agli
istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da
stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle
anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita
erogazione dei prestiti nelle more degli acereditamenti
disposti dalla Tesoreria".
- Il testo dell'art. 127, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, e' il
seguente:
"3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da adottare entro il
31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla
produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di
sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la
riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e'
istituito presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione
dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
del fondo."
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante "Piano per
la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio
1982, n. 53.
- Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n.
41 e' il seguente:
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare). - Per
l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al
precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la
pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
963, si costituisce in "Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare ; a tal fine la Commissione e' integrata da:
a) un rappresentante del Ministro per la ricerca
scientifica e tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni
Sicilia, Sardegna e Friuli - Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle altre regioni
designati dalla Commissione interregionale di cui all'art.
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal Comitato per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art.
6.
Il presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni
rappresentanti di associazioni e di organizzazioni
interessate alla materia.
Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi
di lavoro sono affidate al segretario della Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da
due impiegati di livello inferiore al VII.
Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della Marina mercantile, su proposta
dello stesso Comitato.".
- Il testo dell'art. 67 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, legge finanziaria 2002, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 67 (Programmazione negoziata in agricoltura). -
1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di
programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della
pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti
territoriali e contratti di programma riguardanti il
settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro per le attivita'
produttive, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sono predisposti contratti di
programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali,
attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale
previa delibera del CIPE secondo cli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura,
nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le
revoche di cui al comma 1.
2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma
2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni
comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'art. 11
del decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138. convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e
successive modificazioni.
3. (Aggiunge un periodo all'art. 124, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388).".