Art. 69 (Misure in materia agricola) 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee". 2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee". 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il seguente: "3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande". 4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 1 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni". 5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il seguente: "5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno". 6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. 7. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni". 8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001 n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. 9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero e' destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228. 10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione di quella zootecnica"; b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "esclusa quella zootecnica". 11. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite le seguenti: "lettere a) e b)". 12. Le disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "e' esteso" e' inserita la seguente: "esclusivamente". 14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2003. 15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono fmalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14. 16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14. 17. All'articolo 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni". 18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".
Note all'art. 69: - Il testo dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2000, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 11 (Contributi per gli investimenti in agricoltura). - 1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' europea e successive modificazioni. 2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi dell'art. 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del 2000. 3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee e purche' la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'ente incaricato. 3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande. 4. Per le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione degli investimenti dismessi o ceduti si effettua considerando il valore di acquisto ridotto degli ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze. 5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi - capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'art. 10. 5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno. 6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 10. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 8, comma 1-ter, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2000, n. 138, convertito, con modficazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' il seguente: "1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate". - Il testo dell'art. 47, commi 6 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria 2002, e' il seguente: "6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere finanziamenti volti a garantire l'integrita' e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina. 7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.". - La legge 14 agosto 1971, n. 817, recante "Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261. - Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 21 dicembre 2001, n. 441, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di due anni.". - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante: "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137. - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137. - Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 28 aprile 1970, n. L 94. - Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 8 luglio 1995, n. L 158. - Il testo dell'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, e' il seguente: "36. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'art. 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.". - La legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1992, n. 51. Il testo degli articoli 2 e 3, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1. Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 3 e la relativa richiesta di spesa. 2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno. 4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste". "Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile. Sono esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti: a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo' essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettera a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre l985; b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalita' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento; c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte; d) [i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano]; d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. 2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente. sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita' del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle minori entrate. 2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche aricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte: a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del fondo; b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del fondo. 4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 2, comma 2. 5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno". - Il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970", e' il seguente: "Art. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola). - Il fondo di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del Fondo possono essere altresi' concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura. Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria. Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e' ridotto al 2 per cento. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti. Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento. Per i prestiti concessi con le disponibilita' del "Fondo gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi. Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potra' essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia' stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli acereditamenti disposti dalla Tesoreria". - Il testo dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, e' il seguente: "3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo." - La legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1982, n. 53. - Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e' il seguente: "Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ; a tal fine la Commissione e' integrata da: a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli - Venezia Giulia; c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) un rappresentante delle industrie conserviere; e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6. Il presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII. Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.". - Il testo dell'art. 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria 2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 67 (Programmazione negoziata in agricoltura). - 1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo. 2. Con decreto del Ministro per le attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo cli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1. 2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'art. 11 del decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni. 3. (Aggiunge un periodo all'art. 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).".