Art. 70.
                (Fondo rotativo per la progettualita)

   1.  I  commi  54,  56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54.   Al  fine  di  razionalizzare  e  accelerare  la  spesa  per
   investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione
   degli   interventi  ammessi  al  cofinanziamento  comunitario,  di
   competenza  dello  Stato, delle regioni, degli enti locali e degli
   altri  enti  pubblici,  e'  istituito  presso  la Cassa depositi e
   prestiti  il  Fondo  rotativo  per  la  progettualita'.  Il  Fondo
   anticipa  le  spese  necessarie  per  la redazione degli studi per
   l'individuazione  del  quadro  dei bisogni e delle esigenze, degli
   studi  di  fattibilita',  delle valutazioni di impatto ambientale,
   dei  documenti  componenti  i  progetti preliminari, definitivi ed
   esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo
   e'  stabilita  periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che
   provvede  alla  sua  alimentazione, in relazione alle dinamiche di
   erogazione  e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e
   comunque  nel  rispetto  dei  limiti annuali di spesa sul bilancio
   dello  Stato  fissati  dal  comma  58.  La  dotazione del Fondo e'
   riservata,  per  un  biennio  ed entro il limite del 30 per cento,
   alle  esigenze  progettuali  degli  interventi  inseriti nel piano
   straordinario  di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con
   particolare  riguardo  a quelli che insistono sul territorio delle
   zone  soggette  a  rischio  sismico. La quota residua del Fondo e'
   riservata,  per  almeno  il  60  per  cento,  in favore delle aree
   depresse  del  territorio  nazionale  nonche'  per l'attuazione di
   progetti   comunitari   da   parte   di  strutture  specialistiche
   universitarie  e  di  alta  formazione europea localizzati in tali
   aree,  ed  entro  il limite del 10 per cento per le opere comprese
   nel  programma  di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
   dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate
   nelle predette aree depresse";
b) "56.   I  criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
   procedura,  i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e
   il  rimborso  dei  finanziamenti  del  Fondo  sono  stabiliti  con
   deliberazione   del   consiglio  di  amministrazione  della  Cassa
   depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione
   del direttore generale, non possono superare l'importo determinato
   sulla  base  delle  tariffe  professionali stabilite dalla vigente
   normativa  e  comunque  il  dieci  per  cento  del  costo presunto
   dell'opera.

   56-bis.   Nello  stabilire  le  modalita'  di  cui  al  comma  56,
relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di
euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti
e'  tenuto  ad  introdurre,  tra i presupposti istruttori, i seguenti
requisiti:
a) studio   di   fattibilita'   valutato  positivamente,  con  parere
   motivato,  dal  nucleo  di valutazione e verifica regionale di cui
   all'articolo  1  della  legge  17 maggio 1999, n. 144. Tale parere
   deve  essere  emesso  entro  il  termine massimo di quarantacinque
   giorni  dalla  data  di ricevimento dello studio, anche in caso di
   valutazione  negativa.  Scaduto  il termine, in mancanza di parere
   espresso, si da' per acquisita la valutazione positiva:
b) provvedimento  del  presidente  della  regione  che  certifichi la
   compatibilita'  dell'opera  con gli indirizzi della programmazione
   regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del
   consiglio  di  amministrazione,  anche  per  le anticipazioni gia'
   concesse,  le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione,
   nel  rispetto  della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il
   piu' efficace utilizzo".

   2.  Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
   3.  Il  primo  periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del  Fondo  sono  ripartite  con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto  e'  trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere  entro quindici
giorni  dalla  data  di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere emanato".
   4.  Il  primo  periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del  Fondo  sono  ripartite  con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto  e'  trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere  entro quindici
giorni  dalla  data  di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere emanato".
 
          Note all'art. 70:
              -  Il  testo dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali) cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  4  (Studi  di fattibilita' delle amministrazioni
          pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni
          regionali  e  locali).  - 1.  Lo studio di fattibilita' per
          opere  di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e'
          lo  strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione
          delle    decisioni   di   investimento   da   parte   delle
          amministrazoni pubbliche.
              2.   Gli   studi   di   fattibilita'   approvati  dalle
          amministrazioni  costituiscono  certificazione  di utilita'
          degli  investimenti  ai  fini dell'accesso preferenziale ai
          fondi   disponibili  per  la  progettazione  preliminare  e
          costituiscono    titolo   preferenziale   ai   fini   della
          valutazione  dei  finanziamenti  delle  opere  in base alle
          disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri.
              3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo
          e'    superiore    a    100   miliardi   di   lire   devono
          obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica
          interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da
          parte  di  enti  ed  amministrazioni  pubblici esterni alle
          stesse.
              4.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare
          periodicamente  i  limiti  di cui al comma 3, tenendo conto
          degli indici ISTAT.
              5.   Per   il   finanziamento  a  fondo  perduto  della
          progettazione    preliminare    dei   soggetti   richiamati
          espressamente   dall'art.   1,   comma   54,   della  legge
          28 dicembre  1995,  n. 549, come modificato dall'art. 8 del
          decreto  -  legge  25 marzo  1997,  n.  67, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, e'
          assegnata  alla  Cassa  depositi e prestiti la somma di 110
          miliardi  di  lire  per  il triennio 1999 - 2001, di cui 30
          miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi
          per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione
          del  fondo  si  provvede  ai  sensi  dell'art.11,  comma 3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.  I  finanziamenti  di  cui al presente comma
          sono  riservati  per  il  50  per cento alle regioni di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.  2052/88  del
          Consiglio,  del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
          La  ripartizione  delle  risorse  e'  effettuata  dal  CIPE
          assegnando   il  70  per  cento  alle  diverse  regioni  in
          percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione
          ai  fondi  comunitari  e  il  residuo  30 per cento secondo
          l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle domande che
          eccedano la quota attribuita alla regione.
              6.  I  finanziamenti  previsti dal comma 5 sono erogati
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti, con determinazione del
          direttore   generale,   non   oltre   trenta  giorni  dalla
          presentazione  delle  domande, secondo l'ordine cronologico
          di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche,
          in   misura  pari  a  quella  richiesta  ma  non  superiore
          all'importo  della  tariffa  professionale  prevista per la
          redazione  del progetto preliminare dell'opera, che non puo
          avere  un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti
          delle  disponibilita'  dei  fondi  assegnati  ai  sensi del
          medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per
          le  quali sia stato redatto lo studio di fattibilita' i cui
          risultati   sono   valutati   positivamente   e  come  tali
          certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui
          all'art.  1  e  giudicati, con provvedimento del presidente
          della  Regione,  compatibili con le previsioni dei rapporti
          interinali   di   cui   alla  deliberazione  del  CIPE  del
          22 dicembre  1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.
          302  del  29 dicembre  1998.  L'assegnazione e' revocata se
          entro   novanta   giorni   dalla   sua  erogazione  non  e'
          documentato   l'avvenuto   affidamento   dell'incarico   di
          progettazione.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire
          40  miliardi  per  l'anno  2000  ed  a lire 40 miliardi per
          l'anno   2001,   si   provvede   mediante  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999
          -  2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          conto  capitale.  "Fondo speciale dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          Ministero.
              8. (abrogato).".
              -  Il testo vigente del comma 5 dell'art. 54 della gia'
          citata legge n. 448/2001, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              "5.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono ripartite con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31  gennaio  di  ciascun  anno, lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  commissioni,  da  esprimere entro
          quindici  giori dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
          della  presente  legge,  per  l'anno  2002,  gli interventi
          ammessi  a  fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.".
              -  Il  testo del comma 3 dell'art. 55 della gia' citata
          legge  n.  448/2001,  cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "3.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono ripartite con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31  gennaio  di  ciascun  anno, lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  commissioni,  da  esprimere entro
          quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il   decreto   puo'   essere  emanato.  In  sede  di  prima
          applicazione,  per  l'anno  2002,  gli interventi ammessi a
          fruire   dei   finanziamenti   erogati   dal   Fondo   sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   commissioni
          parlamentari".