Art. 70.
(Fondo rotativo per la progettualita)
1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per
investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione
degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di
competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli
altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e
prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo
anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per
l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli
studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale,
dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo
e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che
provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di
erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio
dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e'
riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento,
alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con
particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle
zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo e'
riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree
depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di
progetti comunitari da parte di strutture specialistiche
universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali
aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese
nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate
nelle predette aree depresse";
b) "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la
procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e
il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con
deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione
del direttore generale, non possono superare l'importo determinato
sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente
normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto
dell'opera.
56-bis. Nello stabilire le modalita' di cui al comma 56,
relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di
euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti
e' tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti
requisiti:
a) studio di fattibilita' valutato positivamente, con parere
motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere
deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di
valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere
espresso, si da' per acquisita la valutazione positiva:
b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la
compatibilita' dell'opera con gli indirizzi della programmazione
regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del
consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni gia'
concesse, le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione,
nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il
piu' efficace utilizzo".
2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere emanato".
4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere emanato".
Note all'art. 70:
- Il testo dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali) cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 4 (Studi di fattibilita' delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni
regionali e locali). - 1. Lo studio di fattibilita' per
opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e'
lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione
delle decisioni di investimento da parte delle
amministrazoni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle
amministrazioni costituiscono certificazione di utilita'
degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai
fondi disponibili per la progettazione preliminare e
costituiscono titolo preferenziale ai fini della
valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle
disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo
e' superiore a 100 miliardi di lire devono
obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica
interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da
parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle
stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare
periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto
degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della
progettazione preliminare dei soggetti richiamati
espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del
decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e'
assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110
miliardi di lire per il triennio 1999 - 2001, di cui 30
miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi
per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione
del fondo si provvede ai sensi dell'art.11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma
sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE
assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in
percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione
ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande che
eccedano la quota attribuita alla regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati
dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del
direttore generale, non oltre trenta giorni dalla
presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche,
in misura pari a quella richiesta ma non superiore
all'importo della tariffa professionale prevista per la
redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo
avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti
delle disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del
medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per
le quali sia stato redatto lo studio di fattibilita' i cui
risultati sono valutati positivamente e come tali
certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui
all'art. 1 e giudicati, con provvedimento del presidente
della Regione, compatibili con le previsioni dei rapporti
interinali di cui alla deliberazione del CIPE del
22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione e' revocata se
entro novanta giorni dalla sua erogazione non e'
documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di
progettazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire
40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999
- 2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale. "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. (abrogato).".
- Il testo vigente del comma 5 dell'art. 54 della gia'
citata legge n. 448/2001, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
"5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti commissioni, da esprimere entro
quindici giori dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 55 della gia' citata
legge n. 448/2001, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti commissioni
parlamentari".