Art. 71.
               (Fondo rotativo per le opere pubbliche)

   1.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28
dicembre  2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso la
Cassa depositi e prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le opere
pubbliche (FROP).
   2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e'
alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia
e  delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  su proposta del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti,   puo'   apportare  con  proprio  decreto  variazioni  alla
consistenza del Fondo.
   3. Il Fondo e' finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di
competenza  dei  soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  284,  da realizzare
mediante:
a) contratto  di  concessione  di  cui all'articolo 19 della legge 11
   febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione  di  costruzione  e  gestione o affidamento unitario a
   contraente  generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
   20 agosto 2002, n. 190.

   4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo
perduto,  presta  garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti  nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad
assicurare     il     mantenimento     del     relativo    equilibrio
economico-finanziario.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio
decreto   limiti,   condizioni,   modalita',   caratteristiche  della
prestazione  delle  garanzie  e  dei relativi rimborsi, tenendo conto
della  redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata
della   concessione  o  della  gestione.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello
Stato  per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  di  cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
   6.  Il  Governo  procede  annualmente ad una verifica, e riferisce
alle  competenti  Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione
degli  interventi  di  cui  alla  legge  21  dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento
di  valutare  l'efficacia  della strumentazione adottata, in funzione
della  realizzazione  tempestiva,  a  perfetta  regola  d'arte  e nel
rispetto  delle  vigenti  disposizioni nazionali e comunitarie, degli
interventi  di infrastrutturazione strategica di preminente interesse
nazionale.
 
          Note all'art. 71:
              -  Il  testo  dell'art.  47  della gia' citata legge n.
          448/2001 e' il seguente:
              "Art.  47  (Finanziamento delle grandi opere e di altri
          interventi).   -   1.   Per   il  finanziamento  del  piano
          straordinario  delle infrastrutture e delle opere di grandi
          dimensioni  a  livello  regionale e locale, individuate dal
          CIPE,  la  Cassa  depositi e prestiti puo' intervenire, per
          fini  di  interesse  generale,  anche in collaborazione con
          altre   istituzioni   finanziarie,  a  favore  di  soggetti
          pubblici  e  privati  ai  quali  fanno carico gli studi, la
          progettazione,  la realizzazione e la gestione delle opere,
          mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma,
          anche  di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e
          di  assunzioni  di  nuove  partecipazioni  che non dovranno
          essere  di maggioranza  ne'  comunque di controllo ai sensi
          dell'art. 2359 del codice civile.
              2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le
          operazioni  di  cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi
          di   provvista,   ferma   restando  la  compatibilita'  con
          l'ordinaria attivita' di finanziamento prevista dal decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti
          dal   collocamento   sul  mercato  italiano  ed  estero  di
          specifici  prodotti  finanziari, attraverso la societa' per
          azioni  Poste  italiane,  banche  e intermediari finanziari
          vigilati.
              3.  L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta dalla Cassa
          depositi   e   prestiti  in  via  sussidiaria  rispetto  ai
          finanziamenti  concessi da banche o intermediari finanziari
          ad  un  tasso  di  mercato determinato secondo le modalita'
          indicate  nel  decreto  di  cui  al comma 4. Gli interventi
          della  Cassa  depositi  e  prestiti  non  possono essere di
          ammontare   superiore   al   50   per   cento  dell'importo
          complessivo    del    finanziamento,    privilegiando    la
          realizzazione  delle  opere  con  la forma della finanza di
          progetto.
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  della  Cassa  depositi  e prestiti, entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          fissa  con  proprio  decreto limiti, condizioni e modalita'
          dei   finanziamenti,   nonche'   le  caratteristiche  della
          prestazione di garanzie.
              5.  Ai  fini della necessaria autonomia e flessibilita'
          operativa  e  per  consentire  lo  svolgimento dei maggiori
          compiti  di  cui al presente articolo, al comma 4 dell'art.
          70  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le
          parole:  "I  rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
          enti  ed  aziende sono inserite le seguenti: "nonche' della
          Cassa  depositi  e  prestiti , dopo le parole: "Le predette
          aziende  o  enti  sono  inserite  le  seguenti: "e la Cassa
          depositi  e  prestiti  e  al quarto periodo dopo le parole:
          "sono  esercitati  dalle  aziende  ed  enti  predetti  sono
          inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti .
              6.   La   Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  concedere
          finaziamenti   volti   a   garantire   l'integrita'   e  il
          miglioramento   delle  aziende  agricole,  con  particolare
          riferimento  agli  interventi  di  cui alla legge 14 agosto
          1971, n. 817 a favore della proprieta' contadina.
              7.  Restano  a carico dello Stato gli oneri connessi al
          pagamento  degli interessi relativi ai finanziamenti di cui
          al  comma  6,  fino al limite di 2 milioni di euro annui, a
          decorrere dal 2002.
              8.  (Sostituisce il secondo periodo alla lettera f) del
          comma 1 dell'art. 50, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              9. All'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662, ,
          sono  inserite  le  seguenti:  "ad  eccezione dei mutui con
          organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie,
          al  cui  capitale o Fondo lo Stato partecipi, vincolate per
          statuto  a concedere mutui solo per finalita' specifiche di
          interesse pubblico .
              10.  A  valere  sulle  risorse destinate dalla presente
          legge  al  rifinanziamento  del  Fondo  di  cui  alla legge
          15 dicembre  1990,  n.  396,  una somma pari a 3 milioni di
          euro  per  il  2002  e'  utilizzata per la progettazione di
          interventi,   di   particolare   pregio  architettonico  ed
          urbanistico,   nel   quadro   delle   iniziative  volte  al
          perseguimento  dell'obiettivo  di  definizione organica del
          piano  di  localizzazione  degli  uffici  pubblici,  di cui
          all'art. 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti
          pubblici  interessati  presentano  le  proposte relative ai
          predetti  interventi entro quarantacinque giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.".
              -  Il  testo  dell'art. 8 del decreto - legge 15 aprile
          2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          15 giugno  2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali
          urgenti  in  materia  di riscossione, razionalizzazione del
          sistema  di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
          adempimenti  ed  adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture) e' il seguente:
              "Art.   8   (Societa'   per   il   finanziamento  delle
          infrastrutture).  -  1.  La  Cassa  depositi  e prestiti e'
          autorizzata  a  costituire, anche con atto unilaterale, una
          societa'  finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture
          S.p.a.  ;  non  si applicano le disposizioni dell'art. 2362
          del  codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale
          iniziale  e'  pari a euro 1 milione, da versare interamente
          all'atto  della  costituzione;  i  successivi  aumenti  del
          capitale   sono   determinati   con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  anche  a valere sulla
          cartolarizzazione   di   una   parte  dei  propri  crediti,
          individuati  tenendo  conto  dei  principi  di  convenienza
          economica  e  di  salvaguardia delle finalita' di interesse
          pubblico  della  Cassa stessa. Le azioni della societa' non
          possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e'
          ammesso  il  trasferimento con la preventiva autorizzazione
          del Ministro dell'economia e delle finanze.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i
          titoli  e  i  finanziamenti  di  cui  al  comma  5, per gli
          strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le
          garanzie  di  cui  al  comma  3.  Tale garanzia e' elencata
          nell'allegato   allo  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  di  cui all'art. 13 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468.
              3.   La   societa',  in  via  sussidiaria  rispetto  ai
          finanziamenti  concessi  da  banche  e  altri  intermediari
          finanziari:
                a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e
          le   grandi   opere   pubbliche,  purche'  suscettibili  di
          utilizzazione economica;
                b) concede   finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma
          finalizzati  ad  investimenti  per  lo  sviluppo economico.
          Inoltre,  la  societa' concede garanzie per le finalita' di
          cui  alle  lettere  a)  e  b).  La  societa'  puo' altresi'
          assumere   partecipazioni,   che  non  dovranno  essere  di
          maggioranza  ne'  comunque  di controllo ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni
          attivita'   strumentale,  connessa  o  accessoria  ai  suoi
          compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita'
          la  societa'  puo'  altresi'  acquisire  quote azionarie di
          societa'  gia'  partecipate dalla Cassa depositi e prestiti
          operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla
          societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per
          conto terzi di strumenti finanziari
              4.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  sono  formulate  le  linee  direttrici  per
          l'operativita'  della  societa'.  I finanziamenti di cui al
          comma  3,  lettera a), possono essere concessi anche per il
          tramite  di  banche  e  altre  istituzioni  finanziarie.  I
          finanziamenti  di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
          per  il  tramite  di  banche, altre istituzioni finanziarie
          ovvero    sono    messi    a   disposizione   di   soggetti
          istituzionalmente   deputati  al  sostegno  dello  sviluppo
          economico.  I  finanziamenti  sono a medio e lungo termine,
          salva   diversa   e   motivata  determinazione  dell'organo
          amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i
          propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di
          finanziamento  al soddisfacimento dei diritti dei portatori
          dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
          5.   I  beni  e  i  diritti  cosi  destinati  costituiscono
          patrimonio  separato  a  tutti  gli effetti da quello della
          societa'  e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla
          data  dell'emissione  dei  titoli da parte della societa' o
          della  concessione  dei  finanziamenti  da essa assunti, su
          ciascun  patrimonio  separato  non  sono  ammesse azioni da
          parte  di  qualsiasi  creditore  diverso  dai portatori dei
          titoli  emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle
          obbligazioni  nei  confronti dei portatori dei titoli e dei
          concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore
          nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente
          il  patrimonio  separato  con i beni e i diritti destinati.
          Per   ciascuna   operazione   puo'   essere   nominato   un
          rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
          cura  gli  interessi  e  in  loro  rappresentanza esclusiva
          esercita  i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
          modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni
          di  beni  in  favore  della  societa' da parte dello Stato,
          degli   enti   pubblici  non  territoriali  e  di  societa'
          interamente  controllate  dallo  Stato  sono operate con le
          modalita'  di  cui  ai  commi  10 e 12 dell'art. 7. Restano
          ferme   le  competenze  in  materia  di  gestione  di  beni
          demaniali  attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.
          Si  applicano  ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  3  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  42, commi 3 e 4, del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
              5.   La  societa'  raccoglie  la  provvista  necessaria
          mediante   l'emissione   di   titoli   e   l'assunzione  di
          finanziamenti.  I  titoli  sono strumenti finanziari e agli
          stessi  si  applicano le disposizioni del testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui   al  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58.
          L'organo   amministrativo   delibera  sull'emissione  e  le
          caratteristiche  dei  titoli. Alla societa' si applicano il
          comma  2  dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
          le  disposizioni  contenute  nel  titolo  V del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
          dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le
          corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII
          del   medesimo   testo   unico.   La  societa'  si  iscrive
          nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107, comma 1, del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
          1993.   La   Banca   d'Italia,  tenuto  conto  dei  compiti
          istituzionali  della  societa'  e  delle  linee  direttrici
          formulate  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze ai
          sensi  del  comma  4,  adotta i provvedimenti specifici nei
          confronti,   della   societa'   in   materia  di  vigilanza
          prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.
              6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  sono  regolati  la  composizione  del consiglio di
          amministrazione  e  del collegio sindacale della societa' e
          la  durata  in  carica  dei rispettivi membri. E ammessa la
          delega  dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato
          esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri.
              7.  Lo  statuto della societa' e' approvato con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze.
              8.  Il  bilancio  della  societa' e' redatto secondo le
          disposizioni  applicabili relative ai soggetti operanti nel
          settore finanziario.
              9.  Gli  utili  netti  della  societa' sono destinati a
          riserva   se   non   altrimenti   determinato   dall'organo
          amministrativo della societa'.
              10.  Ai  titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
          applica  lo  stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma
          5,   del   decreto  -  legge  25 settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Le  cessioni  a qualsiasi titolo in favore
          della  societa',  le  operazioni  di  provvista,  quelle di
          finanziamento,   nonche'   quelle   relative   a  strumenti
          finanziari   derivati,   e  tutti  i  provvedimenti,  atti,
          contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti
          alle  cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione,
          modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie di qualunque
          tipo  da  chiunque  e  in qualsiasi momento prestate e alle
          loro   eventuali   surroghe,  sostituzioni,  postergazioni,
          frazionamenti  e  cancellazioni anche parziali (ivi incluse
          le  cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a tali
          operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei
          contratti  ad  esse  relativi), sono esenti dall'imposta di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale  e  da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni
          altro  tributo  o  diritto.  Non  si  applica  la  ritenuta
          prevista  dai  commi  2  e  3  dell'art. 26 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari
          della societa'. Ciascun patrimonio separato di cui al comma
          4  non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta
          regionale   sulle   attivita'   produttive.   Sono  esclusi
          dall'applicazione   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  i
          trasferimenti  di  immobili alla societa' e le locazioni in
          favore   di  amministrazioni  dello  Stato,  enti  pubblici
          territoriali e altri soggetti pubblici.
              11.  La  societa'  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare,
          ove  la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
          confronti  della  societa'  al  fine  di  assicurare  che i
          comportamenti  operativi  della  stessa siano conformi alla
          legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e
          siano  coerenti  con  le  linee  strategiche  indicate  nei
          decreti di cui al primo periodo del comma 4.
              12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
              12  -  bis.  Resta  fermo quanto previsto dalla vigente
          disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.".
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 284 (Riordino della Cassa
          depositi  e  prestiti,  a  norma  dell'art.  11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              "1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello
          Stato  dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197,
          e   successive   modifiche   e   integrazioni,  di  propria
          personalita'   giuridica   e  di  autonomia  ordinamentale,
          organizzativa,  patrimoniale  e  di  bilancio,  svolge, nel
          rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria
          solidita'  patrimoniale, le seguenti attivita' e servizi di
          interesse economico generale:
                a) ricevere  direttamente  depositi,  con la garanzia
          dello  Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni,
          enti  locali  e  di altri enti pubblici, nonche' di privati
          nei  casi  prescritti  da  leggi o da regolamenti ovvero su
          disposizione dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
                b) concedere  finanziamenti,  sotto  qualsiasi forma,
          allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti
          pubblici,  ai  gestori di pubblici servizi, alle societa' a
          cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla
          legge;
                c) gestire fondi e svolgere attivita' per conto delle
          amministrazioni  pubbliche  e,  nei casi e per le finalita'
          previsti dalla legge, di altri soggetti;
                d) svolgere  altre  attivita' e altri servizi ad essa
          assegnati.".
              -  Il  testo dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 (legge quadro in lavori pubblici) e' il seguente:
              "Art.   19   (Sistemi   di   realizzazione  dei  lavori
          pubblici).  -  01.  I  lavori pubblici di cui alla presente
          legge  possono  essere  realizzati  esclusivamente mediante
          contratti  di  appalto o di concessione di lavori pubblici,
          salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
              1.  I  contratti  di  appalto di lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge  sono  contratti  a  titolo  oneroso,
          conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
          di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
                a) la  sola  esecuzione  dei  lavori  pubblici di cui
          all'art. 2, comma 1;
                b) la  progettazione  esecutiva  di  cui all'art. 16,
          comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
          2, comma 1, qualora:
                  1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
          euro;
                  2)    riguardino    lavori    la   cui   componente
          impiantistica  o  tecnologica  incida  per  piu' del 60 per
          cento del valore dell'opera;
                  3)  riguardino  lavori  di manutenzione, restauro e
          scavi archeologici;
                  4)  riguardino lavori di importo pari o superiore a
          10 milioni di euro.
              1  -  bis.  Per  l'affidamento  dei contratti di cui al
          comma  1,  lettera b),  la  gara  e' indetta sulla base del
          progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
              1  -  ter.  L'appaltatore  che  partecipa ad un appalto
          integrato  di  cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
          requisiti  progettuali  previsti dal bando o deve avvalersi
          di   un  progettista  qualificato  alla  realizzazione  del
          progetto   esecutivo  individuato  in  sede  di  offerta  o
          eventualmente  associato; il bando indica l'ammontare delle
          spese  di  progettazione  esecutiva comprese nell'importo a
          base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
          conformita'  a  quanto richiesto dalla normativa in materia
          di  gare  di  progettazione.  L'ammontare  delle  spese  di
          progettazione   non   e'   soggetto   a   ribasso   d'asta.
          L'appaltatore   risponde   dei   ritardi   e   degli  oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
          e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
          1999,  n.  554,  nel  caso  di  opere di particolare pregio
          architettonico, il responsabile del procedimento procede in
          contraddittorio   con   il   progettista  qualificato  alla
          realizzazione   del  progetto  esecutivo  a  verificare  la
          conformita'   con   il  progetto  definitivo,  al  fine  di
          accertare    l'unita'   progettuale.   Al   contraddittorio
          partecipa  anche  il  progettista titolare dell'affidamento
          del  progetto  definitivo,  che si esprime in ordine a tale
          conformita'.
              1 - quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni
          mobili  e  delle  superfici decorate di beni architettonici
          sottoposte  alle  disposizioni di tutela previste dal testo
          unico  di  cui  al  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad
          altre  lavorazioni  afferenti  ad  altre categorie di opere
          generali  e  speciali  individuate  dal  regolamento di cui
          all'art.  3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art.
          8,   comma  2.  L'affidamento  dei  lavori  di  restauro  e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici  comprende,  di  regola, l'affidamento
          dell'attivita'   di   progettazione  successiva  a  livello
          preliminare.
              1  -  quinquies.  Nel caso di affidamento dei lavori in
          assicurazione  di  qualita', qualora la stazione appaltante
          non  abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
          fatto  obbligo  alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
          qualificati,   secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
          responsabile  del  procedimento ed al direttore dei lavori,
          in  modo  da  assicurare  che  anche il funzionamento della
          stazione  appaltante  sia  conforme  ai livelli di qualita'
          richiesti dall'appaltatore.
              2.  Le  concessioni  di  lavori pubblici sono contratti
          conclusi  in  forma  scritta  fra  un  imprenditore  ed una
          amministrazione   aggiudicatrice,   aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica.  La
          controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
          unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e di
          sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
          necessario    il    soggetto    concedente    assicura   al
          concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico -
          finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
          relazione  alla  qualita'  del  servizio da prestare, anche
          mediante  un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di
          prezzo,   i   soggetti   aggiudicatori  possono  cedere  in
          proprieta'  o  diritto  di  godimento  beni  immobili nella
          propria  disponibilita',  o  allo scopo espropriati, la cui
          utilizzazione  sia  strumentale  o  connessa  all'opera  da
          affidare  in  concessione,  nonche'  beni  immobili che non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
          indicati  nel  programma  di cui all'art. 14, ad esclusione
          degli  immobili  ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
          sensi  del  decreto  -  legge  25 settembre  2001,  n. 351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Qualora il soggetto concedente disponga di
          progettazione   definitiva  o  esecutiva,  l'oggetto  della
          concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,  puo'
          essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
          suo completamento da parte del concessionario.
              2  -  bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
          assicurare  il  perseguimento  dell'equilibrio  economico -
          finanziario  degli  investimenti  del  concessionario, puo'
          stabilire   che  la  concessione  abbia  una  durata  anche
          superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
          concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2
          sull'importo  totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
          modifiche  delle condizioni del mercato. I presupposti e le
          condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
          finanziario  degli  investimenti e della connessa gestione,
          da    richiamare   nelle   premesse   del   contratto,   ne
          costituiscono  parte  integrante.  Le  variazioni apportate
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a detti presupposti o
          condizioni   di   base,   nonche'   norme   legislative   e
          regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o
          nuove  condizioni  per l'esercizio delle attivita' previste
          nella   concessione,   qualora   determinino  una  modifica
          dell'equilibrio  del  piano,  comportano  la sua necessaria
          revisione  da attuare mediante rideterminazione delle nuove
          condizioni  di  equilibrio,  anche  tramite  la proroga del
          termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della
          predetta  revisione  il  concessionario puo' recedere dalla
          concessione.  Nel  caso in cui le variazioni apportate o le
          nuove   condizioni   introdotte   risultino  favorevoli  al
          concessionario,   la  revisione  del  piano  dovra'  essere
          effettuata  a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso
          del  concessionario  si applicano le disposizioni dell'art.
          37  -  septies,  comma  1,  lettere  a) e b), e comma 2. Il
          contratto  deve contenere il piano economico-finanziario di
          copertura   degli   investimenti   e   deve   prevedere  la
          specificazione   del   valore   residuo   al   netto  degli
          ammortamenti  annuali,  nonche'  l'eventuale valore residuo
          dell'investimento   non   ammortizzato   al  termine  della
          concessione.
              2  -  ter.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici possono
          affidare  in concessione opere destinate alla utilizzazione
          diretta   della   pubblica   amministrazione,   in   quanto
          funzionali  alla gestione di servizi pubblici, a condizione
          che  resti  al  concessionario l'alea economico-finanziaria
          della gestione dell'opera.
              2  -  quater.  Il concessionario, ovvero la societa' di
          progetto  di  cui  all'art.  37  - quater, partecipano alla
          Conferenza   di   servizi  finalizzata  all'esame  ed  alla
          approvazione  dei progetti di loro competenza; in ogni caso
          essi non hanno diritto di voto.
              3.  Le  amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
          cui  all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
          soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
          finzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
          pubblici.   Sulla   base   di   apposito   disciplinare  le
          amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
          finzioni  di  stazione  appaltante  ai  Provveditorati alle
          opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
              4.  I  contratti  di appalto di cui alla presente legge
          sono  stipulati  a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
          20 marzo  1865,  n.  2248,  allegato  F, ovvero a corpo e a
          misura  ai  sensi  dell'art. 329 della citata legge n. 2248
          del  1865,  allegato  F; salvo il caso di cui al comma 5, i
          contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4)
          del presente articolo, sono stipulati a corpo.
              5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
          2,  stipulare  a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
          326  della  legge  20 marzo  1865,  n.  2248, allegato F, i
          contratti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  di importo
          inferiore  a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
          a  manutenzione,  restauro  e  scavi  archeologici  nonche'
          quelli   relativi   alle  opere  in  sotterraneo  e  quelli
          afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
              5  - bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
          ogni  caso  soltanto  dopo  che  la  stazione appaltante ha
          approvato  il  progetto  esecutivo. L'esecuzione dei lavori
          puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
          progetto   esecutivo   qualora   si  tratti  di  lavori  di
          manutenzione o di scavi archeologici.
              5  - ter. In sostituzione totale o parziale delle somme
          di  denaro  costituenti  il  corrispettivo dell'appalto, il
          bando    di    gara   puo'   prevedere   il   trasferimento
          all'appaltatore   della   proprieta'   di   beni   immobili
          appartenenti    all'amministrazione   aggiudicatrice   gia'
          indicati  nel  programma  di  cui all'art. 14 in quanto non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse pubblico; fermo
          restando   che   detto  trasferimento  avviene  non  appena
          approvato  il  certificato di collaudo dei lavori, il bando
          di   gara   puo'   prevedere  un  momento  antecedente  per
          l'immissione nel possesso dell'immobile.
              5 - quater. La gara avviene tramite offerte che possono
          riguardare   la   sola   acquisizione  dei  beni,  la  sola
          esecuzione  dei  lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
          dei  lavori  e  l'acquisizione  dei  beni. L'aggiudicazione
          avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
          alla  esecuzione  dei  lavori  e alla acquisizione dei beni
          ovvero  in  favore  delle  due  migliori  offerte  separate
          relative,  rispettivamente,  alla  acquisizione dei beni ed
          alla  esecuzione  dei  lavori, qualora la loro combinazione
          risulti     piu'    conveniente    per    l'amministrazione
          aggiudicatrice  rispetto  alla  predetta  migliore  offerta
          congiunta.  La  gara  si  intende deserta qualora non siano
          presentate   offerte   per   l'acquisizione  del  bene.  Il
          regolamento   di   cui  all'art.  3,  comma  2,  disciplina
          compiutamente  le modalita' per l'effettuazione della stima
          degli immobili di cui al comma 5 - ter nonche' le modalita'
          di aggiudicazione".
              -   Il   testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
          20 agosto  2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443, per la realizzazione delle infrastrutture e
          degli  insediamenti  produttivi  strategici  e di interesse
          nazionale) e' il seguente:
              "Art.  6  (Modalita'  di realizzazione). - 1. In deroga
          alle  previsioni  di cui all'art. 19 della legge quadro, la
          realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
                a) concessione di costruzione e gestione;
                b) affidamento unitario a contraente generale.".
              -  Il  testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
              "Art.  13  (Garanzie statali). - In allegato allo stato
          di  previsione  della  spesa  del Ministero del tesoro sono
          elencate  le  garanzie  principali  e  sussidiarie prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.".
              -  Il  titolo  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443 e
          successive modificazioni e' il seguente: "Delega al Governo
          in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre 2001, n. 299, S.O.)