Art. 71.
(Fondo rotativo per le opere pubbliche)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso la
Cassa depositi e prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le opere
pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e'
alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti, puo' apportare con proprio decreto variazioni alla
consistenza del Fondo.
3. Il Fondo e' finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di
competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare
mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a
contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo
perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad
assicurare il mantenimento del relativo equilibrio
economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio
decreto limiti, condizioni, modalita', caratteristiche della
prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto
della redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata
della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello
Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione
degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento
di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione
della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel
rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli
interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse
nazionale.
Note all'art. 71:
- Il testo dell'art. 47 della gia' citata legge n.
448/2001 e' il seguente:
"Art. 47 (Finanziamento delle grandi opere e di altri
interventi). - 1. Per il finanziamento del piano
straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi
dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal
CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo' intervenire, per
fini di interesse generale, anche in collaborazione con
altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti
pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la
progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere,
mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma,
anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e
di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno
essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile.
2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le
operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi
di provvista, ferma restando la compatibilita' con
l'ordinaria attivita' di finanziamento prevista dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti
dal collocamento sul mercato italiano ed estero di
specifici prodotti finanziari, attraverso la societa' per
azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari
vigilati.
3. L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta dalla Cassa
depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari
ad un tasso di mercato determinato secondo le modalita'
indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi
della Cassa depositi e prestiti non possono essere di
ammontare superiore al 50 per cento dell'importo
complessivo del finanziamento, privilegiando la
realizzazione delle opere con la forma della finanza di
progetto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalita'
dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche della
prestazione di garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilita'
operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori
compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'art.
70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le
parole: "I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende sono inserite le seguenti: "nonche' della
Cassa depositi e prestiti , dopo le parole: "Le predette
aziende o enti sono inserite le seguenti: "e la Cassa
depositi e prestiti e al quarto periodo dopo le parole:
"sono esercitati dalle aziende ed enti predetti sono
inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti .
6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere
finaziamenti volti a garantire l'integrita' e il
miglioramento delle aziende agricole, con particolare
riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto
1971, n. 817 a favore della proprieta' contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al
pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui
al comma 6, fino al limite di 2 milioni di euro annui, a
decorrere dal 2002.
8. (Sostituisce il secondo periodo alla lettera f) del
comma 1 dell'art. 50, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
9. All'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662, ,
sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con
organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie,
al cui capitale o Fondo lo Stato partecipi, vincolate per
statuto a concedere mutui solo per finalita' specifiche di
interesse pubblico .
10. A valere sulle risorse destinate dalla presente
legge al rifinanziamento del Fondo di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di
euro per il 2002 e' utilizzata per la progettazione di
interventi, di particolare pregio architettonico ed
urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al
perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del
piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui
all'art. 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti
pubblici interessati presentano le proposte relative ai
predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto - legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali
urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture) e' il seguente:
"Art. 8 (Societa' per il finanziamento delle
infrastrutture). - 1. La Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una
societa' finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture
S.p.a. ; non si applicano le disposizioni dell'art. 2362
del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale
iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente
all'atto della costituzione; i successivi aumenti del
capitale sono determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti
dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla
cartolarizzazione di una parte dei propri crediti,
individuati tenendo conto dei principi di convenienza
economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse
pubblico della Cassa stessa. Le azioni della societa' non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e'
ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i
titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli
strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le
garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da banche e altri intermediari
finanziari:
a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e
le grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di
utilizzazione economica;
b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma
finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico.
Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di
cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi'
assumere partecipazioni, che non dovranno essere di
maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni
attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi
compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita'
la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di
societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti
operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla
societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per
conto terzi di strumenti finanziari
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono formulate le linee direttrici per
l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al
comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il
tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I
finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie
ovvero sono messi a disposizione di soggetti
istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo
economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine,
salva diversa e motivata determinazione dell'organo
amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i
propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di
finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori
dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
5. I beni e i diritti cosi destinati costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla
data dell'emissione dei titoli da parte della societa' o
della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su
ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da
parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle
obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei
concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore
nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente
il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati.
Per ciascuna operazione puo' essere nominato un
rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni
di beni in favore della societa' da parte dello Stato,
degli enti pubblici non territoriali e di societa'
interamente controllate dallo Stato sono operate con le
modalita' di cui ai commi 10 e 12 dell'art. 7. Restano
ferme le competenze in materia di gestione di beni
demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.
Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le
disposizioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
5. La societa' raccoglie la provvista necessaria
mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di
finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli
stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le
caratteristiche dei titoli. Alla societa' si applicano il
comma 2 dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le
corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII
del medesimo testo unico. La societa' si iscrive
nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti
istituzionali della societa' e delle linee direttrici
formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei
confronti, della societa' in materia di vigilanza
prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono regolati la composizione del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale della societa' e
la durata in carica dei rispettivi membri. E ammessa la
delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato
esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri.
7. Lo statuto della societa' e' approvato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il bilancio della societa' e' redatto secondo le
disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel
settore finanziario.
9. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa'.
10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
applica lo stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma
5, del decreto - legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore
della societa', le operazioni di provvista, quelle di
finanziamento, nonche' quelle relative a strumenti
finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti,
contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti
alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei
contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni
altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta
prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari
della societa'. Ciascun patrimonio separato di cui al comma
4 non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Sono esclusi
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i
trasferimenti di immobili alla societa' e le locazioni in
favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici
territoriali e altri soggetti pubblici.
11. La societa' e' posta sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti della societa' al fine di assicurare che i
comportamenti operativi della stessa siano conformi alla
legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e
siano coerenti con le linee strategiche indicate nei
decreti di cui al primo periodo del comma 4.
12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
12 - bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa
depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello
Stato dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197,
e successive modifiche e integrazioni, di propria
personalita' giuridica e di autonomia ordinamentale,
organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel
rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria
solidita' patrimoniale, le seguenti attivita' e servizi di
interesse economico generale:
a) ricevere direttamente depositi, con la garanzia
dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni,
enti locali e di altri enti pubblici, nonche' di privati
nei casi prescritti da leggi o da regolamenti ovvero su
disposizione dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma,
allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti
pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle societa' a
cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla
legge;
c) gestire fondi e svolgere attivita' per conto delle
amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalita'
previsti dalla legge, di altri soggetti;
d) svolgere altre attivita' e altri servizi ad essa
assegnati.".
- Il testo dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (legge quadro in lavori pubblici) e' il seguente:
"Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). - 01. I lavori pubblici di cui alla presente
legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per
cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro.
1 - bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al
comma 1, lettera b), la gara e' indetta sulla base del
progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
1 - ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a
base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia
di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio
architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformita' con il progetto definitivo, al fine di
accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
1 - quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad
altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere
generali e speciali individuate dal regolamento di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art.
8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento
dell'attivita' di progettazione successiva a livello
preliminare.
1 - quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante
non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori,
in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita'
richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico -
finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche
mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in
proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella
propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto - legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario.
2 - bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico -
finanziario degli investimenti del concessionario, puo'
stabilire che la concessione abbia una durata anche
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2
sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonche' norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o
nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste
nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria
revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del
termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della
predetta revisione il concessionario puo' recedere dalla
concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le
nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano dovra' essere
effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso
del concessionario si applicano le disposizioni dell'art.
37 - septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il
contratto deve contenere il piano economico-finanziario di
copertura degli investimenti e deve prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione.
2 - ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
2 - quater. Il concessionario, ovvero la societa' di
progetto di cui all'art. 37 - quater, partecipano alla
Conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
finzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
finzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i
contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4)
del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i
contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche'
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5 - bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
5 - ter. In sostituzione totale o parziale delle somme
di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il
bando di gara puo' prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprieta' di beni immobili
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14 in quanto non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico; fermo
restando che detto trasferimento avviene non appena
approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando
di gara puo' prevedere un momento antecedente per
l'immissione nel possesso dell'immobile.
5 - quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti piu' conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5 - ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre
2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale) e' il seguente:
"Art. 6 (Modalita' di realizzazione). - 1. In deroga
alle previsioni di cui all'art. 19 della legge quadro, la
realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.".
- Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
"Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.".
- Il titolo della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
successive modificazioni e' il seguente: "Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2001, n. 299, S.O.)