Art. 72.
(Fondi rotativi per le imprese)
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli
interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di
trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli
investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato
di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a
decorrere dal 10 gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e
modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti
principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo'
essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla
concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro
da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle concessioni, i
decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere
emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto
il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto
degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo
costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente
gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle
disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contributi in conto interessi nonche' alla concessione di incentivi
per attivita' produttive disposti con le procedure di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i
contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di
incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti
finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e' definita la
programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli
adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.
Note all'art. 72:
- Il titolo del decreto - legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488 e' il seguente: "Modifiche della legge 1 marzo
1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249).
- Il titolo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297 e' il seguente: "Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori" (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201).