Art. 72.
                   (Fondi rotativi per le imprese)

   1.   Fatte   salve   le  risorse  destinate  all'attuazione  degli
interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
iscritte  nei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato aventi natura di
trasferimenti  alle  imprese  per  contributi  alla produzione e agli
investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato
di previsione della spesa.
   2.  I  contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a
decorrere  dal  10  gennaio  2003,  sono attribuiti secondo criteri e
modalita'  stabiliti  dal  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,
d'intesa   con  il  Ministro  competente,  sulla  base  dei  seguenti
principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo'
   essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la  decorrenza  del  rimborso  inizia  dal primo quinquennio dalla
   concessione  contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro
   da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il  tasso  d'interesse  da  applicare  alle somme rimborsate viene
   determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

   3.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita' delle concessioni, i
decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere
emanati  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto
il Presidente del Consiglio dei ministri.
   4.  Ai  fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto
degli  obblighi  comunitari  per  la realizzazione degli obiettivi di
finanza  pubblica,  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente
gli  enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle
disposizioni di cui al presente articolo.
   5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contributi  in  conto interessi nonche' alla concessione di incentivi
per  attivita'  produttive  disposti  con  le  procedure  di  cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i
contratti  d'area  e  i contratti di programma, e alla concessione di
incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti
finanziari,  di  cui  al  presente articolo, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze,  per  quanto riguarda gli aspetti finanziari, e' definita la
programmazione   temporale,   per   il   triennio   2003-2005,  degli
adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.
 
          Note all'art. 72:
              -  Il  titolo  del  decreto - legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992, n. 488 e' il seguente: "Modifiche della legge 1 marzo
          1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
          straordinario  nel  Mezzogiorno" (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249).
              -  Il titolo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
          297   e'   il   seguente:   "Riordino  della  disciplina  e
          snellimento  delle  procedure per il sostegno della ricerca
          scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle
          tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori" (Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201).