Art. 73.
(Estensione di interventi di promozione industriale)
1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, puo' essere disposto che gli interventi
di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da
crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle
individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120
del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per
i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e'
stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono
individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attivita'
produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli
ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli
investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree
individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo
Italia Spa, su direttive del Ministero delle attivita' produttive,
approvato dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla
salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche' allo
sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad
attivita' sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e
dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa
trasmette annualmente al Ministero delle attivita' produttive, che
riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli
interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti
dal Ministero delle attivita' produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata
all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea.
Note all'art. 73:
- Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77 e convertito
in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma,
legge 15 maggio 1989, n. 181, Gazzetta Ufficiale 23 maggio
1989, n. 118), reca: "Misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia".L'art. 5 cosi recita:
"Art. 5. - 1. Al fine di accelerare la ripresa
economica ed occupazionale delle aree interessate dal
processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di
cui all'art. 1 il CIPI, su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
programma speciale di reindustrializzazione delle aree di
crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole
iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro
insediamento, nonche' il programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei
settori dell'industria e dei servizi con particolare
riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con
imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si
provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei
programmi.
3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di
incentivazione di cui all'art. 6, il programma speciale di
reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con
riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
percentuale minima del personale siderurgico esuberante da
assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle singole iniziative ed alle professionalita'
richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma
determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione
aggiuntiva di cui all'art. 6.
3 - bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e
per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi
all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono
dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili".
- Il Trattato che istituisce la Comunita' europea,
firmato a Roma il 25 marzo 1957, e' stato ratificato con
legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, supplemento ordinario.
La numerazione degli articoli del suddetto trattato e'
stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997,
firmato ad Amsterdam, che ha apportato numerose modifiche e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea
10 novembre 1997, n. C 340.