Art. 73.
        (Estensione di interventi di promozione industriale)

   1.  Con  delibera  del  CIPE,  da emanare su proposta del Ministro
delle  attivita'  produttive, puo' essere disposto che gli interventi
di  promozione  industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1
aprile  1989,  n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio  1989,  n.  181, siano effettuati anche in aree interessate da
crisi   di  settore  nel  comparto  industriale,  diverse  da  quelle
individuate  ai  sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120
del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per
i  quali  con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri e'
stato  dichiarato  o  prorogato  lo  stato di emergenza. Le aree sono
individuate  dal  CIPE  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli
ripercussioni sull'economia locale.
   2.  Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli
investimenti  nel  settore  delle  industrie e dei servizi nelle aree
individuati  dal  CIPE  ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo
Italia  Spa,  su  direttive del Ministero delle attivita' produttive,
approvato  dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla
salvaguardia   dei  livelli  occupazionali  esistenti,  nonche'  allo
sviluppo  del  tessuto  economico  locale,  attraverso  il ricorso ad
attivita'  sostitutive,  nel  rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
   3.  Al  fine  di  effettuare  il  monitoraggio  dell'efficienza  e
dell'efficacia  degli  interventi  agevolativi,  Sviluppo  Italia Spa
trasmette  annualmente  al  Ministero delle attivita' produttive, che
riferisce  al  CIPE,  un  rapporto  sullo  stato  di attuazione degli
interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti
dal Ministero delle attivita' produttive.
   4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata
all'approvazione   da  parte  della  Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea.
 
          Note all'art. 73:
              -  Il  decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, (pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77 e convertito
          in  legge,  con  modificazioni,  con l'art. 1, primo comma,
          legge  15 maggio 1989, n. 181, Gazzetta Ufficiale 23 maggio
          1989,   n.   118),   reca:   "Misure   di   sostegno  e  di
          reindustrializzazione    in   attuazione   del   piano   di
          risanamento della siderurgia".L'art. 5 cosi recita:
              "Art.  5.  -  1.  Al  fine  di  accelerare  la  ripresa
          economica  ed  occupazionale  delle  aree  interessate  dal
          processo  di  ristrutturazione  del comparto siderurgico di
          cui  all'art.  1  il  CIPI,  su proposta del Ministro delle
          partecipazioni   statali,   di   concerto,  per  quanto  di
          competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
          nel  Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, il
          programma  speciale  di reindustrializzazione delle aree di
          crisi  siderurgica,  nel  quale sono specificate le singole
          iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
          Terni,   Napoli   e   Taranto   individuati   per  il  loro
          insediamento,    nonche'   il   programma   di   promozione
          industriale   predisposto  dalla  Societa'  finanziaria  di
          promozione  e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
          (SPI  S.p.a.),  relativo  ad iniziative imprenditoriali nei
          settori   dell'industria  e  dei  servizi  con  particolare
          riferimento  a  quelle  da realizzare in collaborazione con
          imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
              2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al  comma 1 si
          provvede   alla   integrazione   e   all'aggiornamento  dei
          programmi.
              3.   Ai   fini   dell'attribuzione   dei   livelli   di
          incentivazione  di cui all'art. 6, il programma speciale di
          reindustrializzazione  di  cui  al  comma  1 definisce, con
          riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
          nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
          percentuale  minima del personale siderurgico esuberante da
          assumere,  correlata  alla  natura  ed alle caratteristiche
          delle   singole   iniziative   ed   alle   professionalita'
          richieste.  L'inosservanza  del disposto del presente comma
          determina  la  decadenza  dal beneficio dell'incentivazione
          aggiuntiva di cui all'art. 6.
              3  -  bis.  Le opere occorrenti per il primo impianto e
          per   l'ampliamento   degli   immobili  aziendali  relativi
          all'insediamento  delle  iniziative  di cui al comma 1 sono
          dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili".
              -  Il  Trattato  che  istituisce  la Comunita' europea,
          firmato  a  Roma  il 25 marzo 1957, e' stato ratificato con
          legge  14 ottobre  1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  23 dicembre 1957, n. 317, supplemento ordinario.
          La  numerazione  degli  articoli  del  suddetto trattato e'
          stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997,
          firmato ad Amsterdam, che ha apportato numerose modifiche e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea
          10 novembre 1997, n. C 340.