Art. 75.
                       (Interventi ferroviari)

   1.  Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso
la  costituzione  di  uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti
per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema
alta  velocita/alta  capacita'",  anche al fine di ridurre la quota a
carico  dello  Stato.  Le risorse necessarie per i finanziamenti sono
reperite  sul  mercato  bancario  e  su  quello  dei capitali secondo
criteri  di  trasparenza  ed  economicita'.  Al  fine  di  preservare
l'equilibrio  economico  e  finanziario  di  Infrastrutture  Spa e' a
carico  dello  Stato  l'integrazione dell'onere per il servizio della
parte  del  debito  nei  confronti  di  Infrastrutture Spa che non e'
adeguatamente   remunerabile  utilizzando  i  soli  flussi  di  cassa
previsionali  per  il  periodo di sfruttamento economico del "Sistema
alta velocita/alta capacita'".
   2.  Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione   dell'infrastruttura   ferroviaria   nazionale,  nella  sua
interezza  o  anche  solo  per la parte relativa alla realizzazione e
gestione   del  "Sistema  alta  velocita/alta  capacita'",  il  nuovo
concessionario  assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito  residuo  nei  confronti  di Infrastrutture Spa e subentra nei
relativi  rapporti  contrattuali.  Le  somme eventualmente dovute dal
concedente  al  precedente  concessionario  per  l'utilizzo  dei beni
necessari  per  lo  svolgimento  del  servizio, per il riscatto degli
stessi  o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al
rimborso  del  debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo
Stato  garantisce  il  debito residuo nei confronti di Infrastrutture
Spa fino al rilascio della nuova concessione.
   3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti esercita
anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e
di  controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per
la  parte  relativa  alla  realizzazione e gestione del "Sistema alta
velocita/alta capacita'".
   4.  I  crediti  e  i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema
alta  velocita/alta  capacita'"  sono  destinati  prioritariamente al
rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi
non   sono   ammesse   azioni   da  parte  di  creditori  diversi  da
Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
   5.  Il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  eautorizzato  a
compensare  l'onere  relativo  alla manutenzione dell' infrastruttura
medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di
cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
   6.  All'articolo  48,  comma  4, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
   "c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente,  si  assume,  al  netto  degli ammontari eventualmente
trattenuti,   l'importo   corrispondente   all'introito   medio   per
passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto nazionale dei trasporti e
stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   per   una   percorrenza  media  convenzionale,  riferita
complessivamente  ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il  decreto  dei  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti e'
emanato  entro  il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di  imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  della  sua
emanazione".
 
          Note all'art. 75:
              -   Il   testo   dell'art.  43,  comma  5  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  Misure  di  finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione e lo sviluppo pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29 dicembre  1998, n. 302,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "5.  In  attesa  che  vengano  definiti gli assetti del
          settore   ferroviario   in   attuazione   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che,
          conseguentemente,  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica disponga la valutazione del
          ramo   d'azienda  "Gestione  dell'infrastruttura  ai  sensi
          dell'art.  55  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, la
          societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  e'  autorizzata a
          costituire,  a  valere  sul  proprio netto patrimoniale, un
          fondo  di  ristrutturazione di importo pari al valore netto
          dell'infrastruttura     risultante    dal    bilancio    al
          31 dicembre 1997".
              -  Il  testo  dell'art.  48,  comma  4  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante:  Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986,  n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a) per  gli  autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
          1,  lettere  a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile   club   d'Italia   deve  elaborare  entro  il
          30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che   provvede   alla   pubblicazione   entro  il
          31 dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo,
          al   netto  degli  ammontari  eventualmente  trattenuti  al
          dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente ai termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
          1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi
          concessi,  a  seguito  di  accordi aziendali, dal datore di
          lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto  -  legge 31 dicembre 1991, n. 419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                c) per  i  fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato.
                c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto ferroviario di
          persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
          ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
          corrispondente         all'introito        medio        per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al  comma 3,  di  2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti e' emanato entro il
          31 dicembre  di  ogni  anno  ed  ha  effetto dal periodo di
          imposta  successivo  a  quello in corso alla data della sua
          emanazione.".