Art. 75.
(Interventi ferroviari)
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso
la costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti
per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema
alta velocita/alta capacita'", anche al fine di ridurre la quota a
carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono
reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo
criteri di trasparenza ed economicita'. Al fine di preservare
l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa e' a
carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della
parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non e'
adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa
previsionali per il periodo di sfruttamento economico del "Sistema
alta velocita/alta capacita'".
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua
interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e
gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'", il nuovo
concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei
relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal
concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni
necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli
stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al
rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo
Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture
Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita
anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e
di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per
la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta
velocita/alta capacita'".
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema
alta velocita/alta capacita'" sono destinati prioritariamente al
rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da
Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria eautorizzato a
compensare l'onere relativo alla manutenzione dell' infrastruttura
medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di
cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione".
Note all'art. 75:
- Il testo dell'art. 43, comma 5 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"5. In attesa che vengano definiti gli assetti del
settore ferroviario in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che,
conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica disponga la valutazione del
ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura ai sensi
dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata a
costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un
fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto
dell'infrastruttura risultante dal bilancio al
31 dicembre 1997".
- Il testo dell'art. 48, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente ai termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto - legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.".