Art. 76.
                        (Interventi stradali)

   1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante  tra  l'altro  la  trasformazione  dell'ANAS  in societa' per
azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   "1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, e'
trasferita  all'ANAS societa' per azioni, di seguito denominata "ANAS
Spa",  in  conto  aumento del capitale sociale la rete autostradale e
stradale  nazionale,  individuata  con decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  461,  e  successive  modificazioni. La pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiate  del  decreto di cui al primo periodo produce gli
effetti  previsti  dall'articolo  2644  del  codice  civile in favore
dell'ANAS  Spa,  nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni
in  catasto.  Gli  uffici  competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti  attivita'  di  trascrizione, intavolazione e voltura. Il
trasferimento  non  modifica  il  regime  giuridico,  previsto  dagli
articoli  823  e  829,  primo  comma,  del  codice  civile,  dei beni
demaniali  trasferiti.  Modalita'  e  valori  di  trasferimento  e di
iscrizione  dei  beni  nel  bilancio della societa' sono definiti con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, anche in deroga
agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.
   1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  conferisce
all'ANAS  Spa,  con  proprio  decreto,  in conto aumento del capitale
sociale,  in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto
all'ANAS  Spa  medesima  e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo
da conferire e sono definite le modalita' di erogazione dello stesso.
   1-quater.  L'ANAS  Spa  e'  autorizzata a costituire, a valere sul
proprio  netto  patrimoniale,  un fondo speciale di importo pari alla
somma  del  valore netto della rete autostradale e stradale nazionale
di  cui  al  comma  1-bis  e  del  valore  dei residui passivi dovuto
all'ANAS  Spa  di  cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore
delle  relative  pertinenze  ed accessori, strumentali alle attivita'
della  stessa  societa'  e  gia'  trasferite  in  proprieta' all'Ente
dall'articolo  3,  commi da 1 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  della  rete  autostradale  e stradale nazionale. Detto fondo e'
finalizzato    principalmente   alla   copertura   degli   oneri   di
ammortamento,   anche  relativamente  ai  nuovi  investimenti,  e  al
mantenimento  della  rete  stradale e autostradale nazionale, nonche'
alla  copertura  degli  oneri  inerenti  l'eventuale ristrutturazione
societaria";
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"All'ANAS  Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo
   14  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n. 333, convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n. 359, di seguito
   denominata  "concessione",  i compiti di cui all'articolo 2, comma
   1,  lettere  da  a)  a  g), nonche' l), del decreto legislativo 26
   febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e
   delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa
   con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
   direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10.  Agli  atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS
   in  societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui
   all'articolo   19  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
   nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del
   decreto-legge   23   gennaio   1993,   n.   16,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";
f) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente comma: "12-bis. I mutui e i
   prestiti  in  capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla
   data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione sono da
   intendere  a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del
   Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
   per l'ammortamento del debito".

   2.   Per   il   completamento   degli  interventi  di  adeguamento
infrastrutturale  previsti  dall'articolo  19,  comma  1, lettera i),
della  legge  1  agosto  2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5
milioni  di  euro  per  l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno
2004.
 
          Note all'art. 76:
              - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002,
          n.  138,  convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
          2002,   n.   178,   recante:   Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138,
          recante   interventi  urgenti  in  materia  tributaria,  di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 187
          del  10 agosto  2002 supplemento ordinario, come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  7  (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni
          contenute   nel   capo  III  del  titolo  III  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  e  per  assicurare  l'urgente
          realizzazione   degli   obiettivi   ivi   previsti,  l'Ente
          nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per
          azioni con la denominazione di: "ANAS societa' per azioni -
          anche  ANAS con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
          comma 7.
              1-bis.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni,
          di  seguito  denominata "ANAS S.p.a. , in conto aumento del
          capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale,
          individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461,
          e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto di cui al primo periodo produce gli
          effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile in favore
          dell'ANAS     S.p.a.,     nonche'    effetti    sostitutivi
          dell'iscrizione  dei beni in catasto. Gli uffici competenti
          provvedono,  se  necessario,  alle conseguenti attivita' di
          trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non
          modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e
          829,  primo  comma,  del  codice civile, dei beni demaniali
          trasferiti.  Modalita'  e  valori  di  trasferimento  e  di
          iscrizione  dei  beni  nel  bilancio  della  societa'  sono
          definiti  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
          a 2345 del codice civile.
              1-ter.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          conferisce  all'ANAS  S.p.a., con proprio decreto, in conto
          aumento   del  capitale  sociale,  in  tutto  o  in  parte,
          l'ammontare  dei  residui  passivi  dovuto  all'ANAS S.p.a.
          medesima  e  in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' quantificato
          l'importo  da  conferire  e  sono  definite le modalita' di
          erogazione dello stesso.
              1-quater.  L'ANAS S.p.a. e' autorizzata a costituire, a
          valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
          importo  pari  alla  somma  del  valore  netto  della  rete
          autostradale  e  stradale nazionale di cui al comma 1-bis e
          del  valore  dei  residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a. di
          cui  al  comma  1-ter. E' escluso dal Fondo il valore delle
          relative   pertinenze   ed   accessori,   strumentali  alle
          attivita'  della  stessa  societa'  e  gia'  trasferite  in
          proprieta'  all'Ente dall'art. 3, commi da 115 a 119, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, della rete autostradale e
          stradale    nazionale.    Detto    fondo   e'   finalizzato
          principalmente  alla copertura degli oneri di ammortamento,
          anche   relativamente   ai   nuovi   investimenti,   e   al
          mantenimento  della rete stradale e autostradale nazionale,
          nonche'  alla  copertura  degli  oneri inerenti l'eventuale
          ristrutturazione societaria.
              2.  All'ANAS  S.p.a. sono attribuiti con concessione ai
          sensi  dell'art.  14  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992,  n.  359,  di  seguito  denominata  "concessione  , i
          compiti  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettere da a) a g),
          nonche',  l)  del  decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143.  L'ANAS  S.p.a.  approva  i progetti di cui al decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.a. approva
          i  progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini
          di  cui  all'art.  2,  comma  2, del decreto legislativo 26
          febbraio  1994,  n.  143, e ad essa compete l'emanazione di
          tutti  gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
          n.  327.  La  concessione e' assentita entro il 31 dicembre
          2002  dal  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
          intesa,  per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
          stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
          l'altro:
                a) le  modalita' di esercizio da parte del concedente
          dei  poteri  di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
          concessionario;
                b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
          di  concessione  a  terzi  da  parte  di  ANAS  S.p.a., per
          gestione,  manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle
          strade  ed autostrade statali e per la costruzione di nuove
          strade ed autostrade statali;
                c) le   modalita'   per  l'erogazione  delle  risorse
          finanziarie   occorrenti  per  l'espletamento  dei  compiti
          affidati  in  concessione, e per la copertura degli oneri a
          carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
          esercitati fino alla trasformazione;
                d) la   durata   della   concessione,  comunque,  non
          superiore a trenta anni.
              4.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  d'intesa  con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, e' approvato lo schema dello
          statuto  di  ANAS  S.p.a.  Con  decreto  del Ministro delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, di intesa con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto attiene agli
          aspetti  finanziari,  da adottarsi entro lo stesso termine,
          e'  approvato  lo  schema della convenzione di concessione.
          Con  le  medesime  modalita'  sono  approvate  le eventuali
          successive  modifiche  dello statuto o della convenzione di
          concessione.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS S.p.a.,
          in   base  al  netto  patrimoniale  risultante  dall'ultimo
          bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
          del  Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
          ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
          amministrazione   della   societa'   determina   il  valore
          definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
          criteri   di   cui   all'art.  11,  comma  2,  della  legge
          21 novembre 2000, n. 342.
              6. Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro
          dell'economia  e delle finanze, il quale esercita i diritti
          dell'azionista    d'intesa    con    il    Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti, secondo le direttive del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri. Il presidente della
          societa'  e  gli altri componenti degli organi sociali sono
          designati   dal   Ministro   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti,   ad   eccezione  del  presidente  del  collegio
          sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia
          e delle finanze.
              7.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea che viene
          convocata,  a  cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
          per  le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
          dei decreti di cui al comma 4.
              8.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
          di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
          vigenti disposizioni.
              9.  Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          dell'Ente  nazionale  per le strade - ANAS al momento della
          trasformazione  prosegue  con  ANAS  S.p.a.  e  continua ad
          essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
              10.    Agli    atti   ed   operazioni   connesse   alla
          trasformazione  dell'ANAS in societa' per azioni si applica
          la  disciplina  tributaria di cui all'art. 19 del decreto -
          legge    11 luglio    1992,   n.   333,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1992,  n.  359,
          nell'interpretazione  autentica di cui all'art. 4, comma 4,
          del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
              11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
          modalita'  previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
          n.   259.  L'ANAS  S.p.a.  puo'  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 43 del
          testo  unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1 611, e successive
          modificazioni.
              12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
          durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
          del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
          sindacale,  gli  stessi  componenti  del  consiglio  e  del
          collegio  dei  revisori dell'Ente nazionale per le strade -
          ANAS.   Sono   assicurate   per  le  attivita'  oggetto  di
          concessione  ad  ANAS  S.p.a.  le  risorse  gia'  assegnate
          all'Ente   nazionale  per  le  strade  -  ANAS.  Fino  alla
          efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.a.
          continua  nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni
          attribuiti   all'Ente   nazionale  per  le  strade  -  ANAS
          utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
          si  applicano  le  norme  ed  i provvedimenti pertinenti il
          predetto  Ente. L'ANAS S.p.a. succede nei rapporti attivi e
          passivi  dell'Ente  nazionale  per  le  strade - ANAS. Ogni
          riferimento  all'ANAS,  contenuto  in  leggi, regolamenti o
          provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.a.
              12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
          per  le  strade  in  essere  alla data di entrata in vigore
          della  presente  disposizione sono da intendere a tutti gli
          effetti  debiti  dello  Stato.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          per l'ammortamento del debito".
              -  Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 reca:
          Individuazione   della   rete   autostradale   e   stradale
          nazionale,  a  norma  dell'art.  98,  comma  2, del decreto
          legislativo  31 marzo  1998, n. 112, ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288.
              - Il testo degli articoli 2644, 823, 829, comma 1, 2254
          e da 2342 a 2345 del codice civile e' il seguente:
              "Art.  2644  (Effetti  della  trascrizione). - Gli atti
          enunciati   nell'articolo   precedente  non  hanno  effetto
          riguardo  ai  terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un atto trascritto o
          iscritto   anteriormente   alla   trascrizione  degli  atti
          medesimi.
              Seguita  la trascrizione, non puo' avere effetto contro
          colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
          diritti   acquistati   verso   il  suo  autore,  quantunque
          l'acquisto risalga a data anteriore.".
              "Art.  823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
          -  I  beni  che  fanno  parte  del  demanio  pubblico, sono
          inalienabili  e  non  possono  formare oggetto di diritti a
          favore  di  terzi,  se  non nei modi e nei limiti stabiliti
          dalle   leggi   che  li  riguardano.  Spetta  all'autorita'
          amministrativa  la  tutela  dei  beni  che  fanno parte del
          demanio  pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via
          amministrativa,  sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa
          della  proprieta'  e  del  possesso  regolati  dal presente
          codice.".
              "Art.   829   (Passaggio   di   beni   dal  demanio  al
          patrimonio).  -  Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
          al    patrimonio    dello   Stato   dev'essere   dichiarato
          dall'autorita'  amministrativa.  Dell'atto deve essere dato
          annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".
              "Art.  2342  (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo
          non  e'  stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
          in danaro.
              Per  i  conferimenti  di beni in natura e di crediti si
          osservano  le  disposizioni  degli articoli 2254 e 2255. Le
          azioni  corrispondenti  a  tali  conferimenti devono essere
          integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non
          possono  formare  oggetto di conferimento le prestazioni di
          opera o di servizi.
              Art.  2343  (Stima dei conferimenti di beni in natura e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          presidente  del  tribunale,  contenente  la descrizione dei
          beni  o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'
          l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
          valore   nominale,  aumentato  dell'eventuale  sopraprezzo,
          delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
          deve essere allegata all'atto costitutivo.
              All'esperto  nominato  dal  presidente del tribunale si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura  civile.  Gli  amministratori e i sindaci devono,
          nel  termine di sei mesi dalla costituzione della societa',
          controllare   le   valutazioni  contenute  nella  relazione
          indicata  nel  primo comma e, se sussistano fondati motivi,
          devono  procedere alla revisione della stima. Fino a quando
          le  valutazioni  non  sono  state  controllate,  le  azioni
          corrispondenti  ai  conferimenti sono inalienabili e devono
          restare  depositate  presso  la societa'. Se risulta che il
          valore  dei  beni  o dei crediti conferiti era inferiore di
          oltre  un  quinto a quello per cui avvenne il conferimento,
          la  societa'  deve  proporzionalmente  ridurre  il capitale
          sociale,  annullando  le  azioni  che  risultano  scoperte.
          Tuttavia  il socio conferente puo' versare la differenza in
          danaro o recedere dalla societa'.
              Art.  2343 - bis (Acquisto della societa' da promotori,
          fondatori,  soci  e  amministratori). - L'acquisto da parte
          della  societa',  per  un corrispettivo pari o superiore al
          decimo  del  capitale  sociale,  di  beni  o di crediti dei
          promotori,  dei fondatori, dei soci o degli amministratori,
          nei  due  anni dalla iscrizione della societa' nel registro
          delle   imprese,  deve  essere  autorizzato  dall'assemblea
          ordinaria.
              L'alienante  deve presentare la relazione giurata di un
          esperto  designato  dai presidente del tribunale contenente
          la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno
          di  essi  attribuito,  i  criteri  di  valutazione seguiti,
          nonche'  l'attestazione che tale valore non e' inferiore al
          corrispettivo   che   deve  comunque  essere  indicato.  La
          relazione  deve essere depositata nella sede della societa'
          durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci
          possono    prenderne    visione.    Entro   trenta   giorni
          dall'autorizzazione  il  verbale  dell'assemblea, corredato
          dalla  relazione  dell'esperto designato dal presidente del
          tribunale,    deve   essere   depositato   a   cura   degli
          amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese:
          del  deposito  deve  essere  fatta  menzione nel Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si
          applicano  agli  acquisti che siano effettuati a condizioni
          normali nell'ambito delle operazioni correnti della societa
          ne'  a  quelli  che avvengono in borsa o sotto il controllo
          dell'autorita' giudiziaria o amministrativa.
              Art.  2344  (Mancato  pagamento  delle  quote). - Se il
          socio   non   esegue   il   pagamento   delle   quote,  gli
          amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
          di  una  diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
          possono  far  vendere  le  azioni  a  suo rischio e per suo
          conto,  a  mezzo di un agente di cambio o di un istituto di
          credito.
              Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
          compratori,  gli amministratori possono dichiarare decaduto
          il   socio,   trattenendo   le  somme  riscosse,  salvo  il
          risarcimento  dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se
          non   possono   essere   rimesse   in   circolazione  entro
          l'esercizio  in  cui  fu pronunziata la decadenza del socio
          moroso,   devono   essere  estinte  con  la  corrispondente
          riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non
          puo'  esercitare  il  diritto  di voto. Denominazione cosi'
          modificata  dall'art. 10, decreto legislativo presidenziale
          19  giugno  1946,  n.  1,  recante  nuove  formule  per  la
          emanazione   dei  decreti  conseguenti  alla  mutata  forma
          istituzionale dello Stato.
              Art.  2345  (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
          dei   conferimenti,   l'atto   costitutivo  puo'  stabilire
          l'obbligo  dei  soci di eseguire prestazioni accessorie non
          consistenti  in  denaro,  determinandone  il  contenuto, la
          durata,   le   modalita'   e   il  compenso,  e  stabilendo
          particolari  sanzioni  per  il caso di inadempimento. Nella
          determinazione  del  compenso  devono  essere  osservate le
          norme   corporative  applicabili  ai  rapporti  aventi  per
          oggetto  le  stesse  prestazioni.  Le  azioni alle quali e'
          connesso   l'obbligo  delle  prestazioni  anzidette  devono
          essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso
          degli amministratori.
              Se  non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
          gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
          modificati senza il consenso di tutti soci.".
              - Il testo dell'art. 3, commi da 115 a 119, della legge
          23    dicembre   1996,   n.   662,   recante:   Misure   di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1996, n. 303, e' il seguente:
              "115.  I  beni  gia'  in  capo  alla  Azienda nazionale
          autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente
          nazionale  per  le  strade,  sono  trasferiti in proprieta'
          all'Ente  medesimo,  con  le seguenti modalita', anche agli
          effetti dell'art. 2657 del codice civile:
                a) per   i   beni  mobili,  all'atto  dell'iscrizione
          nell'inventario dell'Ente;
                b) per   i  beni  mobili  registrati,  alla  data  di
          presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da
          parte    della   direzione   generale   dell'Ente   o   dei
          compartimenti competenti per territorio;
                e) per i beni immobili, alla data di presentazione ai
          competenti   uffici   e   conservatorie   delle  schede  di
          identificazione di cui al comma 116.
              116. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei
          registri  immobiliari,  nonche'  gli  uffici tavolari delle
          regioni  Friuli  -  Venezia  Giulia e Trentino - Alto Adige
          sono   autorizzati   a   provvedere   agli  adempimenti  di
          rispettiva   competenza   in   ordine  alle  operazioni  di
          trascrizione  e  voltura  sulla  base di schede compilate e
          predisposte     dall'Ente     contenenti    gli    elementi
          identificativi  di  ciascun  bene,  con l'indicazione degli
          eventuali  oneri  gravanti  su  di  essi  e  la valutazione
          riferita  ai  valori  di  mercato  correnti alla data del 2
          marzo   1994,   fatte   salve   le   successive  variazioni
          intervenute  alla  data di entrata in vigore della presente
          legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base
          imponibile   agli   effetti   dell'imposta  comunale  sugli
          immobili.
              117.  Le  schede  compilate  ai  sensi  del  comma  116
          contengono   l'attestazione,   da   parte   dei   dirigenti
          compartimentali  dell'Ente  competente  per territorio, che
          alla  data  del  2  marzo  1994  il  bene  risultava  nella
          disponibilita'   dell'Azienda   nazionale   autonoma  delle
          strade.
              118.  L'Ente  nazionale  per  le  strade  trasmette con
          adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di
          trascrizione  relative  ai beni immobili al Ministero delle
          finanze.   Il   direttore  generale  del  dipartimento  del
          territorio  del  Ministero  delle  finanze,  entro sessanta
          giorni,  sentito  l'amministratore dell'Ente, verificata la
          condizione  di  cui  all'art.  4 del decreto legislativo 26
          febbraio  1994,  n.  143,  dispone  con  proprio decreto il
          trasferimento  del  bene. Il decreto costituisce titolo per
          la trascrizione e la voltura.
              119.  Tutti  gli  atti  connessi con l'acquisizione del
          patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da
          imposte e tasse.".
              -  Il  testo dell'art. 14 del decreto - legge 11 luglio
          1992,  n.  333,  recante: Misure urgenti per il risanamento
          della finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11  luglio  1992,  n.  162,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
              "Art.  14.  -  1.  Con  riferimento agli enti di cui al
          presente  capo  ed alle societa' da essi controllate, tutte
          le  attivita',  nonche'  i  diritti  minerari, attribuiti o
          riservati   per   legge   o   con  atti  amministrativi  ad
          amministrazioni   diverse   da   quelle   istituzionalmente
          competenti,   ad   enti   pubblici,  ovvero  a  societa'  a
          partecipazione  statale,  restano  attribuiti  a  titolo di
          concessione  ai  medesimi  soggetti che ne sono attualmente
          titolari.
              2.  Le  concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate
          dalle   amministrazioni   competenti  in  conformita'  alle
          disposizioni  vigenti.  Ove  la materia non sia regolata da
          leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto
          di  concessione in conformita' ai principi generali vigenti
          in materia.
              3.  Le  concessioni di cui al comma 1 avranno la durata
          massima   prevista   dalle   norme  vigenti,  comunque  non
          interiore  a  venti  anni,  con  decorrenza  dalla  data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              4.  Le  concessioni di attivita' in favore dei soggetti
          di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate
          per   la   stessa   durata   prevista   dal   comma  3.  Le
          amministrazioni    competenti    potranno,   ove   occorra,
          modificarle o integrarle.
              4  - bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina,
          le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui
          agli  artt. 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i
          medesimi   effetti,   le   attribuzioni   in   materia   di
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e di necessita' e di
          urgenza, gia' spettanti agli enti originari".
              -  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, lettere da a) a g)
          nonche'  l),  del  decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143, recante: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1994, n. 49, e'
          il seguente:
              "1. L'Ente provvede a:
                a) gestire  le  strade  e le autostrade di proprieta'
          dello  Stato  nonche'  alla  loro  manutenzione ordinaria e
          straordinaria;
                b) realizzare   il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento  della  rete  delle  strade  e delle autostrade
          statali e della relativa segnaletica;
                c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade,
          sia direttamente che in concessione;
                d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione
          delle  opere  date in concessione e controllare la gestione
          delle  autostrade  il  cui  esercizio  sia  stato  dato  in
          concessione;
                e) curare     l'acquisto,    la    costruzione,    la
          conservazione,  il  miglioramento  e  l'incremento dei beni
          mobili  ed  immobili  destinati  al servizio delle strade e
          delle autostrade statali;
                f) attuare  le  leggi ed i regolamenti concernenti la
          tutela  del  patrimonio  delle  strade  e  delle autostrade
          statali,   nonche'   la   tutela   del   traffico  e  della
          segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai
          fini   della   sicurezza   del  traffico  sulle  strade  ed
          autostrade   medesime;   esercitare,   per   le  strade  ed
          autostrade   ad  esso  affidate,  i  diritti  ed  i  poteri
          attribuiti all'ente proprietario;
                g) effettuare  e  partecipare  a  studi,  ricerche  e
          sperimentazioni   in  materia  di  viabilita',  traffico  e
          circolazione;
                h)-i) (omissis);
                l) espletare,   mediante   il  proprio  personale,  i
          compiti  di  cui  al  comma  3  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, e dell'art. 23 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
          n. 495.".
              -  Il  testo dell'art. 19 del decreto - legge 11 luglio
          1992,  n.  333,  recante: misure urgenti per il risanamento
          della  finanza pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11   luglio  1992,  n.  162  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
              "Art.  19.  -  1.  Tutte  le operazioni connesse con la
          trasformazione  di  cui  al  presente  capo  sono esenti da
          imposte e tasse.".
              - Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto - legge 23
          gennaio  1993,  n.  16, recante: disposizioni in materia di
          imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili di
          civile  abitazione, di termini per la definizione agevolata
          delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
          della  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri frutti
          derivanti   da  depositi  e  conti  correnti  interbancari,
          nonche'  altre  disposizioni  tributarie  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 gennaio 1993, n. 18 e convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
          e' il seguente:
              "Art.  4.  -  L'art.  19  del decreto - legge 11 luglio
          1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto  1992,  n.  359,  si  interpreta  nel senso che sono
          esenti  da  imposte  dirette  e  indirette  e  da  tasse le
          operazioni  di  trasformazione di enti pubblici in societa'
          per   azioni   e  quelle  con  esse  connesse,  incluse  le
          operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in
          via  definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti
          e  non  concorrono alla formazione del reddito imponibile i
          maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito
          alle  predette  operazioni,  dalle  societa' derivate dalla
          trasformazione;  detti maggiori valori sono riconosciuti ai
          fini delle imposte sui redditi".
              -  Il  testo  dell'art.  19, comma 1, lettera i), della
          legge  1  agosto  2002,  n.  166,  recante: disposizioni in
          materia   di  infrastrutture  e  trasporti  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n.  158  alla  Gazzetta Ufficiale 3
          agosto 2002, e' il seguente:
              "1.   Al  fine  di  garantire  il  miglioramento  della
          viabilita'   di   particolari  realta'  territoriali,  sono
          attribuiti    agli    enti    rispettivamente   interessati
          stanziamenti  destinati alle seguenti iniziative nei limiti
          finanziari indicati:
                a)-h) (omissis);
                i) per  il  potenziamento delle infrastrutture viarie
          nell'area   industriale   denominata  Bacino  del  Salotto,
          compresa  tra  i  comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e
          con   particolare   riferimento  alla  circonvallazione  di
          Santeramo  in Colle, secondo il progetto gia' approvato, e'
          autorizzata  la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002,
          2.000.000  di  euro  per  l'anno  2003 e 2.500.000 euro per
          l'anno 2004, da attribuire all'ANAS".