Art. 76. (Interventi stradali) 1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile. 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalita' di erogazione dello stesso. 1-quater. L'ANAS Spa e' autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attivita' della stessa societa' e gia' trasferite in proprieta' all'Ente dall'articolo 3, commi da 1 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo e' finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria"; b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche' l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143"; c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri"; e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75"; f) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito". 2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto 2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
Note all'art. 76: - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002 supplemento ordinario, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 7 (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di: "ANAS societa' per azioni - anche ANAS con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7. 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni, di seguito denominata "ANAS S.p.a. , in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile in favore dell'ANAS S.p.a., nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile. 1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS S.p.a., con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a. medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalita' di erogazione dello stesso. 1-quater. L'ANAS S.p.a. e' autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a. di cui al comma 1-ter. E' escluso dal Fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attivita' della stessa societa' e gia' trasferite in proprieta' all'Ente dall'art. 3, commi da 115 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo e' finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria. 2. All'ANAS S.p.a. sono attribuiti con concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione , i compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g), nonche', l) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.a. approva i progetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.a. approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e' stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro: a) le modalita' di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del concessionario; b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS S.p.a., per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali; c) le modalita' per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione; d) la durata della concessione, comunque, non superiore a trenta anni. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello statuto di ANAS S.p.a. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, e' approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS S.p.a., in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della societa' determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 6. Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della societa' e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4. 8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS S.p.a. e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni. 10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'art. 19 del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'art. 4, comma 4, del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. 11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS S.p.a. puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1 611, e successive modificazioni. 12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di concessione ad ANAS S.p.a. le risorse gia' assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.a. continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS S.p.a. succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.a. 12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'ammortamento del debito". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 reca: Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288. - Il testo degli articoli 2644, 823, 829, comma 1, 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile e' il seguente: "Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.". "Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico). - I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.". "Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.". "Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della societa', controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la societa'. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'. Art. 2343 - bis (Acquisto della societa' da promotori, fondatori, soci e amministratori). - L'acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria. L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dai presidente del tribunale contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche' l'attestazione che tale valore non e' inferiore al corrispettivo che deve comunque essere indicato. La relazione deve essere depositata nella sede della societa' durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese: del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della societa ne' a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo dell'autorita' giudiziaria o amministrativa. Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il socio non esegue il pagamento delle quote, gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il diritto di voto. Denominazione cosi' modificata dall'art. 10, decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, recante nuove formule per la emanazione dei decreti conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato. Art. 2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalita' e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme corporative applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali e' connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti soci.". - Il testo dell'art. 3, commi da 115 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, e' il seguente: "115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta' all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli effetti dell'art. 2657 del codice civile: a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente; b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio; e) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116. 116. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili. 117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competente per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. 118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura. 119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.". - Il testo dell'art. 14 del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, recante: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1992, n. 162, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente: "Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformita' alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto di concessione in conformita' ai principi generali vigenti in materia. 3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non interiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle. 4 - bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli artt. 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e di necessita' e di urgenza, gia' spettanti agli enti originari". - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere da a) a g) nonche' l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1994, n. 49, e' il seguente: "1. L'Ente provvede a: a) gestire le strade e le autostrade di proprieta' dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica; c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente che in concessione; d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione; e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali; f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario; g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione; h)-i) (omissis); l) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.". - Il testo dell'art. 19 del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, recante: misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1992, n. 162 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente: "Art. 19. - 1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse.". - Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante: disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1993, n. 18 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e' il seguente: "Art. 4. - L'art. 19 del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in societa' per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle societa' derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi". - Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante: disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti pubblicato nel supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, e' il seguente: "1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' di particolari realta' territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati: a)-h) (omissis); i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie nell'area industriale denominata Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e con particolare riferimento alla circonvallazione di Santeramo in Colle, secondo il progetto gia' approvato, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno 2004, da attribuire all'ANAS".