Art. 76.
(Interventi stradali)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in societa' per
azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
trasferita all'ANAS societa' per azioni, di seguito denominata "ANAS
Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e
stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiate del decreto di cui al primo periodo produce gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore
dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni
in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Il
trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni
demaniali trasferiti. Modalita' e valori di trasferimento e di
iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga
agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce
all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale
sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto
all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo
da conferire e sono definite le modalita' di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa e' autorizzata a costituire, a valere sul
proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla
somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale
di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto
all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore
delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attivita'
della stessa societa' e gia' trasferite in proprieta' all'Ente
dall'articolo 3, commi da 1 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo e'
finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di
ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al
mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonche'
alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione
societaria";
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo
14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito
denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettere da a) a g), nonche' l), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS
in societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";
f) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "12-bis. I mutui e i
prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono da
intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito".
2. Per il completamento degli interventi di adeguamento
infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i),
della legge 1 agosto 2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5
milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno
2004.
Note all'art. 76:
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, recante: Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
recante interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 10 agosto 2002 supplemento ordinario, come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 7 (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni
contenute nel capo III del titolo III della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente
realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente
nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di: "ANAS societa' per azioni -
anche ANAS con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
comma 7.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni,
di seguito denominata "ANAS S.p.a. , in conto aumento del
capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale,
individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461,
e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce gli
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile in favore
dell'ANAS S.p.a., nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti
provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di
trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti. Modalita' e valori di trasferimento e di
iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
a 2345 del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
conferisce all'ANAS S.p.a., con proprio decreto, in conto
aumento del capitale sociale, in tutto o in parte,
l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a.
medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato
l'importo da conferire e sono definite le modalita' di
erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS S.p.a. e' autorizzata a costituire, a
valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
importo pari alla somma del valore netto della rete
autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e
del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a. di
cui al comma 1-ter. E' escluso dal Fondo il valore delle
relative pertinenze ed accessori, strumentali alle
attivita' della stessa societa' e gia' trasferite in
proprieta' all'Ente dall'art. 3, commi da 115 a 119, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e
stradale nazionale. Detto fondo e' finalizzato
principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento,
anche relativamente ai nuovi investimenti, e al
mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale,
nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale
ristrutturazione societaria.
2. All'ANAS S.p.a. sono attribuiti con concessione ai
sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, di seguito denominata "concessione , i
compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g),
nonche', l) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143. L'ANAS S.p.a. approva i progetti di cui al decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.a. approva
i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre
2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente
dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
di concessione a terzi da parte di ANAS S.p.a., per
gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle
strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove
strade ed autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse
finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti
affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a
carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non
superiore a trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello
statuto di ANAS S.p.a. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine,
e' approvato lo schema della convenzione di concessione.
Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali
successive modifiche dello statuto o della convenzione di
concessione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS S.p.a.,
in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo
bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione della societa' determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342.
6. Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della
societa' e gli altri componenti degli organi sociali sono
designati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ad eccezione del presidente del collegio
sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene
convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della
trasformazione prosegue con ANAS S.p.a. e continua ad
essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Agli atti ed operazioni connesse alla
trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si applica
la disciplina tributaria di cui all'art. 19 del decreto -
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'art. 4, comma 4,
del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. L'ANAS S.p.a. puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1 611, e successive
modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del
collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade -
ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di
concessione ad ANAS S.p.a. le risorse gia' assegnate
all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla
efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.a.
continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni
attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS
utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il
predetto Ente. L'ANAS S.p.a. succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni
riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o
provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.a.
12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
per le strade in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono da intendere a tutti gli
effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 reca:
Individuazione della rete autostradale e stradale
nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288.
- Il testo degli articoli 2644, 823, 829, comma 1, 2254
e da 2342 a 2345 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data anteriore.".
"Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
- I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorita'
amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del
demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via
amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa
della proprieta' e del possesso regolati dal presente
codice.".
"Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato
dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".
"Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo
non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le
azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non
possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di
opera o di servizi.
Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
presidente del tribunale, contenente la descrizione dei
beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche'
l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo,
delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile. Gli amministratori e i sindaci devono,
nel termine di sei mesi dalla costituzione della societa',
controllare le valutazioni contenute nella relazione
indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi,
devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando
le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono
restare depositate presso la societa'. Se risulta che il
valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di
oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento,
la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale
sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.
Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in
danaro o recedere dalla societa'.
Art. 2343 - bis (Acquisto della societa' da promotori,
fondatori, soci e amministratori). - L'acquisto da parte
della societa', per un corrispettivo pari o superiore al
decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei
promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro
delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea
ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dai presidente del tribunale contenente
la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno
di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti,
nonche' l'attestazione che tale valore non e' inferiore al
corrispettivo che deve comunque essere indicato. La
relazione deve essere depositata nella sede della societa'
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci
possono prenderne visione. Entro trenta giorni
dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato
dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del
tribunale, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese:
del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni
normali nell'ambito delle operazioni correnti della societa
ne' a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo
dell'autorita' giudiziaria o amministrativa.
Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il
socio non esegue il pagamento delle quote, gli
amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo
conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di
credito.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto
il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se
non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio
moroso, devono essere estinte con la corrispondente
riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non
puo' esercitare il diritto di voto. Denominazione cosi'
modificata dall'art. 10, decreto legislativo presidenziale
19 giugno 1946, n. 1, recante nuove formule per la
emanazione dei decreti conseguenti alla mutata forma
istituzionale dello Stato.
Art. 2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non
consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la
durata, le modalita' e il compenso, e stabilendo
particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le
norme corporative applicabili ai rapporti aventi per
oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali e'
connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono
essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso
degli amministratori.
Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti soci.".
- Il testo dell'art. 3, commi da 115 a 119, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1996, n. 303, e' il seguente:
"115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale
autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente
nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta'
all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli
effetti dell'art. 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione
nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di
presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da
parte della direzione generale dell'Ente o dei
compartimenti competenti per territorio;
e) per i beni immobili, alla data di presentazione ai
competenti uffici e conservatorie delle schede di
identificazione di cui al comma 116.
116. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei
registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle
regioni Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige
sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di
rispettiva competenza in ordine alle operazioni di
trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e
predisposte dall'Ente contenenti gli elementi
identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli
eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione
riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2
marzo 1994, fatte salve le successive variazioni
intervenute alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base
imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116
contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti
compartimentali dell'Ente competente per territorio, che
alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella
disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con
adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di
trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle
finanze. Il direttore generale del dipartimento del
territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta
giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la
condizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il
trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per
la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del
patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da
imposte e tasse.".
- Il testo dell'art. 14 del decreto - legge 11 luglio
1992, n. 333, recante: Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 luglio 1992, n. 162, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al
presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte
le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o
riservati per legge o con atti amministrativi ad
amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente
competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a
partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di
concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente
titolari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate
dalle amministrazioni competenti in conformita' alle
disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da
leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto
di concessione in conformita' ai principi generali vigenti
in materia.
3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata
massima prevista dalle norme vigenti, comunque non
interiore a venti anni, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti
di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate
per la stessa durata prevista dal comma 3. Le
amministrazioni competenti potranno, ove occorra,
modificarle o integrarle.
4 - bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina,
le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui
agli artt. 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i
medesimi effetti, le attribuzioni in materia di
dichiarazione di pubblica utilita' e di necessita' e di
urgenza, gia' spettanti agli enti originari".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere da a) a g)
nonche' l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143, recante: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1994, n. 49, e'
il seguente:
"1. L'Ente provvede a:
a) gestire le strade e le autostrade di proprieta'
dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade,
sia direttamente che in concessione;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione
delle opere date in concessione e controllare la gestione
delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in
concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai
fini della sicurezza del traffico sulle strade ed
autostrade medesime; esercitare, per le strade ed
autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri
attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h)-i) (omissis);
l) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.".
- Il testo dell'art. 19 del decreto - legge 11 luglio
1992, n. 333, recante: misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 luglio 1992, n. 162 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Tutte le operazioni connesse con la
trasformazione di cui al presente capo sono esenti da
imposte e tasse.".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto - legge 23
gennaio 1993, n. 16, recante: disposizioni in materia di
imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata
delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonche' altre disposizioni tributarie pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1993, n. 18 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
e' il seguente:
"Art. 4. - L'art. 19 del decreto - legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono
esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le
operazioni di trasformazione di enti pubblici in societa'
per azioni e quelle con esse connesse, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in
via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti
e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito
alle predette operazioni, dalle societa' derivate dalla
trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai
fini delle imposte sui redditi".
- Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera i), della
legge 1 agosto 2002, n. 166, recante: disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti pubblicato nel
supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale 3
agosto 2002, e' il seguente:
"1. Al fine di garantire il miglioramento della
viabilita' di particolari realta' territoriali, sono
attribuiti agli enti rispettivamente interessati
stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti
finanziari indicati:
a)-h) (omissis);
i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie
nell'area industriale denominata Bacino del Salotto,
compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e
con particolare riferimento alla circonvallazione di
Santeramo in Colle, secondo il progetto gia' approvato, e'
autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002,
2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per
l'anno 2004, da attribuire all'ANAS".