Art. 77.
(Interventi ambientali)
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita' istruttoria della
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui
all'articolo 18, comma 5, della legge 1988, n. 67, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato ad
avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente
capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del
presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di
competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di
cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a
5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale
tutti gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione,
relativi alle attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono
disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata
ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente.
L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le
regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3
e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in
relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita'
competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della
tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate.
Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area
individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della
legge 9 dicembre 1998. n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1
milione di euro per l'anno 2005.
7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione
e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e
contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione
del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di
cui al comma 2-bis, e' differito di un anno dal ricevimento delle
fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno
dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per
cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il
servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003
il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003".
Note all'art. 77:
- Il comma 5 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n.
67, recante: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 14 marzo 1988, n. 61, e' il seguente:
"5. Ai fini dell'applicazione della disciplina
transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di
cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e'
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto
ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale, presieduta dal direttore generale competente,
composta da venti membri. Il relativo onere e' valutato in
lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri
di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei
membri della commissione si applicato le norme di cui
all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n.
878.".
- L'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
recante: norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere
a carattere ambientale, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114,
e' il seguente:
"Art. 27 (Interventi in materia ambientale). - 1. Per
le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale di
progetti di opere di competenza statale il cui valore sia
di entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le
relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per
le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto
a carico del soggetto committente il progetto il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che e'
riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per essere
riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla
valutazione ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui al comma l del
presente articolo non si applica alle opere per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge sia
gia' stata attivata la procedura di cui all'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349".
- Il comma 1, dell'art. 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante:
regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204, e' il seguente:
"1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di
cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i
progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW, nonche' centrali
nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di
ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie
fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW
di durata permanente termica);
c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio
definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui
radioattivi;
d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa
e dell'acciaio;
e) impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per
il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto -
cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti
finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua
di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi
dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a
base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti); per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base mediante procedimento chimico o
biologico; per la fabbricazione di esplosivi;
g) tronchi ferroviari per il traffico a grande
distanza nonche' aeroporti con piste di atterraggio
superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade
riservate alla circolazione automobilistica o tratti di
esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni
controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro
l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o
tratti di esse, a quattro o piu' corsie o raddrizzamento
e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al
massimo per renderle a quattro o piu' corsie;
h) porti commerciali marittimi, nonche' vie
navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a
battelli con stazza superiore a 1.350 t;
i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e
nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o
stoccaggio a terra;
l) impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 mc, nonche' impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a 100.000 mc;
m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica con tensione normale di esercizio
superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a
15 km;
n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40
km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 526;
o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con
capacita' complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio
superficiale di gas naturali con una capacita' complessiva
superiore a 80.000 mc; stoccaggio di prodotti di gas di
petrolio liquefatto con capacita' complessiva superiore a
40.000 mc; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di
capacita' complessiva superiore a 80.000 mc;
p) impianti termoelettrici con potenza elettrica
complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli cori
potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di
programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
q) impianti per la produzione dell'energia
idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW
incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con
capacita' complessiva superiore a 150.000 t;
s) impianti di gassificazione e liquefazione;
t) impianti destinati: al ritrattamento di
combustibili nucleari irradiati, alla produzione o
all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento
di combustibile nucleare irradiato o residui altamente
radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per
piu' di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o
residui radioattivi in un sito diverso da quello di
produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari
irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui
radioattivi;
u) attivita' minerarie per la ricerca, la
coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle
sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive
modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di
residui derivanti dalle medesime attivita' ed alle relative
lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di
superficie complessiva superiore a 20 ettari.".
- La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 42, recante: nuovi interventi in campo ambientale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre
1998, come modificata rispettivamente: dalla legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante: disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento
ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2000; dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 recante:
disposizioni in campo ambientale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, nonche' dalla legge 3l
luglio 2002, n. 179 recante: disposizioni in materia
ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
13 agosto 2002, e' il seguente:
"4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base del criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio - Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergante;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p - quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia - Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p - octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p - decies) Orbetello area ex Sitoco;
p - undecies) aree del litorale vesuviano;
p - duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p - terdecies) area industriale della Val Basento.".
- Il testo dell'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, recante: disposizioni in materia di risorse idriche,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 15 (Riscossione della tariffa). - 1. In
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa e'
riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico
integrato come definito all'art. 4, comma l, lettera f),
della presente legge.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito
separatamente, per effetto di particolari convenzioni e
concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal soggetto
che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta
giorni dalla riscossione.
2 - bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di
depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso
gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture
per effetto del riparto.
2 - ter. Previa richiesta del gestore del servizio di
acquedotto e contestuale versamento degli interessi,
calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di
due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis,
e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno
dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari
al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi
dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati
prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato
al 31 dicembre 2003.
3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo
della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi
gestori per il riparto delle spese di riscossione.".