Art. 77.
                       (Interventi ambientali)

   1.  Ai  fini  dell'accelerazione  dell'attivita' istruttoria della
commissione   per  le  valutazioni  dell'impatto  ambientale  di  cui
all'articolo  18,  comma  5,  della  legge  1988,  n. 67, il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e'  autorizzato  ad
avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i  servizi  tecnici  (APAT),  dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR)  e  di  altri  enti  o istituti pubblici o privati a prevalente
capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
   2.  Per  fare  fronte  al maggiore onere derivante dal comma 1 del
presente  articolo,  il  limite  di  valore  dei progetti di opere di
competenza  statale  sottoposti  al versamento dello 0,5 per mille di
cui  all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a
5 milioni di euro.
   3.  Sono  soggetti  ad autorizzazione integrata ambientale statale
tutti  gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione,
relativi  alle  attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n.  377,  rientranti  nelle  categorie elencate nell'allegato I della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
   4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto   con   il   Ministro   delle   attivita'  produttive,  sono
disciplinate  le  modalita'  di  autorizzazione  nel caso in cui piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal   medesimo   gestore,  e  soggetti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale  da  rilasciare  da  piu'  di  una  autorita'  competente.
L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3 e' rilasciata con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, sentite le
regioni interessate.
   5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3
e  4  sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e sono quantificati in
relazione  alla  complessita'  delle  attivita' svolte dall'autorita'
competente,  sulla  base  del  numero  dei  punti di emissione, della
tipologia  delle emissioni e delle componenti ambientali interessate.
Tali  oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del
bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnati,  con  decreto  del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,  ad  apposita  unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
   6.  Al  fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area
individuata  alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della
legge  9  dicembre 1998. n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di  euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1
milione di euro per l'anno 2005.
   7.  All'articolo  15  della  legge  5 gennaio 1994, n. 36, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
   "2-bis.  Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione
e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
   2-ter.  Previa  richiesta del gestore del servizio di acquedotto e
contestuale  versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione
del  tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di
cui  al  comma  2-bis,  e' differito di un anno dal ricevimento delle
fatture.
   2-quater.   Per   omesso   o   ritardato  pagamento  oltre  l'anno
dall'emissione  delle  fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per
cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
   2-quinquies.  Per  le  fatture o per i corrispettivi dovuti per il
servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003
il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003".
 
          Note all'art. 77:
              - Il comma 5 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n.
          67,  recante:  disposizioni  per la formazione del bilancio
          annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 14 marzo 1988, n. 61, e' il seguente:
              "5.   Ai   fini   dell'applicazione   della  disciplina
          transitoria  sulla  valutazione  dell'impatto ambientale di
          cui  all'art.  6  della  legge  8  luglio  1986, n. 349, e'
          istituita,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro   dell'ambiente,
          nell'ambito    del    Servizio   valutazione   dell'impatto
          ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto
          ambientale,  presieduta  dal direttore generale competente,
          composta  da venti membri. Il relativo onere e' valutato in
          lire  2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri
          di  selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei
          membri  della  commissione  si  applicato  le  norme di cui
          all'art.  3  e  all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n.
          878.".
              -  L'art.  27  della  legge  30  aprile  1999,  n. 136,
          recante: norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
          residenziale  pubblica e per interventi in materia di opere
          a   carattere   ambientale,   pubblicata   nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114,
          e' il seguente:
              "Art.  27  (Interventi in materia ambientale). - 1. Per
          le   maggiori  esigenze  connesse  allo  svolgimento  della
          procedura   di   valutazione   dell'impatto  ambientale  di
          progetti  di  opere di competenza statale il cui valore sia
          di  entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione
          disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente, per le
          relative  verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per
          le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto
          a carico del soggetto committente il progetto il versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
          0,5  per mille del valore delle opere da realizzare, che e'
          riassegnata  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica, su proposta del
          Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
          previsione   del   Ministero   dell'ambiente   per   essere
          riutilizzata  esclusivamente  per  le  spese attinenti alla
          valutazione ambientale.
              2.  L'obbligo  di  versamento  di  cui  al  comma l del
          presente  articolo  non  si applica alle opere per le quali
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sia
          gia'  stata  attivata  la procedura di cui all'art. 6 della
          legge 8 luglio 1986, n. 349".
              -  Il  comma 1, dell'art. 1, del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante:
          regolamentazione    delle    pronunce   di   compatibilita'
          ambientale  di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  recante:  istituzione  del  Ministero dell'ambiente e
          norme  in  materia  di  danno  ambientale, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204, e' il seguente:
              "1.  Sono  sottoposti  alla procedura di valutazione di
          cui  all'art.  6  della  legge  8  luglio  1986,  n. 349, i
          progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
                a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
          che  producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
          nonche'  impianti  di  gassificazione  e di liquefazione di
          almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
                b) centrali termiche ed altri impianti di combustione
          con  potenza  termica  di  almeno  300 MW, nonche' centrali
          nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di
          ricerca  per  la  produzione e la lavorazione delle materie
          fissili  e  fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW
          di durata permanente termica);
                c) impianti  destinati esclusivamente allo stoccaggio
          definitivo   o   all'eliminazione  definitiva  dei  residui
          radioattivi;
                d) acciaierie  integrate di prima fusione della ghisa
          e dell'acciaio;
                e) impianti  per l'estrazione di amianto, nonche' per
          il  trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto  e dei
          prodotti  contenenti  amianto:  per i prodotti di amianto -
          cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti
          finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua
          di  oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi
          dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
                f) impianti  chimici integrati, ossia impianti per la
          produzione  su  scala  industriale,  mediante  processi  di
          trasformazione  chimica  di  sostanze,  in  cui  si trovano
          affiancate  varie unita' produttive funzionalmente connesse
          tra  di  loro:  per  la  fabbricazione  di prodotti chimici
          organici  di base; per la fabbricazione di prodotti chimici
          inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a
          base  di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
          composti);   per  la  fabbricazione  di  prodotti  di  base
          fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti
          farmaceutici   di  base  mediante  procedimento  chimico  o
          biologico; per la fabbricazione di esplosivi;
                g) tronchi   ferroviari  per  il  traffico  a  grande
          distanza   nonche'   aeroporti  con  piste  di  atterraggio
          superiori  a  1.500  m  di  lunghezza;  autostrade e strade
          riservate  alla  circolazione  automobilistica  o tratti di
          esse,  accessibili  solo attraverso svincoli o intersezioni
          controllate   e   sulle  quali  sono  vietati  tra  l'altro
          l'arresto  e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o
          tratti  di  esse,  a quattro o piu' corsie o raddrizzamento
          e/o  allargamento  di  strade  esistenti  a  due  corsie al
          massimo per renderle a quattro o piu' corsie;
                h) porti    commerciali    marittimi,   nonche'   vie
          navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a
          battelli con stazza superiore a 1.350 t;
                i) impianti  di  eliminazione  dei  rifiuti tossici e
          nocivi   mediante   incenerimento,  trattamento  chimico  o
          stoccaggio a terra;
                l) impianti   destinati   a  trattenere,  regolare  o
          accumulare  le acque in modo durevole, di altezza superiore
          a  15  m  o che determinano un volume d'invaso superiore ad
          1.000.000  mc,  nonche'  impianti  destinati  a trattenere,
          regolare  o  accumulare  le acque a fini energetici in modo
          durevole,  di altezza superiore a 10 m o che determinano un
          volume d'invaso superiore a 100.000 mc;
                m) elettrodotti  aerei  esterni  per  il trasporto di
          energia   elettrica   con  tensione  normale  di  esercizio
          superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a
          15 km;
                n) oleodotti  e  gasdotti di lunghezza superiore a 40
          km  e  diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli
          disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18
          aprile 1994, n. 526;
                o) stoccaggio  di prodotti chimici, petrolchimici con
          capacita'  complessiva  superiore  a  80.000 mc; stoccaggio
          superficiale  di gas naturali con una capacita' complessiva
          superiore  a  80.000  mc;  stoccaggio di prodotti di gas di
          petrolio  liquefatto  con capacita' complessiva superiore a
          40.000  mc;  stoccaggio  di prodotti petroliferi liquidi di
          capacita' complessiva superiore a 80.000 mc;
                p) impianti   termoelettrici  con  potenza  elettrica
          complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli cori
          potenza  termica  fino  a  300  MW  di  cui agli accordi di
          programma  previsti  dall'art.  22,  comma  11, del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                q) impianti    per    la    produzione   dell'energia
          idroelettrica  con potenza di concessione superiore a 30 MW
          incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
                r) stoccaggio  di  prodotti  combustibili  solidi con
          capacita' complessiva superiore a 150.000 t;
                s) impianti di gassificazione e liquefazione;
                t) impianti    destinati:    al    ritrattamento   di
          combustibili   nucleari   irradiati,   alla   produzione  o
          all'arricchimento  di combustibili nucleari; al trattamento
          di  combustibile  nucleare  irradiato  o  residui altamente
          radioattivi;  esclusivamente  allo stoccaggio (previsto per
          piu'  di  dieci  anni) di combustibile nucleare irradiato o
          residui  radioattivi  in  un  sito  diverso  da  quello  di
          produzione   o  l'arricchimento  di  combustibili  nucleari
          irradiati,  per  la  raccolta  e  il trattamento di residui
          radioattivi;
                u) attivita'    minerarie    per   la   ricerca,   la
          coltivazione   ed   il   trattamento  minerallurgico  delle
          sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2,
          del  regio  decreto  29  luglio 1927, n. 1443, e successive
          modifiche,  ivi  comprese  le  pertinenziali  discariche di
          residui derivanti dalle medesime attivita' ed alle relative
          lavorazioni,  i cui lavori interessino direttamente aree di
          superficie complessiva superiore a 20 ettari.".
              - La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
          1996   sulla   prevenzione   e   la   riduzione   integrate
          dell'inquinamento  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 257 del 10 ottobre 1996.
              -  Il  comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
          n.  42,  recante:  nuovi  interventi  in  campo ambientale,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre
          1998,  come  modificata  rispettivamente:  dalla  legge  23
          dicembre   2000,  n.  388,  recante:  disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2001),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  n.  21  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 302 del 29
          dicembre  2000;  dalla  legge 23 marzo 2001, n. 93 recante:
          disposizioni in campo ambientale, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  79 del 4 aprile 2001, nonche' dalla legge 3l
          luglio  2002,  n.  179  recante:  disposizioni  in  materia
          ambientale,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
          13 agosto 2002, e' il seguente:
              "4.  Sono  considerati  primi interventi di bonifica di
          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree
          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
          sono   perimetrati,   sentiti  i  comuni  interessati,  dal
          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  del  criteri  di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
                a) Venezia (Porto Marghera);
                b) Napoli orientale;
                c) Gela e Priolo;
                d) Manfredonia;
                e) Brindisi;
                f) Taranto;
                g) Cengio e Saliceto;
                h) Piombino;
                i) Massa e Carrara;
                l) Casal Monferrato;
                m) Litorale   Domizio   -  Flegreo  e  Agro  aversano
          (Caserta-Napoli);
                n) Pitelli (La Spezia);
                o) Balangero;
                p) Pieve Vergante;
                p-bis) Sesto   San   Giovanni   (aree  industriali  e
          relative discariche);
                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
                p - quater) Pioltello e Rodano;
                p-quinquies) Brescia  -  Caffaro  (aree industriali e
          relative discariche da bonificare);
                p-sexies) Broni;
                p-septies) Falconara Marittima;
                p - octies) Serravalle Scrivia;
                p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
                p - decies) Orbetello area ex Sitoco;
                p - undecies) aree del litorale vesuviano;
                p - duodecies) aree industriali di Porto Torres;
                p - terdecies) area industriale della Val Basento.".
              -  Il testo dell'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  recante:  disposizioni  in materia di risorse idriche,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   15   (Riscossione   della  tariffa).  -  1.  In
          attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5,
          della  legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  la  tariffa e'
          riscossa  dal  soggetto  che  gestisce  il  servizio idrico
          integrato  come  definito  all'art. 4, comma l, lettera f),
          della presente legge.
              2.    Qualora    il   servizio   idrico   sia   gestito
          separatamente,  per  effetto  di  particolari convenzioni e
          concessioni,  la  relativa tariffa e' riscossa dal soggetto
          che  gestisce  il servizio di acquedotto, il quale provvede
          al  successivo  riparto  tra i diversi gestori entro trenta
          giorni dalla riscossione.
              2  - bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di
          depurazione  e fognatura deve essere effettuato dal diverso
          gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture
          per effetto del riparto.
              2  -  ter. Previa richiesta del gestore del servizio di
          acquedotto   e   contestuale  versamento  degli  interessi,
          calcolati  con l'applicazione del tasso legale aumentato di
          due  punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis,
          e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
              2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno
          dall'emissione  delle  fatture e' dovuta una penalita' pari
          al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
              2-quinquies.  Per  le  fatture  o  per  i corrispettivi
          dovuti  per il servizio di depurazione e fognatura maturati
          prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato
          al 31 dicembre 2003.
              3.  Con  apposita  convenzione, sottoposta al controllo
          della  regione,  sono  definiti  i  rapporti  tra i diversi
          gestori per il riparto delle spese di riscossione.".