Art. 77. (Interventi ambientali) 1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita' istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni. 2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a 5 milioni di euro. 3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate. 5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese. 6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998. n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005. 7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: "2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto. 2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture. 2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi. 2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003".
Note all'art. 77: - Il comma 5 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1988, n. 61, e' il seguente: "5. Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente, composta da venti membri. Il relativo onere e' valutato in lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei membri della commissione si applicato le norme di cui all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.". - L'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante: norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114, e' il seguente: "Art. 27 (Interventi in materia ambientale). - 1. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale. 2. L'obbligo di versamento di cui al comma l del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia gia' stata attivata la procedura di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349". - Il comma 1, dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante: regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204, e' il seguente: "1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie: a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi; b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonche' centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica); c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi; d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio; e) impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto - cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t; f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi; g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o piu' corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o piu' corsie; h) porti commerciali marittimi, nonche' vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 t; i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra; l) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 mc, nonche' impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 mc; m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione normale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km; n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526; o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacita' complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacita' complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva superiore a 40.000 mc; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacita' complessiva superiore a 80.000 mc; p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli cori potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacita' complessiva superiore a 150.000 t; s) impianti di gassificazione e liquefazione; t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati, alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per piu' di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi; u) attivita' minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attivita' ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.". - La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 257 del 10 ottobre 1996. - Il comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 42, recante: nuovi interventi in campo ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998, come modificata rispettivamente: dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000; dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 recante: disposizioni in campo ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, nonche' dalla legge 3l luglio 2002, n. 179 recante: disposizioni in materia ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, e' il seguente: "4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base del criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni: a) Venezia (Porto Marghera); b) Napoli orientale; c) Gela e Priolo; d) Manfredonia; e) Brindisi; f) Taranto; g) Cengio e Saliceto; h) Piombino; i) Massa e Carrara; l) Casal Monferrato; m) Litorale Domizio - Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli); n) Pitelli (La Spezia); o) Balangero; p) Pieve Vergante; p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche); p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali); p - quater) Pioltello e Rodano; p-quinquies) Brescia - Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare); p-sexies) Broni; p-septies) Falconara Marittima; p - octies) Serravalle Scrivia; p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico; p - decies) Orbetello area ex Sitoco; p - undecies) aree del litorale vesuviano; p - duodecies) aree industriali di Porto Torres; p - terdecies) area industriale della Val Basento.". - Il testo dell'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante: disposizioni in materia di risorse idriche, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Riscossione della tariffa). - 1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito all'art. 4, comma l, lettera f), della presente legge. 2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione. 2 - bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto. 2 - ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture. 2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi. 2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003. 3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.".