Art. 78.
                 (Fondo per lo sviluppo sostenibile)

   1.  La  dotazione  del  fondo  per  lo sviluppo sostenibile di cui
all'articolo  109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riservata,
fino  ad  una  percentuale  pari  al  25  per  cento  della dotazione
complessiva,  alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo  74  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112,
istituite a decorrere dal 1 gennaio 2000.
 
          Note all'art. 78:
              - Il  testo dell'art. 109 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2001)" e' il seguente:
              "Art.  109  (Interventi  in materia di promozione dello
          sviluppo  sostenibile).  - 1. Al fine di incentivare misure
          ed  interventi  di promozione dello sviluppo sostenibile e'
          istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente un apposito
          fondo,  con  dotazione complessiva di lire 150 miliardi per
          l'anno  2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per
          l'anno  2003.  Per  le annualita' successive si provvede ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera  f),  della legge
          5 agosto   1978,   n.  468,  come  modificata  dalla  legge
          25 giugno 1999, n. 208.
              2.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1 sono
          prioritariamente  destinate  al  finanziamento di misure ed
          interventi nelle seguenti materie:
                a) riduzione  della  quantita'  e della pericolosita'
          dei rifiuti;
                b) raccolta  differenziata  dei rifiuti, loro riuso e
          riutilizzo;
                c) minore    uso    delle    risorse   naturali   non
          riproducibili nei processi produttivi;
                d) riduzione  del  consumo  di  risorsa  idrica e sua
          restituzione,   dopo   il   processo  di  depurazione,  con
          caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
                e) minore  consumo  energetico e maggiore utilizzo di
          fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo
          di   combustibili   fossili,   e   per  quanto  concerne  i
          finanziamenti  relativi  a  risparmi energetici riferiti ad
          attivita'  produttive,  tenendo  in  particolare  conto  le
          richieste  delle  aziende  la  cui  attivita' si svolge nei
          territori interessati dai patti territoriali approvati;
                f) innovazione     tecnologica    finalizzata    alla
          protezione dell'ambiente;
                g) azioni   di   sperimentazione  della  contabilita'
          ambientale territoriale;
                h) promozione  presso  i  comuni,  le  province  e le
          regioni  dell'adozione  delle  procedure  e  dei  programmi
          denominati  Agende XXI  ovvero  certificazioni  di qualita'
          ambientale territoriale;
                i) attivita'    agricole    multifunzionali    e   di
          forestazione  finalizzate  alla  promozione  dello sviluppo
          sostenibile;
                l) interventi  per  il  miglioramento  della qualita'
          dell'ambiente urbano;
                m) promozione  di  tecnologie  ed  interventi  per la
          mitigazione  degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
          trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;
                m-bis)   elaborazione   ed  attuazione  di  piani  di
          sostenibilita'   in   aree   territoriali   di  particolare
          interesse  dal punto di vista delle relazioni fra i settori
          economico, sociale ed ambientale.
              3.  Entro  il  31 gennaio  di ciascun anno, il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio definisce,
          previa  approvazione  del Comitato interministeriale per la
          programmazione   economica,   il   programma   annuale   di
          utilizzazione  del fondo di cui al comma 1, elaborato anche
          sulla  base  delle  proposte  fatte  pervenire  dalle altre
          amministrazioni   interessate.   In   tale  programma  sono
          individuati:
                a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
                b) i    settori   prioritari   di   intervento,   con
          particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
                c) i   fondi  attribuibili  alle  singole  misure  ed
          interventi   programmati,   in   relazione   alle   risorse
          finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
                d) le  condizioni e le modalita' per l'attribuzione e
          l'erogazione   delle  forme  di  sostegno,  anche  mediante
          credito di imposta;
                e) le priorita' territoriali e tematiche;
                f) le categorie di soggetti beneficiari;
                g) le   modalita'   di   verifica  della  corretta  e
          tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei
          risultati conseguiti".
              - Il   testo   dell'art.  74  del  decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n. 112 (conferimento di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59) e' il seguente:
              "Art.  74  (Disciplina delle aree ad elevato rischio di
          crisi ambientale). - 1. L'art. 7 della legge 8 luglio 1986,
          n. 349, e' abrogato.
              2.  Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi
          territori,  individuano  le  aree  caratterizzate  da gravi
          alterazioni  degli  equilibri  ecologici  nei corpi idrici,
          nell'atmosfera  e  nel  suolo  che  comportano  rischio per
          l'ambiente e la popolazione.
              3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le
          regioni  dichiarano  tali  aree di elevato rischio di crisi
          ambientale. La dichiarazione ha validita' per un periodo di
          cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
              4.  Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma
          2,  un  piano  di  risanamento  teso  ad individuare in via
          prioritaria   le   misure   urgenti  atte  a  rimuovere  le
          situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
              5.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi da 1 a 4 si
          applicano  anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di
          crisi  ambientale  al  momento  dell'entrata  in vigore del
          presente decreto legislativo.
              6.  Resta  salva l'efficacia dei provvedimenti adottati
          in  base all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino
          all'emanazione  della  disciplina  regionale e all'adozione
          dei relativi strumenti di pianificazione.".