Art. 78. (Fondo per lo sviluppo sostenibile) 1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Note all'art. 78: - Il testo dell'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e' il seguente: "Art. 109 (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile). - 1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le annualita' successive si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie: a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo; c) minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi; d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo; e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attivita' produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati; f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente; g) azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale; h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale; i) attivita' agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile; l) interventi per il miglioramento della qualita' dell'ambiente urbano; m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini; m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilita' in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati: a) le specifiche tipologie di azione da finanziare; b) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2; c) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento; d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta; e) le priorita' territoriali e tematiche; f) le categorie di soggetti beneficiari; g) le modalita' di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti". - Il testo dell'art. 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 74 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale). - 1. L'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' abrogato. 2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione. 3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale. 5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati in base all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione.".