Art. 78.
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui
all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riservata,
fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione
complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
istituite a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Note all'art. 78:
- Il testo dell'art. 109 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)" e' il seguente:
"Art. 109 (Interventi in materia di promozione dello
sviluppo sostenibile). - 1. Al fine di incentivare misure
ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito
fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per
l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per
l'anno 2003. Per le annualita' successive si provvede ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge
25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono
prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed
interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantita' e della pericolosita'
dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e
riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali non
riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua
restituzione, dopo il processo di depurazione, con
caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di
fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo
di combustibili fossili, e per quanto concerne i
finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad
attivita' produttive, tenendo in particolare conto le
richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei
territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla
protezione dell'ambiente;
g) azioni di sperimentazione della contabilita'
ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le province e le
regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi
denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita'
ambientale territoriale;
i) attivita' agricole multifunzionali e di
forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo
sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della qualita'
dell'ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi per la
mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;
m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di
sostenibilita' in aree territoriali di particolare
interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori
economico, sociale ed ambientale.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio definisce,
previa approvazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, il programma annuale di
utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche
sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre
amministrazioni interessate. In tale programma sono
individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b) i settori prioritari di intervento, con
particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili alle singole misure ed
interventi programmati, in relazione alle risorse
finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e
l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante
credito di imposta;
e) le priorita' territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le modalita' di verifica della corretta e
tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei
risultati conseguiti".
- Il testo dell'art. 74 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' il seguente:
"Art. 74 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di
crisi ambientale). - 1. L'art. 7 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e' abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi
territori, individuano le aree caratterizzate da gravi
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici,
nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per
l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le
regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi
ambientale. La dichiarazione ha validita' per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma
2, un piano di risanamento teso ad individuare in via
prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le
situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si
applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di
crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati
in base all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino
all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione
dei relativi strumenti di pianificazione.".