Art. 79.
                         (Limiti di impegno)

   1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia  e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di
impegno  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente legge con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.