Art. 53. 
 
  Nelle stagioni di rappresentazione o  di  concerti  di  durata  non
inferiore a due mesi, il diritto dell'ente  indicato  nel  precedente
articolo puo' essere esercitato per le rappresentazioni una volta  la
settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti. 
 
  Per durata della stagione teatrale o di concerto  s'intende  quella
risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio
della stagione.