Art. 54. 
 
  L'accertamento della conformita' delle radiodiffusioni  alle  buone
norme tecniche, e' di esclusiva spettanza degli  organi  dello  stato
predisposti  alla  vigilanza  delle  radiodiffusioni,  con  i  poteri
stabiliti dall'art. 2, capoverso della legge 14  giugno  1928-VI,  n.
1352, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654,
convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552. 
 
  Il  nome  dell'autore  ed  il  titolo  dell'opera   devono   essere
radiodiffusi contemporaneamente all'opera.