Art. 55. 
 
  Senza pregiudizio dei  diritti  dell'autore  sulla  radiodiffusione
della sua opera, l'ente esercente  e'  autorizzato  a  registrare  su
disco o su  nastro  metallico  o  con  procedimento  analogo  l'opera
stessa, al fine della sua radiodiffusione  differita  per  necessita'
orarie o tecniche, purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso,
distrutta o resa inservibile.