Art. 56. 
 
  L'autore  dell'opera  radiodiffusa,  a   termini   degli   articoli
precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio
della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi,  nel
caso di disaccordo tra le parti, dall'autorita' giudiziaria. 
 
  La domanda non puo' essere promossa dinanzi l'autorita' giudiziaria
prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle
forme che saranno stabiliti nel regolamento.