Art. 70. 
 
  Il  pubblico  ufficiale,  l'incaricato  di  un  pubblico  servizio,
l'esercente di un servizio di pubblica  necessita',  il  ministro  di
qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o  funzione
civile  o   militare,   abusando   delle   proprie   attribuzioni   e
nell'esercizio di esse, si  adoperi  a  costringere  gli  elettori  a
firmare  una  dichiarazione  di  presentazione  di  candidati  od   a
vincolare i suffragi degli elettori a favore  od  in  pregiudizio  di
determinate  liste  o  di  determinati   candidati   o   ad   indurli
all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni  e
con la multa da lire 3000 a lire 20.000.