Art. 71. 
 
  Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce  o  turba  una  riunione  di
propaganda elettorale, sia pubblica che privata,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a tre anni e con la  multa  da  lire  3000  a  lire
15.000. 
  Se l'impedimento proviene da un  pubblico  ufficiale,  la  pena  e'
della reclusione da due a cinque anni.