Art. 72. 
 
  Chiunque  impedisce  l'affissione  di  manifesti   della   pubblica
autorita'  concernenti  le  operazioni  elettorali  o  impedisce   la
diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale,  ovvero
sottrae o distrugge manifesti o  stampe  destinati  all'affissione  o
alla diffusione, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e  con
la multa da lire 3000 a lire 15.000. 
  Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale,  la  pena  e'  della
reclusione da due a cinque anni.