Art. 74. 
 
  Nei casi indicati negli articoli 69 e 73,  primo  comma,  se  siasi
usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione,  se  siansi
cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da
piu' persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o  a
nome  di  categorie,  gruppi  di  persone,  associazioni  o  comitati
esistenti o supposti, la pena e' aumentata e sara', in ogni caso, non
inferiore a tre anni. 
  Se la violenza o la minaccia e' fatta da  piu'  di  cinque  persone
riunite, mediante uso di armi, anche soltanto  da  parte  di  una  di
esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena
e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a  lire
20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di recati, delle
relative norme del Codice penale.