Art. 76. 
 
  Chi, essendo privato  dell'  esercizio  del  diritto  elettorale  o
essendone sospeso, o assumendo nome altrui, si  presenta  a  dare  il
voto in una sezione elettorale, ovvero chi da il voto in piu' sezioni
elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, o, incaricato
di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo,  lo  esprime
per una lista o per un candidato diversi da  quelli  indicatigli,  e'
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino  a  lire
20.000. 
  Chi,   nel   corso    delle    operazioni    elettorali,    enuncia
fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome
diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso  il
voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con  la  multa.
Da lire 5000 a lire 20.000.