Art. 79. 
 
  L'autorita'  giudiziaria,  alla  quale  siano  stati  rimessi   per
deliberazioni   dell'Assemblea,   Costituente   atti   di    elezioni
contestate,  dovra'   ogni   tre   mesi   informare   la   Presidenza
dell'Assemblea stessa  delle  sue  pronunzia  definitive  o  indicare
sommariamente i motivi,  per  i  quali  i  giudizi  non  sono  ancora
definiti.